Il giudice competente in caso di conflitto tra i genitori sulla somministrazione del vaccino ai figli minori

25 Gennaio 2022

L'autrice analizza i diversi orientamenti dei giudici di merito riguardo alla somministrazione del vaccino ai figli minori in caso di conflitto tra genitori.
Inquadramento

Nel nostro ordinamento è espressamente previsto che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (art. 337-ter c.c.).

Anche laddove sia disposto l'eventuale affido esclusivo, le decisioni di maggiore interesse per i figli devono comunque essere concordate da entrambi i genitori, salvo che non sia diversamente stabilito (art. 337-quater c.c.).

Si tratta di disposizioni normative funzionali a salvaguardare la bigenitorialità, intesa come pari coinvolgimento dei genitori nella cura dei figli e diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella loro vita ed assumere di concerto con l'altro, attraverso una cooperazione autentica, tutte le decisioni di maggior interesse per loro.

La bigenitorialità implica, infatti, una partecipazione attiva da parte di entrambi i genitori nel progetto educativo, di crescita, di assistenza della prole, in modo da creare un rapporto equilibrato che in nessun modo risenta dell'evento della separazione (Cfr. Cass. civ. ord. n. 28723/2020; Cass. civ., n. 31902/2018).

L'essenza dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale consiste in una totale, paritetica corresponsabilità e compartecipazione alla cura, all'educazione ed all'istruzione del minore ( Cfr. Trib. min. Emilia-Romagna,6 febbraio 2007; Trib. Novara, 26 marzo 2009).

Il legislatore ha però introdotto anche degli specifici rimedi per risolvere i conflitti che possono insorgere tra i genitori, coniugati o non coniugati, sulle questioni di particolare interesse per i figli.

L'intervento del giudice, in caso di disaccordo, è espressamente previsto dagli artt. 316 c.c. e 337-ter c.c.

La prima disposizione, applicabile in caso di famiglia ancora non disgregata (Cfr. Trib. Varese, sez. I, 19 luglio 2011; Cass., sez. I, 27 febbraio 2013 n. 4945, secondo cui l'art. 316 c.c. «trova quindi applicazione per le controversie tra coniugi non separati o tra i quali non sia in corso procedimento di separazione») stabilisce che in caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere, senza formalità, al giudice indicando i provvedimenti più idonei.

Quest'ultimo, sentite le parti e disposto l'ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare ed, in caso di mancata soluzione concordata, attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori più idoneo a curare l'interesse del figlio rispetto al singolo problema.

L'art. 337-ter comma 3 c.c., che regola i contrasti tra genitori dopo la separazione, prevede altresì che in caso di disaccordo sulle decisioni di maggiore interesse per i figli (relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore) la decisione venga rimessa al giudice.

Benché le decisioni di maggior interesse per i figli debbano essere tendenzialmente condivise tra i genitori, a prescindere dalla loro frattura e dalle modalità di affidamento, l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale può implicare problematiche e difficoltà soprattutto laddove l'affidamento condiviso della prole sia stato disposto nella permanenza di un'elevata conflittualità genitoriale.

È, infatti, impensabile che laddove una coppia sia in aperto e conclamato contrasto sia possibile sempre concertare ogni decisione relativa ai figli.

Per tale ragione il legislatore ha normato il procedimento giudiziale per il superamento dell'eventuale conflitto tra i genitori in crisi, con l'esplicita attribuzione al giudice del potere di sostituirsi ai genitori quando gli stessi non riescano a dirimere i conflitti in ordine alle questioni di maggiore interesse.

