Principio di equivalenza e caratteristiche del prodotto

Francesca Cernuto
18 Gennaio 2022

Il principio di equivalenza è finalizzato ad evitare un'irragionevole limitazione del confronto competitivo e va declinato considerando la tipologia del prodotto oggetto di gara e della sua complessità. È onere del concorrente fornire la prova dell'equivalenza ove si tratti di prodotti particolarmente complessi, mentre lo stesso giudizio può essere condotto autonomamente della Commissione ove si tratti di prodotti comunemente presenti sul mercato.

Il caso. Una società, aggiudicataria di una gara per l'affidamento del servizio di lavaggio, noleggio, distribuzione e raccolta di biancheria, impugna la sentenza del TAR Piemonte con cui è stato disposto l'annullamento dell'aggiudicazione sul rilievo della non conformità tra il prodotto offerto e le caratteristiche previste nel Capitolato.

La difformità discenderebbe, secondo il Giudice di prime cure, dagli esiti della verificazione disposta innanzi al TAR, dal cui tenore testuale si evince tuttavia che i prodotti fossero conformi per la maggior parte delle caratteristiche e che le riscontrate “non conformità” non potessero comunque essere considerate “critiche in termini di prestazioni e qualità del prodotto”.

Sul principio di equivalenza. In via preliminare, il Collegio ricostruisce il contenuto del principio di equivalenza rilevando che lo stesso è finalizzato ad evitare un'irragionevole limitazione del confronto competitivo conseguente all'esclusione di quelle offerte che risultino prive solo formalmente della specifica prescritta, pur avendo un oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto.

Il principio in questione, ad avviso dello stesso Collegio, va però declinato considerando la tipologia del prodotto oggetto di gara e della sua complessità, onde valutare in concreto la possibilità per la Commissione di apprezzare l'equivalenza.

In questo senso sarà onere dell'offerente dimostrare l'equivalenza ove si tratti di prodotti particolarmente complessi (es. macchinario sanitario), mentre lo stesso giudizio può essere condotto autonomamente della Commissione ove si tratti di prodotti comunemente presenti sul mercato.

Nel caso di specie, il Collegio conclude dunque nel senso che la documentazione presentata dall'offerente fosse tanto chiara da consentire alla Commissione di condurre ogni più opportuna valutazione sull'equivalenza tra i prodotti, ferma restando la facoltà di chiedere chiarimenti nel caso in cui sussistessero ulteriori perplessità.

Conclusioni. È legittima l'aggiudicazione disposta in favore di un operatore economico il cui prodotto sia stato giudicato equivalente sulla scorta della documentazione presentata in gara e la conclusione sia di fatto confermata dalla verificazione che ha accertato la sostanziale conformità del prodotto.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.