Perdita di chance, danno da inabilità lavorativa specifica e danno “da casalinga”

Ivan Libero Nocera
21 Gennaio 2022

Il danno da perdita di chance è risarcibile purché sia dimostrata dal soggetto che ne richiede il risarcimento l'esistenza di un valido nesso causale tra le lesioni e la perdita dell'opportunità favorevole; la chance perduta sia assistita da una “ragionevole probabilità di verificarsi”; e la suddetta probabilità sia desumibile da elementi certi ed oggettivi.
Massima

“Il danno da perdita di chance è risarcibile purché (i) sia dimostrata dal soggetto che ne richiede il risarcimento l'esistenza di un valido nesso causale tra le lesioni e la perdita dell'opportunità favorevole, (ii) la chance perduta sia assistita da una “ragionevole probabilità di verificarsi” e (iii) la suddetta probabilità sia desumibile da elementi certi ed oggettivi. In particolare, non è sufficiente a integrare siffatta prova, con riferimento all'opportunità di sviluppare la carriera di calciatore, un documento in cui si dichiara genericamente e senza alcuna dimostrazione effettiva che fossero in corso trattative con società calcistiche di rilievo”.

Il caso

Tizio, Caio e Filana avevano riportato gravi lesioni psico-fisiche a causa di un sinistro causato dal veicolo di proprietà di Mevia e, pertanto, convenivano in giudizio quest'ultima e la sua compagnia assicurativa chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della negligente condotta del conducente del veicolo.

Appurato l'an debeatur,il giudice si concentra sul profilo del quantum risarcitorio. Riconosciuto il danno da invalidità permanente a favore di tutti e tre gli attori, il Tribunale non reputa, tuttavia, sussistente i presupposti per concedere a Tizio la personalizzazione del danno in quanto non avrebbe assolto l'onere probatorio consistente nelle difficoltà nelle relazioni sociali o nella maggiore usura o fatica nell'espletamento della propria attività lavorativa in ragione del sinistro (in particolare, non risulta accertato il nesso di causalità tra il sinistro in cui Tizio è stato coinvolto e l'abbandono degli studi universitari, avvenuto, peraltro, a distanza di tempo). Tantomeno il giudice trevigiano ha ritenuto sussistente in capo a Tizio - che al momento del sinistro giocava a calcio a livello agonistico in seconda categoria - il danno da perdita di chance per mancato assolvimento dell'onere della prova dell'esistenza di elementi certi ed oggettivi dai quali desumere che la chance perduta dal danneggiato fosse assistita da una “ragionevole probabilità di verificarsi”, segnatamente lo sviluppo di una carriera calcistica di una certa importanza.

Con riguardo a Caio, benché la C.T.U. abbia dimostrato che la parziale compromissione della facoltà del gusto e dell'olfatto in ragione del sinistro avesse compromesso in modo irreversibile e definitivo a Caio di praticare l'attività di sommelier, il Tribunale non ha riconosciuto il riconoscimento del danno da inabilità lavorativa specifica. Ciò in quanto Caio, al momento del sinistro, aveva solamente frequentato il primo corso per sommelier, senza avere già assunto tale qualifica percependone il relativo reddito. Il giudice trevigiano ha, invece, riconosciuto che la perdita dell'anzidetta facoltà possa costituire motivo di personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale determinato, in via equitativa, nella misura del 15% del valore del danno biologico.

Infine, il Tribunale di Treviso non ha reputato risarcibile il danno patrimoniale da inabilità lavorativa cd. danno “da casalinga” richiesto da Filana, la quale allegava la propria impossibilità a continuare a svolgere l'attività di casalinga, in quanto - sul presupposto che tale danno non integri un'ipotesi di danno patrimoniale da lucro cessante, bensì un danno emergente – l'attrice non ha allegato di aver sostenuto spese per il pagamento di un collaboratore domestico che l'abbia sostituita nell'esercizio delle proprie attività, non assolvendo, pertanto, al proprio onere probatorio.

La questione

Le questioni di maggiore rilevanza in esame sono le seguenti: come valutare quando la chance sia risarcibile? Qual è l'onere della prova funzionale al riconoscimento del danno da inabilità lavorativa specifica?

E inoltre: il danno patrimoniale da inabilità lavorativa, cd. danno “da casalinga”, costituisce un'ipotesi di danno patrimoniale da lucro cessante, bensì un danno emergente?