Si ricorda sul punto che la richiesta di intervento del Giudice ex art. 709-ter c.p.c. non può essere avanzata per qualsivoglia scontro genitoriale ma solo in caso di divergenze collegate ad “affari essenziali” del minore ossia istruzione, educazione, salute, residenza abituale. In altre parole il Giudice è chiamato unicamente a risolvere problemi di macro-conflittualità non essendo ipotizzabile un intervento per semplici contrasti su aspetti del tutto irrilevanti (a titolo di esempio, “il taglio dei capelli del minore”, “la possibilità per un genitore di delegare un parente per prelevare il figlio da scuola”, “l'acquisto di un tipo di vestito piuttosto che un altro” o la specificazione di dati di estremo dettaglio in ordine ai tempi di frequentazione. La giurisprudenza ha infatti chiarito sul punto che la domanda ex art. 709-ter c.p.c. che non abbia ad oggetto affari essenziali per il minore è inammissibile (Cfr. Trib. Milano, sez. IX civ, ord. 23 marzo 2016).

Laddove vi sia una conflittualità esasperata e “patologica” che travolge finanche aspetti per i quali non è dato ricorso al giudice, il Tribunale dovrà inevitabilmente compiere delle valutazioni più approfondite sulle capacità genitoriali delle parti e valutare nel caso di apporre dei limiti ex art. 333 c.c. alla loro responsabilità genitoriale, delegando il Comune di residenza per svolgere le funzioni di rappresentanza del minore in loro vece.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto, ad esempio, la facoltà del giudice di disporre che il Consultorio prenda in carico il nucleo familiare e predisponga un percorso di sostegno psicologico del minore e di supporto alla genitorialità di entrambe le parti, al fine di superare le difficoltà riscontrate qualora i conflitti tra i genitori siano a tal punto elevati da porre a rischio la salute psico-fisica e lo sviluppo dei figli minori (Cfr. Cass. civ. n. 11842/2019; Trib. Milano, sez. IX civ., 23 marzo 2016; Trib. Milano, sez. IX, 7 luglio 2015).

Si ricorda, da ultimo, che nei procedimenti di famiglia il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti, in caso di contrasto tra i genitori, è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum" (Cfr. Cass. civ. n. 25055/2017).

L'individuazione delle decisioni di maggior interesse per i figli

Le decisioni di ordinaria amministrazione sono quelle che riguardano il normale evolversi della quotidianità dei figli. Non incidono su rilevanti aspetti della vita degli stessi, traducendosi, piuttosto, in decisioni di mera esecuzione ed attuazione pratica delle scelte di indirizzo già adottate ab origine.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli, a differenza di quelle di ordinaria amministrazione, sono, invece, quelle che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo, religioso.

Esse, quindi, sono destinate ad incidere profondamente sulla formazione dei figli. Questa è la ragione per cui sono rimesse ad un esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sia in regime di affidamento condiviso dei figli sia in regime di affidamento esclusivo.

Ai fini dell'individuazione delle questioni di maggiore interesse si è posto il problema di capire se l'elencazione contenuta nell'art. 337-ter c.c. (istruzione, educazione, salute, residenza) sia tassativa o, al contrario, meramente esemplificativa.

La dottrina ha optato per un'interpretazione più restrittiva di tale norma chiarendo che per questioni di maggiore interesse – definite come quelle «decisioni, materiali o spirituali, che più marcatamente incidono sulla vita, sull'istruzione e sui valori guida dell'educazione del minore» (così M. Sesta – M. Baldini, L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia, Torino, 2012, 121) – debbano intendersi soltanto quelle che incidono in modo significativo sulla vita del minore, potendo avere conseguenze rilevanti sulla sua salute e sulla sua formazione.

L'art. 337-ter comma 3 c.c. definisce con precisione gli ambiti delle decisioni di maggiore interesse relative ai figli minori (cfr. sul punto anche G. Contiero, Affidamento condiviso - Esercizio della responsabilità genitoriale nell'affidamento condiviso, in IlFamiliarista).

Per quanto riguarda l'istruzione, vanno sicuramente assunte di comune accordo le decisioni relative alla scelta dell'indirizzo scolastico: pubblico o privato e, in quest'ultimo caso, laico o religioso, nonché quelle che riguardino la tipologia della formazione scolastica: classica, scientifica, professionale. Queste ultime decisioni, che interessano normalmente figli minori ma non più in tenera età e quindi capaci di discernimento, andranno compiute tenendo obbligatoriamente conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni della prole.

