Sull'unitarietà della gara divisa in lotti e sugli effetti del c.d. giudicato esterno

Roberto Fusco
21 Gennaio 2022

Il Collegio ritiene di non condividere l'impostazione della c.d. unitarietà della procedura di gara divisa in più lotti, dovendo conseguentemente escludere l'estensibilità degli effetti prodotti dal giudicato formatosi in relazione all'aggiudicazione di un lotto anche sugli altri lotti.

La vicenda in questione riguarda una gara bandita dalla Regione Calabria (per l'affidamento di servizi alle aziende sanitarie e ospedaliere) divisa in nove diversi lotti. All'esito di un contenzioso relativo ad uno di questi lotti, il Consiglio di Stato, con pronuncia passata in giudicato (Cons. St., Sez. III, 25 marzo 2021, n. 2513), ha accertato l'illegittimità della composizione della commissione giudicatrice che era stata nominata relativamente a tutti i lotti. Dalla formazione del giudicato relativo a tale primo contenzioso, origina il giudizio definito in appello dalla sentenza in commento, nell'ambito del quale l'appellante chiedeva l'annullamento delle aggiudicazioni di tutti i lotti di gara essendo il provvedimento di nomina della Commissione (qualificato come illegittimo in un antro giudizio) il presupposto delle stesse.

Il Collegio adito, innanzitutto, richiama la consolidata giurisprudenza secondo la quale, tranne in casi peculiari, la gara suddivisa in più lotti non costituisce un'unica procedura di gara, ma tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti (Cons. St., Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1070; Cons. St., sez. III, 18 maggio 2020, n. 3135). Pur essendo, quindi, la procedura disciplinata dalla medesima lex specialis, ad ogni lotto corrisponde una distinta gara.

Analogamente, la Commissione aggiudicatrice (composta dagli stessi soggetti) è da considerarsi (una commissione) diversa per ogni lotto (per ciascuna procedura di gara). Infatti, nel caso di specie, la Commissione ha valutato singolarmente le offerte prodotte dagli operatori economici concorrenti con riferimento ad ogni lotto senza che possa rilevare, in senso contrario, la circostanza che l'esame sia stato effettuato nella stessa seduta e riportato in un unico verbale.

Assodato che la gara suddivisa in lotti debba considerarsi una gara plurima, da ciò discende che non può trovare applicazione, nel caso in oggetto, la regola dell'estensione del giudicato “esterno”, ossia maturato non nell'ambito della medesima vicenda processuale, ma in altro e distinto giudizio. Il Collegio ricorda come il giudicato esterno presuppone una perfetta coincidenza del petitum, della causa petendi e delle parti che dal quel giudicato restano vincolate (Cons. St., Sez. III, 9 luglio 2021, n. 5238; Cons. St., Sez., V, 1° ottobre 2018, n. 5605), circostanza che non ricorre nel caso di specie, ove si è al cospetto di gare distinte, che hanno visto concorrere operatori economici diversi. Infatti, viene precisato che il giudicato amministrativo opera solo inter partes, secondo quanto previsto per il giudicato civile l'art. 2909 c.c. I casi di giudicato amministrativo con effetti ultra partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o del vizio dedotto. In particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile (logicamente, ancor prima che giuridicamente) che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato.

Quindi, in presenza una gara suddivisa in lotti – che, come si è visto, costituiscono procedure distinte ed autonome – si deve escludere che sia configurabile tale inscindibilità degli effetti del giudicato formatosi in relazione all'aggiudicazione di un lotto nei confronti delle aggiudicazioni degli altri lotti.