Carcere duro: la censura della corrispondenza tra detenuto e difensore è incostituzionale
26 Gennaio 2022
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 2-quater, lettera e), della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori, per violazione del diritto di difesa (sent. n. 18 depositata il 24 gennaio 2021).
Il diritto di difesa non è un diritto assoluto e, nei limiti della ragionevolezza e della necessità, può essere circoscritto qualora sia necessario tutelare altri interessi costituzionalmente rilevanti. Il regime di “carcere duro” infatti prevede una serie di incisive restrizioni dei diritti fondamentali delle persone detenute, al fine di impedire qualsiasi contatto con le organizzazioni di appartenenza. Tuttavia, la Consulta ha ritenuto che la misura del visto di censura sulla corrispondenza del detenuto con il proprio difensore non sia idoneo a raggiungere questo obiettivo e costituisca, pertanto, una irragionevole compressione del suo diritto di difesa. |