Tra le decisioni da assumere di comune accordo relative all'educazione, rientra quella relativa all'opportunità o meno di fare crescere i figli secondo i precetti di una determinata religione o di lasciare alla prole libertà di scelta al raggiungimento di una ragionevole età.

Per quanto riguarda le decisioni di maggiore rilevanza riguardanti la salute, vanno concordemente assunte, ad esempio, la scelta in merito allo specialista e alle cure più adatte ad una patologia grave, la decisione in ordine all'esecuzione di un intervento chirurgico non immediatamente necessario ed alle vaccinazioni.

Qualora i genitori non riescano a raggiungere un accordo, come visto sopra, la decisione è rimessa al giudice.

Le scelte sulla salute: la somministrazione del vaccino ai minori

Sicuramente la decisione di sottoporre il figlio minore al vaccino (soprattutto in periodo di emergenza pandemica) si annovera certamente nell'ambito delle scelte sulla cura o salute del minore e ciò a prescindere dalla obbligatorietà o facoltatività del vaccino, trattandosi di profilassi sanitaria suscettibile di incidere sulla sua salute.

La giurisprudenza di merito, seguendo un consolidato indirizzo espresso in relazione ad altri tipi di vaccinazioni (Trib. Milano, decr. 17 ottobre 2018; Trib. Roma, dec. del 17 ottobre 2017; Trib. Milano, sez. IX, 9 gennaio 2018; Tribunale di Milano, sez. IX, dec. 2 settembre 2021), ha ritenuto che, laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel determinato trattamento sanitario risulti efficace, il giudice possa sospendere momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino, così autorizzandone la somministrazione, affidandosi al genitore favorevole.

Anche la Corte di Appello di Napoli ha chiarito, ad esempio, che in caso di contrasto tra genitori separati sull'opportunità di sottoporre il figlio minore a dosi di richiamo di vaccini già somministrati, è ammissibile l'affievolimento della responsabilità genitoriale di uno dei due (nella specie, la madre), lasciando integra quella dell'altro (il padre), limitatamente alla questione vaccini, ritenendosi più corretta la scelta paterna conforme all'opinione scientifica largamente dominante (Cfr. App. Napoli, decr., 30 agosto 2017).

I Tribunali di tutta Italia, soprattutto in questo delicato momento storico di emergenza pandemica, sono stati chiamati più volte a dirimere i contrasti nati tra i genitori sulla somministrazione del vaccino anti–covid ai figli minori.

Si, sono, infatti, registrati numerosi casi in cui uno dei due genitori ha espresso il proprio dissenso alla somministrazione del vaccino costringendo l'altro a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per poter ottenere l'autorizzazione a procedere.

La tesi prevalente, accolta dai Tribunali investiti della questione, ritiene che i programmi vaccinali siano posti a tutela dell'incolumità sanitaria non solo individuale ma anche comunitaria e, per questo, devono essere autorizzati (Cfr. anche Trib. Monza decr. 22 luglio 2021; Trib. Milano ord. 8 dicembre 2018; Trib. Milano decr. 15 novembre 2018; Trib. Milano ord. 26 febbraio 2021; Trib. di Trento, decreto del 20 luglio 2020).

Il principio, quindi, è che in caso di lite tra genitori in materia vaccinale, debba sempre prevalere l'interesse del minore e della collettività.

Per quanto concerne, invece, l'efficacia del vaccino, la giurisprudenza ha dato rilievo all'opinione della comunità scientifica nazionale e internazionale, che concordemente ritiene che i vaccini approvati dalle autorità nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave, sia i singoli sia la collettività, con un rapporto rischi-benefici in cui i benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce di età, comprese quelle più giovani che sono, anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore socializzazione. Inoltre, è stato valorizzato il fatto che in caso di mancata vaccinazione sussiste, da un lato, un maggior rischio per i singoli (ivi compresi i minori), di contrarre la malattia e, dall'altro, ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo, limitando la possibilità di accesso alle strutture formative.