Le soluzioni giuridiche

La sentenza del Tribunale in esame ha, in primo luogo, puntualizzato i requisiti per il risarcimento del danno da perdita da chance, precisando che il termine “chance” è riferibile ad una situazione teleologicamente orientata verso il conseguimento di un'utilità o di un vantaggio connotato da una certa possibilità di successo. Più, in particolare, il giudice trevigiano ha evidenziato che un'occasione è idonea ad acquisire rilevanza giuridica ricevendo tutela da parte dell'ordinamento qualora sussista una consistente possibilità di successo, in modo da evitare che siano risarcibili anche mere possibilità prive di rilevanza statistica. Di conseguenza, sarà risarcibile unicamente la “probabilità di riuscita” ovvero l'ipotesi in cui la lesione patita consista nella perdita definitiva di un'occasione favorevole di cui il soggetto danneggiato si sarebbe avvalso con ragionevole certezza, e non già la mera “possibilità di conseguire l'utilità sperata”.

Il danno da perdita di chance, dunque, può dare luogo a tutela risarcitoria se consiste nella elisione di un bene, giuridicamente ed economicamente rilevante, già esistente nel patrimonio del soggetto al momento del verificarsi dell'evento dannoso e a condizione che la chance perduta sia assistita da una “ragionevole probabilità di verificarsi” desumibile da elementi certi ed oggettivi.

Nella fattispecie, secondo il Tribunale di Treviso, il danneggiato non ha fornito valida prova dell'esistenza di elementi certi ed oggettivi dai quali desumere che la chance perduta fosse assistita da una “ragionevole probabilità di verificarsi”.

In aggiunta, atteso che la lesione subita dal danneggiato aveva sensibilmente inciso sulle "facoltà del gusto e dell'olfatto", il Giudice si sofferma sulla richiesta configurazione del "danno da inabilità lavorativa specifica" sul presupposto per cui detta menomazione impedisca al danneggiato di frequentare i corsi di livello superiore e di accedere ad una carriera professionale di sommelier. Il Tribunale, pur riconoscendo che la perdita dell'anzidetta facoltà possa costituire valido motivo di personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale determinando, in via equitativa, l'incidenza sulla sfera dinamico-relazionale ed emotiva del danno alla salute subito nella misura del 15% del valore del danno biologico, non ha riconosciuto il risarcimento del "danno da inabilità lavorativa specifica", corrispondente alla retribuzione annua prevista per un soggetto esercente l'attività di sommelier. Ciò in quanto il danneggiato al momento del sinistro aveva frequentato solo il primo corso per tale qualifica che non era quindi stata ancora mai assunta. Pertanto, poiché il danneggiato al momento del sinistro non svolgeva l'attività di sommelier percependone il relativo reddito, non è risarcibile il danno da inabilità lavorativa specifica.

Infine, il Tribunale di Treviso non ha accolto la richiesta di risarcimento del danno da inabilità lavorativa - cd. danno “da casalinga” - richiesto dalla danneggiata, la quale allegava la propria impossibilità a continuare a svolgere l'attività di casalinga. Il Giudice ha aderito all'indirizzo della giurisprudenza secondo il quale tale danno non costituisce un'ipotesi di danno patrimoniale da lucro cessante, bensì un danno emergente da individuarsi nelle spese sostenute per il pagamento di un collaboratore domestico che sia intervenuto in sostituzione dalla persona danneggiata nel periodo in cui questa ne fosse impossibilitata. Tuttavia, nella fattispecie, la parte danneggiata non ha assolto al proprio onere probatorio, non allegando di aver sostenuto spese per il pagamento di un collaboratore domestico che l'abbia sostituita nell'esercizio delle proprie attività domestiche.

Osservazioni

La pronuncia del Tribunale di Treviso si apprezza in quanto, ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance, si sofferma sulla distinzione tra probabilità di riuscita e mera possibilità di conseguire l'utilità sperata.

Giova in proposito rammentare come il danno da perdita di chance è risarcibile se viene meno la possibilità di conseguire un determinato vantaggio o bene, la cui realizzazione è fin dall'origine connotata da una certa alea insita nel pregiudizio.

Una parte della giurisprudenza tende a includere la fattispecie del danno da perdita di chance nell'ambito del lucro cessante, facendo coincidere la chance con la perdita del risultato finale che il danneggiato avrebbe conseguito, in assenza della condotta illecita altrui (Cass., 10 aprile 2015, n. 7193; Cass., 10 dicembre 2012, n. 22376; Cass., 11 maggio 2010, n. 11353), con il conseguente grave onere probatorio in capo al danneggiato di provare che la chance si sarebbe certamente concretizzata in assenza dell'illecito. L'orientamento maggioritario della giurisprudenza è, invece, incline a qualificare la chance nei termini di un danno emergente, di talché la sua lesione integra un pregiudizio patrimoniale attuale e presente, consistente nella perdita dell'occasione di conseguire il risultato favorevole (Cass., 14 marzo 2017, n. 6488; Cass., 3 marzo 2010, n. 5119; Cass., SS.UU., 26 gennaio 2009, n. 1850).

