Il solo rinvio a giudizio non costituisce un'infrazione “debitamente accertata” ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice dei contratti pubblici

Angelica Cardi
17 Gennaio 2022

Il mero rinvio a giudizio, non seguito da una condanna penale, per fatti astrattamente idonei a configurare una violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, non costituisce una infrazione “debitamente accertata”, non essendo stato esplicato un potere di accertamento demandato agli organi competenti ed esercitato nelle forme all'uopo previste. Quindi, avuto riguardo all'art. 80, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, la dichiarazione resa dal concorrente di non avere commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro non può ritenersi falsa.

Il caso. La controversia trae origine dal ricorso presentato da una società, seconda classificata, avverso l'aggiudicazione della gara per l'affidamento di lavori avvenuta in favore di una impresa che avrebbe falsamente dichiarato di non aver commesso “gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, in violazione dell'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice dei contratti pubblici.

In particolare, la ricorrente ha lamentato che la stazione appaltante non aveva adeguatamente valutato che l'amministratore unico e rappresentante della società aggiudicataria era stato rinviato a giudizio per un procedimento penale per omicidio colposo commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In considerazione di ciò, infatti, ritiene la ricorrente, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere automaticamente la società dalla gara, in applicazione dell'art. 80, comma 5, c) e f bis) del Codice dei contratti pubblici.

La soluzione. In merito alla automatica esclusione della società per aver dichiarato il falso ex art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice dei contratti pubblici il Collegio ha affermato che il mero rinvio a giudizio, non seguito da una condanna penale, per fatti astrattamente idonei a configurare una violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, non costituisce una infrazione “debitamente accertata”, non essendo stato esplicato un potere di accertamento demandato agli organi competenti ed esercitato nelle forme all'uopo previste.

In tali circostanze, infatti, secondo il TAR, il momento accertativo non può ritenersi concluso e, dunque, la dichiarazione della società non può ritenersi falsa, differentemente dai casi in cui sia già intervenuto un verbale dell'Ispettorato del lavoro di contestazione delle infrazioni alle norme in materia di sicurezza dei lavoratori ove può considerarsi, invece, compiuta l'attività di accertamento.

I Giudici hanno, inoltre, chiarito che l'omissione dichiarativa non comporta una automatica esclusione nemmeno in applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis) del Codice dei contratti pubblici in quanto sia “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione”, sia “l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” sono considerati quali “gravi illeciti professionali” in grado di incidere sulla integrità o affidabilità dell'operatore economico. È necessario, dunque, valutare in concreto la rilevanza di tali fatti e se siano in grado di incidere sull'affidabilità e sulla professionalità dell'operatore economico.

È, pertanto, necessario e sufficiente che l'Amministrazione dia adeguato conto: a) di aver effettuato una autonoma valutazione delle idonee fonti di prova; b) di aver considerato le emergenti circostanze di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e rilevanza in ordine all'apprezzamento di integrità morale e affidabilità professionale del concorrente.

Compiute tali premesse, nel caso di specie, il Collegio ha dichiarato fondato il ricorso rilevando che la stazione appaltante aveva totalmente omesso un giudizio sulla capacità delle circostanze sopra illustrate di compromettere l'integrità e l'affidabilità professionale dell'impresa.

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