Il riparto di competenza del tribunale ordinario e minorile

Occorre premettere che la normativa sulla filiazione, ovvero la legge 219/2012, all'art. 3 ha modificato l'art. 38 disp. att. c.c. Tale modifica ha ripartito la competenza in tema di filiazione fra il tribunale ordinario e quello per minorenni.

Secondo il nuovo art.38 disp. att. c.c., la competenza del giudice minorile rimane per i procedimenti aventi ad oggetto:

a) la decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.).

b) la condotta pregiudizievole ai figli e l'affievolimento della dalla responsabilità genitoriale (art. 333. c.c.)

c) la reintegrazione della responsabilità genitoriale (art. 332 c.c.).

d) La rimozione dall'amministrazione (art. 334 c.c.).

e) La riammissione nell'esercizio dell'amministrazione (art. 335 c.c.).

Sono, invece, di competenza del giudice ordinario i procedimenti di separazione o divorzio o controversie in materia di responsabilità genitoriale (sia che riguardino figli legittimi che naturali ai sensi dell'art. 316 c.c.).

Nel caso, però, in cui si proponga un ricorso ex art. 333 c.c. in sede di separazione o divorzio o nel procedimento ex art. 316 c.c., la competenza spetta al giudice ordinario competente di tali procedimenti, purché vi sia identità tra le parti.

La norma suddetta ha ridotto le materie di competenza del Tribunale per i Minorenni e introdotto contestualmente un limite qualora sia in corso, tra le stesse parti, il giudizio di separazione, divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 c.c.

In questi casi per tutta la durata del processo, la competenza – c.d. per «attrazione» (incidentale) - è attribuita al giudice ordinario.

La ratio della disposizione è quella di favorire il simultaneus processus, attribuendo al giudice ordinario anche il potere di emanare - nell'interesse del minore - ulteriori provvedimenti in qualche misura connessi.

La riduzione di competenza del Tribunale per i Minorenni (privilegiando l'ambito di operatività del giudice ordinario) risponde, infatti, all'esigenza di realizzare una parità di trattamento tra figli, in riferimento al prioritario interesse del minore - che funge da perno per tutta la materia familiare – ed evitare giudicati contrastanti.

Analizzando la norma di cui all'art. art. 38, comma 1, sembrerebbe che l'operatività della vis attractiva a favore del Tribunale ordinario sia limitata alle sole domande previste dall'art. 333 c.c.,

Tuttavia, si tratta di una limitazione solo apparente poiché, pendenti i giudizi di separazione, di divorzio, o ex art. 316 c.c., è competente il Tribunale ordinario “anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo” e quindi anche per le domande ex art. 330 ss. c.c. nelle ipotesi in cui la condotta del genitore può giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. civ., ord., 26 gennaio 2015, n. 1349), ha chiarito al riguardo che quando sia in corso un giudizio di separazione, divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., anche in pendenza dei termini per le impugnazioni e nelle altre fasi di quiescenza e fino al passaggio in giudicato, la competenza in ordine alle azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti deve attribuirsi al giudice del conflitto familiare (Tribunale ordinario e Corte d'Appello).

Per ragioni anche di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore spettano al giudice ordinario della separazione/divorzio/procedimento ex art.316 c.c. anche “i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo”, tra le quali rientra anche l'art. 330 c.c. (Cfr. Cass. civ. 14 ottobre 2014, n. 21633).

Pertanto, è orientamento ormai consolidato che anche per i provvedimenti contemplati dall'articolo 330 c.c. (e non solo per quelli previsti dall'art. 333 c.c.) sussiste la competenza del Tribunale ordinario ove sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione e divorzio (Cfr. Cass. 14 dicembre 2016, n. 25798; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1349, in Giur. it., 2015, pp. 1107 ss.).

