Separazione tra coniugi: rilevanza del reddito di cittadinanza per l’ammissione al gratuito patrocinio

24 Gennaio 2022

L'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 31 del 19 gennaio 2022 ha chiarito che nel giudizio di separazione coniugale, anche consensuale, il reddito di cittadinanza riconosciuto in favore del nucleo familiare va suddiviso in base al numero dei componenti. Il recentissimo documento di prassi indica che, nel caso specifico, per verificare il rispetto del limite reddituale per poter beneficiare del gratuito patrocinio, si deve considerare solo la quota del RdC che spetta al singolo coniuge e non l'importo totale.
Introduzione

Il caso oggetto dell'istanza di interpello è quello di una donna disoccupata, che non possiede beni immobili o mobili, e beneficia del reddito di cittadinanza su carta RdC concessa al coniuge, sulla base della situazione del nucleo familiare e dei redditi dei conviventi.

Il soggetto in questione, in procinto di adire l'iter di separazione la separazione dal marito, intende usufruire del gratuito patrocinio riservato a chi ha un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a 11.746,68 euro.

Come esplicitato anche nell'istanza, in caso di giudizio di separazione, per verificare il rispetto dei requisiti di accesso all'assistenza legale non si tiene conto dei redditi del coniuge: la domanda all'Agenzia delle Entrate si è quindi incentrata su come conoscere l'importo corretto reddituale da considerare.

L'istituto del Reddito di cittadinanza: cenni

L'istituto del Reddito di Cittadinanza, come si evince dal comma 1 dell'articolo 3, d.l. n. 4/2019 consiste nel beneficio economico costituito da componenti “ad integrazione del reddito familiare”.

Il successivo comma 4 della norma precisa che «Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601».

Tale ultima disposizione prevede che «I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti».

Il Gratuito Patrocinio legale

Il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede le condizioni per poter essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato: il comma 1 dell'articolo 76 stabilisce che può essere ammesso al gratuito patrocinio «chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82”. Il comma 2 prevede, inoltre, che “il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante”. Per la determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al beneficio, il comma prevede, infine, che “si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”.

Già con la risoluzione 21 gennaio 2008, n. 15, l'Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti circa la fattispecie di reddito imponibile contenuta nell'articolo 76, d.P.R. n. 115/2002: il reddito cui far riferimento al fine di determinare se sussistono le condizioni per l'accesso al gratuito patrocinio è il reddito imponibile ai fini dell'Irpef.

Con la risposta ad una recente interpello del 2020, il n. 956-2517, l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che il beneficio del reddito di cittadinanza rilevi ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio e, conseguentemente, non possa essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che, per effetto dell'erogazione di tali somme, superi il limite di reddito a tal fine previsto.

Il caso della Risposta n. 31 del 19 gennaio 2022

Il Reddito di cittadinanza, nel caso esaminato dalla risposta all'interpello n. 31/2022, non sarebbe dunque destinato ai singoli cittadini, ma ai nuclei familiari e quindi i due coniugi ricevono un unico pagamento mensile che viene accreditato sulla carta intestata al marito.

Con la risposta all'interpello numero 31 del 19 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che assume peso e rilevanza solo la quota riferibile alla persona interessata:

«Nel caso rappresentato, il reddito di cittadinanza è stato riconosciuto in favore del nucleo familiare di cui fa parte anche l'Istante che dichiara di beneficiare del predetto reddito attraverso la carta intestata al coniuge. Pertanto, ai fini della ammissione al patrocinio gratuito, nella determinazione del reddito personale andrebbe considerato anche il predetto reddito per la quota del 50 per cento, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni».

Pertanto, se concesso al “nucleo familiare”, nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti con lui conviventi, fa parte, per quota, del reddito personale.

Nel giudizio di separazione coniugale, anche consensuale, il reddito di cittadinanza riconosciuto in favore del nucleo familiare va suddiviso in base al numero dei componenti.

Quindi, al fine della determinazione del reddito personale per l'ammissione all'istituto del gratuito patrocinio (art. 76, d.P.R. n. 115/2002), l'istante deve tener conto solo della propria quota e non invece dell'importo totale.

Pertanto, ai fini dell'ammissione al patrocinio gratuito, nella determinazione del reddito personale, la stessa dovrà considerare anche quello di cittadinanza per una quota del 50%, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni.

L'Agenzia, nel documento di prassi, richiama anche la Cassazione che, con la sentenza n. 20545/2020, ha confermato che tale ipotesi trova applicazione anche nei procedimenti di separazione coniugale, e trae una prevedibile conclusione, corroborata dalla previsione contenuta nel comma 3 dello stesso articolo 76, secondo il quale, per poter accedere al gratuito patrocinio, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero a imposta sostitutiva.

I requisiti dell'art. 76, d.P.R. n. 115/2002 per il gratuito patrocinio

La norma in questione stabilisce le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio. In particolare, il documento si sofferma su alcuni aspetti rilevanti:

  • il limite di reddito per accedere all'assistenza legale è pari a 11.746,68 euro;
  • la soglia viene incrementata di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi;
  • si tiene conto del solo reddito personale «quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi».

Rientra dunque nell'ultima casistica anche la richiesta di gratuito patrocinio per i procedimenti di separazione, come nel caso analizzato. Pertanto il reddito non deve essere cumulato con quello del coniuge convivente.

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