Bodycam e polizia

25 Gennaio 2022

Le forze di polizia impegnate in attività di ordine pubblico ora hanno a disposizione le bodycam ovvero un moderno sistema tecnologico di prevenzione e repressione dei reati da utilizzare solo in particolari condizioni di rischio. In ogni caso le immagini catturate non sono considerate dati biometrici e potranno essere conservate per un periodo massimo di sei mesi.

Le forze di polizia impegnate in attività di ordine pubblico ora hanno a disposizione le bodycam ovvero un moderno sistema tecnologico di prevenzione e repressione dei reati da utilizzare solo in particolari condizioni di rischio. In ogni caso le immagini catturate non sono considerate dati biometrici e potranno essere conservate per un periodo massimo di sei mesi.

Lo ha evidenziato il Ministero dell'interno con la circolare prot. 555/III-OP/DIV.1° del 18 gennaio 2022 e le relative linee guida. L'impiego di soluzioni tecnologiche per la ripresa di immagini da parte dei reparti della polizia di Stato e dei carabinieri impegnati nei servizi di ordine pubblico è stato oggetto di una dettagliata valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali su cui si è espressa l'Autorità garante il 22 luglio 2021. Le linee guida forniscono le necessarie indicazioni operative al personale operante.

L'uso delle bodycam nei servizi di ordine pubblico costituisce certamente un'operazione di trattamento di dati personali ai sensi della direttiva Ue 2016/680, recepita con il d.lgs 51/2018. La telecamera indossabile è munita di una memoria integrata e di monitor che normalmente risulterà spento, specificano innanzitutto le nuove regole. Il dispositivo verrà assegnato all'operatore che al rientro alloggerà la bodycam sulla docking station per la ricarica e la completa esportazione dei filmati dalla memoria locale al server centrale del Viminale dove gli stessi saranno conservati per un periodo massimo di 6 mesi salvo espresse necessità di carattere probatorio. L'operatore potrà attivare la telecamera solo in particolari condizioni di emergenza specificate nella circolare. Non è prevista l'attivazione del sistema a prescindere da una circostanza esterna di potenziale pericolo. Se la polizia scientifica ha la necessità di visionare immediatamente i filmati catturati dovrà attivare una particolare procedura d'urgenza che in ogni caso impedirà una diffusione indiscriminata della copia del video.

Per quanto riguarda le regole privacy il titolare del trattamento è il Ministero dell'interno «inteso nel complesso delle sua articolazioni organizzative, di livello centrale e periferico». I filmati e le fotografie catturate unitamente ai dati gps data e ora, specifica la circolare, «non sono ex se assimilabili ad un dato biometrico a meno che l'immagine non sia ulteriormente trattata con appositi software per il riconoscimento facciale». Il titolare del trattamento deve quindi autorizzare e formare tutta la filiera dei soggetti deputati al trattamento di questi dati. L'atto scritto di nomina deve perimetrare l'ambito di trattamento consentito. Equivale alla formale autorizzazione, specifica la nota centrale, «la documentata preposizione ad un ufficio per il quale sia stato definito per iscritto l'ambito di trattamento consentito al personale addetto».

Il trattamento rinviene la sua base giuridica in diverse disposizioni normative che attribuiscono agli organi di polizia dello Stato una specifica attribuzione in materia di pubblica sicurezza. Ma in caso di reati è utile anche l'art. 55 c.p.p. il quale prescrive alla polizia giudiziaria la necessità di compiere tutti gli atti necessari ad assicurare le fonti di prova, mediante l'acquisizione di scritti e documenti che rappresentano fatti, persone o cose ai sensi del successivo art. 234 c.p.p. Ulteriore base giuridica del trattamento è rappresentata, tra l'altro, dall'art. 10, comma 6-quater, d.l. n. 14/2017 il quale prevede l'arresto in flagranza differito in caso di identificazione dell'autore di disordini sulla base della documentazione video fotografica.

Fonte: Diritto e Giustizia

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