L'individuazione del giudice competente in caso di disaccordo tra i genitori sulla somministrazione del vaccino al figlio minore. gli orientamenti dei tribunali

Nonostante il vaccino (soprattutto quello anti COVID-19 oggi somministrato anche ai soggetti minorenni fin dall'età di 5 anni) venga indicato dalla comunità scientifica più accreditata come strumento sicuro ed efficace per contenere/superare la pandemia e limitare i danni alla salute della persona, in caso di eventuale infezione da contagio, bisogna comunque tenere in considerazione che per la sua somministrazione ad un soggetto minorenne occorre inevitabilmente il consenso di entrambi i genitori, atteso che si tratta all'evidenza di una decisione di maggiore interesse per il minore (quindi da concertare e assumere congiuntamente) che coinvolge direttamente la sua salute. Laddove vi sia un conflitto tra genitori, separati o meno, sulla somministrazione del vaccino ai figli minori (perché uno di questi si oppone) sarà inevitabilmente l'Autorità Giudiziaria a dirimere questo tipo di controversie e a sostituirsi a loro nell'esercizio della responsabilità genitoriale.

Al riguardo si è già pronunciato il Tribunale di Milano (Cfr. Trib. Milano, 13 settembre 2021) con un provvedimento significativo con il quale è stato chiarito che l'interesse dei minori, nelle questioni che attengono alla loro salute, deve essere perseguito anche contro la posizione di quel genitore che, in nome di proprie convinzioni personali, non suffragate da alcuna evidenza scientifica, imponga ai figli scelte errate.

Nel perseguimento dell'interesse del figlio minorenne, un coniuge può quindi essere autorizzato:

- a provvedere in autonomia, senza il consenso dell'altro coniuge che manifesti volontà contraria, a far effettuare al figlio minorenne le vaccinazioni obbligatorie e facoltative e a far effettuare allo stesso, tutte le volte che si renda necessario, il tampone anti-Covid, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale del genitore dissenziente.

- a valutare in autonomia, senza il consenso dell'altro coniuge che manifesti volontà contraria, se sia necessario o anche solo opportuno far somministrare il vaccino anti-Covid al figlio minorenne, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale del genitore dissenziente.

- a adoperarsi in autonomia affinché il figlio minorenne utilizzi la mascherina necessaria a limitare il contagio da Covid-19, in tutte le situazioni imposte da legge o comunque in caso di assembramento, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale del genitore dissenziente.

Non è la prima volta che i giudici si pronunciano sul tema dei vaccini anti Covid-19 per i figli minorenni, ma finora i tribunali hanno deciso per lo più su casi in cui era in corso un giudizio di separazione tra i coniugi, che esclude in radice la competenza del tribunale per i minorenni (Cfr. Trib. Monza, decr. 22 luglio 2021 e Trib. Milano, decr. 13 settembre 2021).

Lo strumento utilizzabile è quello del ricorso ex articolo 709-ter c.p.c. il quale recita che «per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore».

Si è posto, quindi, il problema di capire quale fosse il giudice competente a decidere sulla somministrazione del vaccino in caso di disaccordo tra genitori non separati.

La giurisprudenza sul punto è stata spesso discordante al riguardo.

a) La competenza del tribunale per i minorenni

Secondo alcuni Tribunali, laddove i genitori non siano separati e si verifichino comunque conflitti in ordine all'opportunità di somministrare il vaccino ai figli, la competenza è attribuita al Tribunale per i minorenni che verrà adito tramite ricorso ai sensi dell'articolo 333 e 336 c.c. (Cfr. Trib. min. Trieste 5 novembre 2021)

Anche il Tribunale dei minorenni di Trento (Cfr. Tribunale Minorenni Trento, 20 luglio 2020) in un caso sottoposto alla sua cognizione, che ha visto i genitori in netta divergenza rispetto alla data della prima somministrazione del vaccino al figlio, ha riconosciuto la propria competenza a decidere e ha disposto limitazione parziale della responsabilità genitoriale del genitore contrario alla somministrazione al fine di permettere all'altro di procedere autonomamente alla vaccinazione del figlio.

