Giudice dell'esecuzione: la Corte costituzionale amplia le ipotesi di incompatibilità
25 Gennaio 2022
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 34 comma 1 e 623 comma 1 lett. a, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione (sent. n. 7 depositata il 18 gennaio 2021).
L'art. 623 c.p.p. (norma speciale rispetto all'art. 34 comma 1) prevede due differenti “meccanismi” a seconda che oggetto dell'annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione sia una sentenza (di giudice collegiale o monocratico) piuttosto che un'ordinanza. Nello specifico:
Secondo i giudici delle leggi la mancata previsione dell'incompatibilità del giudice dell'esecuzione, persona fisica, che abbia pronunciato l'ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena proposta a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, poi annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, confligge con gli articoli 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. In particolare, si legge nella sentenza: «La valutazione complessiva del fatto illecito, che compete al giudice dell'esecuzione nell'attività di commisurazione della pena, resa necessaria a seguito di una pronuncia di illegittimità costituzionale, presenta, pertanto, tutte le caratteristiche del “giudizio” per come delineate dalla giurisprudenza di questa Corte. Sicché, in sede di rinvio dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, il giudice dell'esecuzione - per essere «terzo e imparziale» (art. 111, secondo comma, Cost.) - deve essere persona fisica diversa dal giudice che, in precedenza, si è già pronunciato con l'impugnata (e annullata) ordinanza sulla richiesta di nuova determinazione della pena. In sostanza, ogni qual volta il giudice deve provvedere sulla richiesta di rideterminazione della pena a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, deve trovare applicazione una regola analoga a quella posta dall'art. 623, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., secondo cui “se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata”». |