Omogenitorialità: le Sezioni Unite torneranno a pronunciarsi sul riconoscimento in Italia dell’atto di nascita straniero con due papà?
26 Gennaio 2022
Il fatto. Due cittadini italiani di sesso maschile, sposati all'estero, con matrimonio annotato nel registro delle unioni civili italiane, ricorrono in Canada alla gestazione per altri, assecondando un progetto condiviso di genitorialità. Nasce nella Provincia canadese del British Columbia il minore S. e si forma in quel luogo un atto di nascita nel quale, tuttavia, viene indicato un solo genitore, quello “naturale”. Con ricorso alla Corte Suprema del British Columbia, i coniugi ottengono per il loro figlio il riconoscimento giudiziale del rapporto genitoriale tra il bambino e il genitore “intenzionale”, con conseguente rettifica dell'atto anagrafico e indicazione in esso della doppia genitorialità maschile. La coppia, nelle more del giudizio canadese, aveva provveduto a trascrivere in Italia l'originario atto di nascita straniero (quello con l'indicazione di un solo genitore). Una volta ottenuta una pronuncia favorevole da parte del giudice straniero, i due uomini decidono, tuttavia, di rivolgersi nuovamente all'ufficiale di stato civile del proprio Comune di residenza, affinché, tenuto conto di quanto sopra, potesse procedere con la trascrizione nei registri comunali dell'atto di nascita, come rettificato all'estero. Sennonché, l'ufficiale di stato civile oppone il rifiuto alla trascrizione, attesa l'esistenza di un precedente atto di nascita, già trascritto, e ritenuta la contrarietà all'ordine pubblico della pratica della gestazione per altri, in ragione altresì del vuoto normativo e della giurisprudenza di legittimità consolidata, di tenore sfavorevole alla trascrizione, in casi simili. La coppia decide allora di rivolgersi alla Corte territoriale, domandando la delibazione della sentenza straniera, che gli viene concessa. Avverso detta sentenza propone ricorso in sede di legittimità il Ministero dell'Interno. La Prima Sezione della Corte di Cassazione, investita della controversia, decide di rimetterla al Primo Presidente, affinché valuti, a sua volta, di attenzionare le Sezioni Unite sulla questione, anche alla luce della recente sentenza n. 33/2021 della Corte Costituzionale.
La questione sottoposta all'attenzione del Primo presidente. Come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9006/2021, in un caso simile, che riguardava, tuttavia, la trascrizione dell'atto di nascita straniero, relativo ad un minore adottato all'estero da una coppia di uomini aveva stabilito che “Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell'adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale, ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione” (Cfr. Mazzotta V., Il provvedimento straniero che dichiara l'adozione del minore da parte di coppia omoaffettiva è trascrivibile in Italia, in IlFamiliarista). Nei passaggi motivazionali di quel provvedimento, la Suprema Corte aveva affermato la “neutralità” dell'ordinamento interno rispetto alla questione dell'identità di sesso tra i due genitori e del loro orientamento sessuale, ribadendo, tuttavia, il divieto di dare seguito al riconoscimento di rapporti di filiazione fondati sull'accesso alla pratica della c.d. maternità surrogata. La Corte Costituzionale, con le note sentenze nn. 32 e 33 del 2021, aveva, del resto, ammonito il legislatore interno, richiedendo un intervento a tutela del minore concepito all'estero con tecniche di procreazione non consentite dal nostro ordinamento, alle quali abbia avuto accesso una coppia, formata da persone dello stesso sesso. Lo scopo di detto intervento legislativo, secondo la Consulta, sarebbe servito a preservare il diritto del bambino a mantenere e vedere riconosciuto tempestivamente in Italia un legame “pieno” con il genitore c.d. “sociale”. La sentenza n. 33/2021, richiamata dall'ordinanza interlocutoria in commento, riguardava un caso analogo a quello di specie. Con l'occasione, la Corte Costituzionale, in linea con i suoi precedenti, aveva, invero, ribadito un giudizio di disvalore nei confronti della pratica procreativa della gestazione per altri, rifiutando di ritenere automatico il riconoscimento ai rapporti di filiazione nei confronti del genitore di intenzione, che abbia aderito alla pratica in questione. Ciononostante, per i bambini e le bambine nate all'estero a seguito di GPA, la Consulta aveva denunciato l'insufficienza della vigente disciplina dell'adozione in casi particolari, individuata dal diritto vivente, ai fini di assicurare piena tutela minori nati in coppie omoaffettive, richiedendo l'intervento riformatore da parte del legislatore. Ciò aveva fatto, peraltro, la Corte, senza assegnare un termine ultimativo per procedere alla riforma della legge n. 183/1984. La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria in esame, nel rimettere la questione al Primo Presidente, offre un'interessante interpretazione della vicenda, alla luce della sentenza - che definisce “monitoria” - della Corte Costituzionale. In assenza di un intervento da parte del legislatore, si domanda la Prima Sezione, se sia ancora legittimo negare efficacia all'atto di nascita formato all'estero, che riconosce la doppia e piena genitorialità maschile, secondo la legge di quel luogo, sulla base di un aprioristico giudizio di disvalore per la pratica della gestazione per altri (anche alla luce della rilevanza penale di detto comportamento nel nostro ordinamento), sacrificando l'interesse del minore a vedersi riconosciuto nel nostro Paese un legame di genitorialità piena, già formatosi all'estero con i suoi due genitori. il tutto, tenuto conto del fatto che il rimedio individuato dal diritto vivente (la c.d. adozione in casi particolari di cui all'art. 44 lett. d), l. 183/1984), è stato nel frattempo definito “inappropriato” dalla Corte Costituzionale. Dopotutto, secondo il ragionamento della Corte, con la trascrizione dell'atto formatosi all'estero, non si intende recepire all'interno dell'ordinamento la pratica della gestazione per altri, ma si conferisce esclusivamente efficacia all'atto di assunzione di responsabilità del genitore che abbia dato il proprio consenso alla pratica alla quale ha deciso di ricorrere il genitore “naturale”, offrendo il proprio contributo genetico alla nascita del minore. Tale consenso, secondo quanto rileva la Corte, diviene irrevocabile con l'inizio della pratica procreativa e ciò in ragione di un fondamentale principio di responsabilità nella procreazione, che ciascun genitore assume, e che ha come ratio la tutela dell'interesse primario del minore.
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