Dello stesso avviso anche la Corte d'Appello di Napoli (Cfr App., Napoli, sez. Persona, famiglia e minori, decr. 30 agosto 2017) secondo cui rispetto ad un semplice "disaccordo tra i genitori" - la cui soluzione, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3 c.c., sarebbe affidata al tribunale ordinario - la somministrazione (o non somministrazione) dei vaccini configura il rischio di un pregiudizio grave al minore e pertanto è di competenza del Tribunale Minorile.

I Giudici hanno rilevato come la conflittualità dei genitori in tema di vaccinazione della prole è fonte di plurimi fattori di pregiudizio per la stessa: in assenza della copertura vaccinale, vi è una maggiore esposizione al rischio di contrarre una malattia; in secondo luogo l'omessa vaccinazione si ripercuote negativamente sul percorso sociale-educativo del minore, limitando la possibilità di accesso alle strutture formative; in terzo luogo l'esposizione quotidiana del minore al conflitto genitoriale ne pregiudica la crescita ripercuotendosi negativamente sul minore.

b) La competenza del giudice tutelare

Vi sono stati altri fori, come quello di Genova, ove è stata riconosciuta persino la competenza del Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 3 comma 5, l. 219/2017. Tale legge che tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona stabilendo che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

In particolare l'art. 3 comma 5 della suddetta legge prevede che «Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria».

I Giudici della famiglia del Tribunale di Genova hanno adottato il 23 settembre 2021 le linee guida relative alle norme procedurali applicabili nel caso in cui sorgano “contrasti sul consenso” in relazione alle vaccinazioni anti COVID-19 da somministrarsi a soggetti minori ritenendo che l'art. 3 comma 5, l. 219/2017 sia norma speciale, destinata, come tale a prevalere sulle altre disposizioni, di carattere generale.

Pertanto, per il Tribunale di Genova la competenza sarebbe del Giudice Tutelare e la procedura – che seguirà il rito della volontaria giurisdizione – deve essere introdotta con ricorso al GT tranne nei casi in cui sia già pendente in giudizio di separazione, divorzio davanti al Tribunale Ordinario o un procedimento di decadenza della responsabilità genitoriale davanti al Tribunale per i minorenni.

In tali ipotesi la competenza si radica dinnanzi al Giudice ordinario e minorile.

A fronte della presentazione del ricorso, il Giudice Tutelare prima di decidere ai sensi dell'art. 3 comma 5, l. 219/2017 dovrà:

  • sentire i genitori;
  • sentire il minore personalmente se ha compiuto i dodici anni ovvero anche di età inferiore ove capace di discernimento;
  • sentire il medico competente per acquisirne il parere

c) La competenza del tribunale ordinario

Non sono, mancati, infine indirizzi giurisprudenziali diametralmente opposti a in base ai quali è stata riconosciuta la competenza esclusiva del Tribunale ordinario anche quando tra i genitori non è in corso un procedimento di separazione. (Cfr. Trib. Parma, Sezione I civ., sent. 11 ottobre 2021).

I Giudici, nel caso sottoposto alla loro cognizione, hanno riconosciuto la loro competenza a seguito della presentazione di un ricorso d'urgenza da parte di un genitore che aveva chiesto di poter procedere in autonomia a far vaccinare i figli minori nonostante il diniego della madre.

Per il Tribunale di Parma trova applicazione l'art. 316 c.c., che attribuisce al Tribunale Ordinario le controversie che riguardano il contrasto tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale su questioni di particolare importanza come la salute.

