Principio di rotazione e pubblicità della procedura aperta sottosoglia

Francesca Cernuto
18 Gennaio 2022

Il principio di rotazione trova applicazione unicamente nelle procedure in cui l'Amministrazione ha selezionato a monte i partecipanti alla gara, dovendo di contro ritenersi che l'indizione della procedura aperta sia di per sé una garanzia rispetto ad eventuali distorsioni della concorrenza. Affinché tale garanzia possa esplicarsi è tuttavia necessario che la procedura aperta sia effettivamente assistita dal rispetto di tutti gli oneri di pubblicità, anche nel caso delle gare sottosoglia.

Il caso. Una società censura il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore di altro operatore economico contestando che quest'ultimo, già in precedenza affidatario del medesimo servizio di intermediazione assicurativa, non avrebbe potuto nuovamente ottenerne l'assegnazione in forza del principio di rotazione sancito dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016.

A sostegno dell'applicabilità del principio di rotazione, la ricorrente deduce che la procedura in questione non potrebbe considerarsi aperta non essendo state rispettate le forme di pubblicità previste dalla legge, ed in particolare l'avviso sarebbe stato pubblicato sul solo portale dell'Amministrazione e non anche in Gazzetta Ufficiale.

Sul principio di rotazione. Il Collegio, nell'accogliere il ricorso, rileva preliminarmente che il principio di rotazione trova applicazione solo nel caso in cui la stazione appaltante operi a monte una selezione dei partecipanti alla procedura medesima.

Di contro, lo stesso principio non è suscettibile di trovare applicazione anche nelle diverse ipotesi in cui la procedura sia aperta a tutti gli operatori del settore o a coloro che rispondono positivamente ad una manifestazione preventiva di interesse alla partecipazione alla stessa, posto che l'esistenza stessa di una procedura aperta è idonea ad evitare qualsiasi forma di distorsione della concorrenza.

Nel caso di specie, tuttavia, è l'omessa pubblicità dell'avviso ad inficiare la validità della procedura medesima.

In particolare, ad avviso del Collegio, non coglie nel senso la difesa dell'Amministrazione secondo cui non sarebbero definite le forme di pubblicità obbligatoria per le procedure sottosoglia, atteso che l'obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale troverebbe applicazione solo in relazione a quelle sopra soglia di cui all'art. 50 D.lgs. 50/2016.

Al contrario, il Tar Firenze afferma che ove l'Amministrazione opti per la procedura ordinaria, ancorché sottosoglia, trovano applicazione tutte le regole che disciplinano le gare aperte, ivi incluse quelle dettate in tema di pubblicazione degli avvisi.

È difatti solo attraverso l'adeguata pubblicità che la procedura aperta garantisce l'effettivo confronto concorrenziale, superando quelle distorsioni altrimenti scongiurabili solo attraverso l'applicazione del principio di rotazione.

Conclusioni. Il mancato assolvimento degli obblighi di pubblicità nel caso di procedura aperta, ancorché sottosoglia, restringe di fatto il numero dei potenziali concorrenti ed incide sulla validità dell'intera gara.

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