Il ricorso in opposizione allo stato passivo depositato telematicamente

Redazione scientifica
21 Gennaio 2022

«Il ricorso in opposizione allo stato passivo che sia depositato telematicamente e accettato in pari data, mediante la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, non può che considerarsi rituale, poiché ogni eventuale vizio del deposito imporrebbe pur sempre di esser riscontrato da un rifiuto di ricezione».

Con ordinanza n. 878/2022 la Suprema Corte accoglie il ricorso di un noto Consorzio italiano avverso lo stato passivo del fallimento della M. s.r.l., avente ad oggetto la violazione o la falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l. fall. e art. 16-bis, l. 179/2012.

Secondo gli estremi del ricorso, il Tribunale di Tivoli non avrebbe considerato il primo tempestivo deposito del ricorso in opposizione, fatto attraverso la modalità telematica.

La Corte di Cassazione, sulla suddetta questione ha pronunciato un importante principio, secondo il quale: «il ricorso in opposizione allo stato passivo che sia depositato telematicamente e accettato in pari data, mediante la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, non può che considerarsi rituale, poiché ogni eventuale vizio del deposito imporrebbe pur sempre di esser riscontrato da un rifiuto di ricezione», accogliendo, così, il ricorso del ricorrente.

(Fonte:

Diritto e Giustizia

)

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