Nella pronuncia citata è stato evidenziato al riguardo che «il novellato art. 38 disp. art. c.c., che indica espressamente i provvedimenti che rientrano nella competenza del Tribunale dei Minorenni, non richiama l'art. 316 c.c. e statuisce che la competenza del Tribunale per i Minorenni è, comunque, esclusa nell'ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione o divorzio o una controversia sull'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c.; ne consegue che in caso di ricorso ex art, 316 c.c. la competenza spetta al Tribunale Ordinario, come, peraltro, precisato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr., tra le tante, Cass. ord. n. 1349/2015)…In deroga a tale attribuzione di competenza, quando sia in corso un giudizio di separazione, divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., anche in pendenza dei termini per le impugnazioni e nelle altre fasi di quiescenza, fino al passaggio in giudicato, la competenza in ordine alle azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva) deve attribuirsi al giudice del conflitto familiare ossia al Tribunale ordinario e alla Corte d'Appello»).

In linea con tale pronuncia si è pronunciato anche il Tribunale per i minorenni (Cfr. Trib. min. Torino, 1 ottobre 2021) il quale ha evidenziato che «qualora il contrasto tra genitori su una questione di particolare importanza si inserisse nel corso di un provvedimento de potestate innanzi all'autorità genitoriale minorile, questa non sarebbe competente a dirimere il conflitto, non essedo per l'appunto prevista per legge una vis attractiva in senso inverso in favore del Tribunale per i minorenni in relazione a domande di competenza del Tribunale ordinario, salvo che il contrasto si traduca in realtà in un cattivo esercizio della responsabilità genitoriale. Solo in tale eventualità e purché sia già pendente un procedimento de potestate innanzi al Tribunale per i minorenni, sarà l'autorità giudiziaria minorile a dover decidere anche sul contrasto».

Per tutti questi motivi il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta ha dichiarato la propria incompetenza a decidere riconoscendo quella del Tribunale ordinario.

In Conclusione

Tutte le pronunce citate ed esaminate hanno il pregio di avere una linea comune secondo cui:

a) la scelta se sottoporsi o meno alle vaccinazioni (obbligatorie e non, anti covid compresa) rientra tra le decisioni che riguardano la salute e i trattamenti sanitari e, come tale, richiede la manifestazione di un consenso informato che, nel caso dei minori, viene espresso (o rifiutato) dai genitori (legali rappresentanti del minore). Non essendo la vaccinazione anti covid obbligatoria per legge, la decisione dipende quindi in prima istanza dalla volontà comune dei genitori.

b) nella soluzione del conflitto genitoriale eventualmente insorto tra i genitori sulla somministrazione del vaccino ai figli minorenni il Giudice può autorizzare uno solo di essi ad assumere da solo la decisione tenendo conto delle loro ragioni e valutazioni soggettive nonché della volontà del minore, ove sia in grado di esprimersi sul punto per età e condizioni psichiche, e acquisendo tutte le informazioni opportune dall'autorità sanitaria, dal pediatra di base circa l'assenza di controindicazioni specifiche.

I recenti provvedimenti hanno quindi risolto il conflitto in senso favorevole alla vaccinazione del minore.

I Tribunali hanno infatti adottato decisioni omogenee ritenendo preminenti il concreto pericolo per la salute del minore e la tutela della salute della popolazione, entrambi senza dubbio maggiormente tutelati dalla vaccinazione, ed hanno, quindi, autorizzato il genitore favorevole alla vaccinazione a “provvedere in autonomia”, ossia senza il consenso dell'altro genitore, a sottoporre il figlio al vaccino.

Rimane, tuttavia, ancora un forte disallineamento nelle decisioni dei Tribunali sull'individuazione del Giudice competente (Tribunale Ordinario o Tribunale per i minorenni) in caso di contrasti insorti nella coppia genitoriale ancora unita, che rischiano di creare una disarmonia procedurale che si auspica possa essere risolta quanto prima tramite l'intervento della giurisprudenza di legittimità.

Sommario