Spetta il mantenimento all'ex coniuge che abbia instaurato una stabile convivenza con il nuovo compagno?

Paola Silvia Colombo
14 Gennaio 2022

L'assegno di mantenimento è dovuto in caso di una stabile e duratura convivenza more uxorio ?

L'assegno di mantenimento è dovuto in caso di una stabile e duratura convivenza more uxorio? La recente sentenza della Cassazione che prevede l'erogazione dell'assegno divorzile anche nel caso di una convivenza more uxorio dell'ex coniuge si estende anche alla separazione?

Si premette che l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è un contributo economico che costituisce proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza.

L'assegno spetta al coniuge che non è responsabile della frattura coniugale e che non possiede “redditi adeguati” a mantenere il pregresso tenore di vita matrimoniale.

La giurisprudenza ha chiarito, infatti, che «condizioni per il sorgere del diritto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, e cioè di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti; che ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l'assegno, il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio» (Cfr. Trib. Milano, 21 maggio 2012).

Dal punto di vista normativo, il legislatore nulla ha previsto per le eventuali convivenze more uxorio iniziate dall'avente diritto al contributo ex art. 156 c.c. prevedendo unicamente solo la perdita del diritto a percepire l'assegno divorzile ex art. 5 l. n. 898/1970 (assegno avente finalità e natura diversa da quella di mantenimento) in caso di contrazione di nuove nozze.

Per tale ragione, nel silenzio della legge, è intervenuta la giurisprudenza con orientamenti non sempre univoci.

In un primo momento, infatti, si è ritenuto che la successiva convivenza non escludesse, di per sé, il diritto all'assegno, ma che potesse, tutt'al più, portare a un ridimensionamento dello stesso ove fosse provato che, dal rapporto di fatto, il coniuge percipiente riceveva delle utilità economiche (Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 2009, n. 2417; Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2012, n. 3923; Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2011, n. 22337)

Nel 2015 la Suprema Corte di Cassazione è poi nuovamente intervenuta sul tema estendendo anche all'assegno di mantenimento il principio secondo cui l'instaurazione di un rapporto more uxorio, determina l'estinzione del diritto all'assegno divorzile (Cass.civ., sez. I, 3 aprile 2015, n. 6855; Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2015, n. 17856; Cass. civ., sez. VI, 11 gennaio 2016, n. 225; Cass.civ., sez. VI, 29 settembre 2016, n. 19345; Cass. civ., sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 25528; Cass. civ., sez. VI, 5 febbraio 2018, n. 2732; Cass. civ. sez. I 19 dicembre 2018, n. 32871; Cass. civ. sez I, 27 giugno 2018, n. 16982).

Si è ritenuto in sostanza che la convivenza more uxorio del coniuge, economicamente più debole con un compagno, se stabile e duratura, dando così luogo ad una vera e propria famiglia di fatto, eventualmente accompagnata dalla nascita di figli esclude di regola la corresponsione di assegno da parte dell'altro coniuge.

Per quanto riguarda l'assegno divorzile la recente sentenza della Corte di Cassazione a S.U. n. 32198/2021 ha stabilito che l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno.

Qualora, quindi, sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.

Le Sezioni Unite rilevano che «è ingiusto che l'ex coniuge perda qualsiasi diritto alla compensazione dei sacrifici fatti solo perché, al momento del divorzio o prima di esso, si è ricostruito una vita affettiva» con un nuovo compagno.

La problematica relativa all'applicazione di tale nuovo innovativo principio anche alla separazione (e quindi all'assegno di mantenimento) non è stata ancora affrontata dalla giurisprudenza e certamente darà adito a contrasti e dubbi interpretativi tenuto conto dell'orientamento consolidato sopra richiamato secondo cui l'assegno ex art. 156 c.c. viene meno o ridotto in caso di nuova convivenza more uxorio (Cfr. anche Tribunale Lamezia Terme, sez. civile, decreto 01 dicembre 2012 n° 7654).

Vi è, tuttavia, una grande differenza tra i due istituti dato che il dovere di assistenza coniugale nella separazione personale e gli obblighi correlati alla cd. "solidarietà post coniugale" nel giudizio di divorzio sono profondamente diversi.

L'assegno di mantenimento presuppone, di fatto, la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Al contrario, tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile che non è volto alla ricostituzione del tenore di vita , ma, al contrario, al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Detto assegno deve essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970

Ritengo, pertanto, che i nuovi criteri interpretativi elaborati dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite debbano valere esclusivamente per l'assegno divorzile e non anche per l'assegno di mantenimento, stante la differenza di fondo tra i due istituti.

La problematica posta rimane comunque attuale e potrebbe (eventualmente) in un futuro dare adito ad un nuovo intervento delle Sezioni Unite che possa fissare una volta per tutte la sorte dell'assegno di mantenimento in caso di convivenza nuova convivenza dell'avente diritto.