La perdita di chance, quale posta di danno diverso rispetto al pregiudizio finale, ha il pregio di agevolare l'onere della prova atteso che il danneggiato dovrà provare che a seguito dell'illecito si è persa una concreta ed effettiva possibilità di conseguire il risultato finale, posto che la chance e il bene finale si configurano come due beni autonomi e distinti. È proprio l'esistenza di un valido nesso causale tra le lesioni e la perdita dell'opportunità favorevole e dunque l'accertamento di una “ragionevole probabilità di verificarsi” deducibile da elementi certi ed oggettivi che nel caso al centro della sentenza in commento non è stato oggetto di prova da parte del danneggiato.

Valga rammentare come recentemente la Cass., 11 novembre 2019, n. 28993 (annoverata tra le cc.dd. sentenze "San Martino 2019") la perdita di chances può essere riconosciuta solo qualora abbia oggetto probabilità serie e apprezzabili, non potendosi applicare nel caso di semplice speranza, precisando come occorra verificare la sussistenza del rapporto causale tra la condotta e la chance che si assume perduta. La stessa pronuncia ha inoltre preso posizione a favore della natura “ontologica” della chance che potrà essere risarcita in quanto consistente in un bene autonomo, distinto dal vantaggio finale di cui esprime la possibilità, e solo nei casi in cui sia incerto il danno arrecato, non anche quando vi sia incertezza sulla relazione causale tra la condotta del e il danno subito dal danneggiato.

Con riferimento al diniego di risarcibilità del danno da inabilità lavorativa specifica, il Tribunale di Treviso ha fatto corretto governo del principio, già affermato in giurisprudenza (vedasi, ex multis, Trib. Napoli sez. VI, 29 luglio 2019, n.7553), secondo il quale il danno per la perdita della capacità lavorativa specifica costituisce pregiudizio di natura patrimoniale che non consegue automaticamente all'accertamento della lesione all'integrità psico-fisica del soggetto per effetto dell'evento determinato dall'altrui condotta illecita.

Pertanto, il risarcimento di tale voce di danno esige la prova da parte del danneggiato, anche tramite elementi di natura presuntiva, del pregresso concreto svolgimento di una attività economica o del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata compromessi, nella loro effettiva realizzabilità, dall'evento lesivo (vedasi Cass., 27 aprile 2010, n. 10074). Di conseguenza, qualora, come nel caso di specie, il danneggiato non abbia dedotto lo svolgimento di un'attività lavorativa (pregressa o contestuale al sinistro), né il possesso di una peculiare abilitazione professionale, non è integrata la prova dell'an debeatur con riferimento al danno da inabilità lavorativa specifica.

Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da inabilità lavorativa - c.d. “danno da casalinga” - valga rammentare che, pacificamente, qualora una casalinga, per effetto di una lesione personale, venga distolta dalle proprie abituali funzioni domestiche si integra un'ipotesi di danno patrimoniale in conseguenza della mancanza della prestazione lavorativa (vedasi, tra le tante, Cass., 19 marzo 2009, n. 6658; Cass. 11 dicembre 2000, n. 15580). Tuttavia, detto danno non potrà qualificarsi quale lucro cessante perché la casalinga non ha un guadagno che venga meno in tutto o in parte, bensì di danno emergente, dal momento che si sostanzia nella perdita di un indubbio vantaggio (in tal senso Cass. 28 settembre 2004, n. 19387). Invero, la perdita del vantaggio si può poi tradurre in una spesa, data dalla necessità di assumere una persona che si occupi dei lavori di casa al posto della casalinga infortunata, corrispondendo a questo soggetto una determinata retribuzione.

Di conseguenza, nella specie per dimostrare la sussistenza del danno emergente per l'ipotesi del venir meno di una situazione di vantaggio, occorre provare:

(i) l'effettivo svolgimento delle mansioni domestiche da parte del danneggiato;

(ii) la sostituzione con altra persona;

(iii) l'effettivo pagamento del compenso pattuito. Proprio la mancanza di tale prova giustifica, nel caso al centro del provvedimento in esame, il diniego di risarcimento di tale voce alla parte danneggiata.

Riferimenti
  • L. La Battaglia, Il danno da perdita di chance, in Danno e Resp., 2019, 3, 349;
  • V. Ceccarelli, Danno patrimoniale e capacità lavorativa, in Danno e Resp., 2013, 12, 1177;
  • F. Di Ciommo, Perdita di attitudine allo svolgimento dei lavori domestici erisarcibilità del conseguente danno patrimoniale, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2006, 7-8, 716.