Danno da perdita del rapporto parentale: la Cassazione non consente l'applicazione delle tabelle milanesi
26 Gennaio 2022
Massima
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto. Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. Il caso
Tre soggetti, rispettivamente coniuge e figli del defunto, agivano in giudizio nei confronti di una struttura sanitaria per ottenere il risarcimento del danno per la morte del proprio congiunto, la quale sarebbe stata causata da medical malpractice.
Il Tribunale accoglieva solo parzialmente la domanda, liquidando il danno non patrimoniale in favore del coniuge per l'importo di euro 30.000,00 e per ciascuno dei figli riconosceva l'importo di euro 20.000,00 “...stante il grado e l'intensità del rapporto di parentela sussistente fra il de cuius e gli istanti, l'età dello stesso, e la mancata deduzione e, ancor più, la mancanza di ulteriori elementi di valutazione”.Il Tribunale giustificava l'importo superiore riconosciuto al coniuge valorizzando la circostanza della convivenza col defunto, la quale aveva causato pertanto un dolore più intenso per la perdita del congiunto, rispetto a quello patito dai figli non conviventi.
Sia i danneggiati sia la compagnia assicurativa della struttura sanitaria proponevano appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte d'Appello rigettava entrambi gli appelli affermando, tra l'altro, che, i danneggiati avevano invocato l'applicazione delle tabelle di Milano, ma non le avevano prodotte in giudizio. Inoltre, la liquidazione equitativa del danno veniva giudicata corretta giacché, da un lato, il Tribunale aveva valorizzato il diverso grado ed intensità del rapporto parentale nonché l'età del defunto; dall'altro lato, il Tribunale aveva evidenziato la mancanza di deduzione di ulteriori elementi di valutazione, non avendo i danneggiati fornito circostanziate deduzioni in ordine alla natura ed entità dello sconvolgimento delle abitudini familiari di portata diversa da quella considerata dal primo giudice. I danneggiati proponevano quindi ricorso per cassazione lamentando, in primo luogo, che, sulla base di Cass. n. 392 del 2018, nel caso di sentenza di appello pronunciata dopo il 7 giugno 2011, fosse sufficiente l'invocazione dell'applicazione della tabella milanese, senza obbligo per la parte appellante di produrre la tabella. Col secondo motivo, i danneggiati deducevano poi la violazione o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 156 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservando che la liquidazione effettuata dal Tribunale era arbitraria in quanto non ancorata a parametri obiettivi da cui si potesse comprendere come il Tribunale aveva calcolato i valori monetari indicati. La questione
Le questioni sottoposte alla Corte di Cassazione sono due: 1) l'eventuale sussistenza di un onere per l'appellate di produrre le tabelle per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale quando sia stata prospettata l'inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice; 2) l'obbligo di motivazione gravante sul giudice di merito nell'effettuare la liquidazione in via equitative del danno da perdita del rapporto parentale. Le soluzioni giuridiche
Con riferimento alla prima questione, la Suprema Corte accoglie il primo motivo di ricorso superando così l'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla precedente sentenza della Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408 (cosiddetta sentenza “Amatucci”), che, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, aveva ritenuto necessario per la parte produrre in giudizio le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ove la parte contestasse la liquidazione del danno e invocasse l'applicazione di dette tabelle. La Cassazione precisa preliminarmente che le tabelle per la liquidazione dei danni non sono una fonte di diritto che il giudice è tenuto a conoscere in virtù del potere di qualificazione giuridica dei fatti. Tuttavia, secondo la Corte, le tabelle forniscono un monitoraggio della giurisprudenza di merito sul danno non patrimoniale e pertanto indicano i parametri standard per la liquidazione di tale danno, arrivando ad integrare il diritto vivente se acquistano, come nel caso delle tabelle del Tribunale di Milano, la valenza di determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto.
A fronte di ciò, la Cassazione ritiene superata la tesi della sentenza “Amatucci” giacché, all'epoca, nel 2011, seppure le Tabelle del Tribunale di Milano fossero già ampiamente diffuse sul territorio nazionale, le stesse non erano ancora "comunemente adottate" in tutti gli uffici giudiziari, circostanza che imponeva allora alla parte di riversarle in atti, ove se ne invocasse l'applicazione. Diversamente, a distanza di dieci anni, la Corte ritiene che si sia consolidato l'utilizzo delle tabelle milanesi quale parametro di liquidazione del danno non patrimoniale basato sul sistema del punto variabile tanto da poter presumere che l'assoluta prevalenza degli uffici giudiziari abbia adottato nella propria giurisprudenza le tabelle del Tribunale di Milano. In ogni caso, secondo la Corte, le tabelle del Tribunale di Milano sono ormai facilmente accessibili mediante i comuni mezzi di comunicazione, soprattutto quelli informatici, e ciò rende superfluo la loro produzione in giudizio.
La Cassazione ha quindi formulato il seguente principio di diritto: “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto”. La Cassazione accoglie poi anche il secondo motivo di ricorso rilevando che la liquidazione effettuata dal giudice di primo grado non era sorretta da adeguata motivazione e argomentazione, attesa la “mancanza di un passaggio logico fra le circostanze evidenziate e gli importi identificati”. In sostanza, il Tribunale non aveva illustrato i criteri con cui aveva determinato gli importi risarcitori a fronte delle circostanze considerate: “Ciò che resta privo di motivazione, e che rende quindi apparente quella resa nel provvedimento, è il perché di quei determinati importi, poste in premessa le circostanze evidenziate. La lacuna motivazionale è sull'inferenza degli importi dai presupposti dati. Sul punto quindi della quantificazione del danno la motivazione è meramente apparente” (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2021, n. 33005). Osservazioni
Nell'accogliere il primo motivo del ricorso, la Cassazione ritiene di doversi soffermare anche su un'altra questione, ovvero quale sarà la tabella che dovrà utilizzare la Corte d'Appello a cui sarà rinviata la decisione per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. Con la sentenza in commento, la Cassazione ha infatti espressamente affermato che la Corte d'Appello non potrà utilizzare le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale, ovvero proprio quelle di cui i danneggiati avevano chiesto l'applicazione. La decisione della Suprema Corte riprende in realtà i principi affermati dalla sentenza della Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579, la quale aveva già rilevato che le tabelle del Tribunale di Milano non garantirebbero l'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza giacché valutano il danno parentale con la tecnica del punto variabile, individuando soltanto alcune forbici di valore, con un tetto massimo e un tetto minimo, per categorie di congiunti. In particolare, secondo la sentenza n. 10579/2021:“al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. Seppure non menzionandole espressamente, nell'individuare i criteri che la tabella dovrebbe avere per garantire l'uniformità dei giudizi, la Cassazione sembra riferirsi alla tabella predisposta dal Tribunale di Roma, i cui valori, tuttavia, non sono stati elaborati a fronte di un monitoraggio giurisprudenziale, su cui si è invece basata la tabella milanese, esaminando oltre cinquecento decisioni emesse da uffici giudiziari di tutta la penisola. Nella sua statuizione, la Suprema Corte aveva altresì dato atto di essere “consapevole dell'impatto di un simile mutamento evolutivo della giurisprudenza di legittimità sulle controversie allo stato decise nel grado di merito sulla base del precedente indirizzo e dunque delle tabelle milanesi.” (cfr. Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579). Con le pronunce n. 10579/2021 e n. 33005/2021 abbandona quindi l'orientamento precedente, inaugurato proprio dalla sentenza “Amatucci” (Cass., civ., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408) che aveva invece sostenuto che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano indicassero valori equi, ovvero in grado di garantire la parità di trattamento e da applicarsi in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.
Occorre sottolineare che la sentenza “Amatucci” si riferiva in primo luogo alle tabelle milanesi per la liquidazione del danno biologico, riconoscendo che, già nel 2011, più di sessanta tribunali italiani avevano posto a base del calcolo medio i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, attribuendo così alla tabella “una sorta di vocazione nazionale”. Secondariamente, la sentenza “Amatucci” dava atto altresì che il Tribunale di Milano aveva approvato nel frattempo anche i “criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale", e a cui, secondo la predetta sentenza, si sarebbe fatto riferimento in futuro per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. L'orientamento della sentenza “Amatucci” è stato poi confermato da numerose pronunce successive, che hanno confermato che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il danno parentale potessero essere utilizzate in quanto “munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.” (ex multis Cass. civ., sez. III, 6 maggio 2020, n.8532; Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2015, n.10263; Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2017, n.27562). In realtà, già con la sentenza n. 29495/2019 la Suprema Corte aveva iniziato a prendere le distanze dalle tabelle milanesi per la liquidazione del danno parentale affermando che: “diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica, - le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale”. Tale principio era stato poi confermato dalla successiva sentenza n. 11719/2021 (decisa in realtà cinque mesi prima della sentenza n. 10579/2021 ancorché pubblicata successivamente) che aveva ribadito che le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano per il danno parentale non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale, ma aveva anche affermato che tali tabelle sono legittimamente adottabili come parametro di riferimento. Da evidenziare che, nel caso concreto di cui alla sentenza n. 11719/2021, il ricorrente aveva lamentato che la sentenza impugnata aveva utilizzato le tabelle del Tribunale di Milano per liquidare il danno non patrimoniale da morte, piuttosto che la tabella di Roma. Evidente è quindi la diversa e netta posizione espressa dalla sentenza oggetto di commento, la n. 33005/2021, che si è spinta fino a vietare alla Corte d'Appello l'utilizzo delle tabelle milanesi per la liquidazione del danno parentale, sebbene fossero state invocate dalla parte. Nel frattempo, permane il vuoto normativo, dato che il legislatore non ha ancora adottato la tabella unica nazionale ex art. 138, codice delle assicurazioni private. Riferimenti
G. CHIRIATTI, La liquidazione del danno parentale secondo Cass. 10579/2021: più che un endorsement per Roma, un invito a Milano, in Ridare.it; LA REDAZIONE, Il danno da perdita del rapporto parentale va liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, in Ridare.it; L. PAPOFF, La tabella di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e il valore dell'uniformità del giudizio nella sentenza Cass. n. 10579/2021, in Ridare.it; M. RODOLFI, La fine della tabella di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (o danno da morte)? Conseguenze e riflessi, in Ridare.it. |