Come può il genitore non collocatario recuperare l'anticipo delle spese straordinarie versate per il figlio?

Federico Colangeli
26 Gennaio 2022

Ai fini del recupero forzoso delle spese straordinarie al 50% in favore della prole, anticipate dal genitore collocatario e previste con decreto provvisorio in corso di procedimento giudiziale, è corretto notificare direttamente l'atto di precetto disponendo già di un titolo esecutivo ad hoc oppure si deve attivare un autonomo giudizio di cognizione mediante il rito monitorio?

Ai fini del recupero forzoso delle spese straordinarie al 50% in favore della prole, anticipate dal genitore collocatario e previste con decreto provvisorio in corso di procedimento giudiziale, è corretto notificare direttamente l'atto di precetto disponendo già di un titolo esecutivo ad hoc oppure si deve attivare un autonomo giudizio di cognizione mediante il rito monitorio?

La questione giuridica sottesa al quesito sopra riportato è stata oggetto di ampio confronto all'interno della giurisprudenza di legittimità.

Un orientamento interpretativo, risalente nel tempo e ormai definitivamente superato, riteneva che in caso di non spontaneo pagamento della quota 50% delle spese straordinarie in favore dei figli da parte del genitore coobbligato, il creditore non potesse far valere quale titolo esecutivo il decreto giudiziale [anche provvisorio] già emesso in corso di procedura, ma dovesse rivolgersi nuovamente al giudice per ottenere uno specifico accertamento sull'eventuale debenza delle spese straordinarie affrontate (Cass. civ., sez. I, sent. 28 gennaio 2008, n. 1758).

Tale impostazione, rigorosa e chiaramente penalizzante per il genitore collocatario, il quale si ritrovava sovente a dover anticipare anche la quota delle spese straordinarie spettante all'altro, trovava la propria giustificazione nell'applicazione formale e letterale delle norme disciplinanti il processo civile esecutivo.

In particolare, l'art. 474 c.p.c. dispone che: “L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.”.

In base a questo articolo di legge e all'interpretazione dello stesso, data in precedenza dalla Suprema Corte, il decreto provvisorio in causam avente ad oggetto gli obblighi economici dei genitori vale soltanto come titolo esecutivo per l'obbligo di corresponsione della somma predeterminata, ai fini di mantenimento della prole, ma non può costituire un valido titolo da azionare per le spese straordinarie che afferiscono ad eventi futuri ed incerti nell'an e nel quantum.

La tesi in argomento è stata rivista in maniera significativa da un nuovo indirizzo ermeneutico manifestatosi successivamente con una pronuncia emessa nell'anno 2011 (Cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 23 maggio 2011, n. 11316).

In detta decisione gli Ermellini realizzavano un necessario adeguamento dei principi generali del processo civile esecutivo con le esecuzioni in materia di diritto di famiglia, osservando, a tal proposito, come non tutte le spese straordinarie derivino da eventi futuri ed imprevedibili, con particolare e specifico riferimento alle spese scolastiche e mediche.

In quest'ultima categoria, infatti, sono rinvenibili voci di spesa, opportunamente definite dai giudici di legittimità come aventi natura ordinaria e routinaria (ad es. tasse scolastiche annuali, spese per i libri e visite mediche di controllo), per le quali è difficile contestarne la debenza (l'an) ed è alquanto agevole stabilirne fin da subito l'esatto ammontare (il quantum).

A fronte di tali fattispecie la costituzione di un titolo esecutivo ex novo da parte del creditore nei confronti del debitore risulta superflua e certamente pregiudizievole, in primis, per l'interesse della prole e poi certamente per la posizione più debole del genitore collocatario della stessa, maggiormente gravato da questa tipologia di spese.

Dunque la Corte di legittimità precisa che in tali casi sarà sufficiente procedere direttamente con l'atto di precetto, in forza del titolo esecutivo originario rappresentato dal decreto giudiziale, già emesso nel procedimento di separazione, di divorzio o, in ogni caso, di quello relativo al mantenimento dei figli minori e dotato di provvisoria esecutività.

L'unico specifico accorgimento richiesto al creditore procedente sarà quello di dover obbligatoriamente allegare al precetto notificandole pezze giustificative delle spese ordinarie / straordinarie di routine e prevedibili, in ossequio all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità di cui sopra, che nel tempo si è sempre più consolidato, tanto da aver in oggi completamente soppiantato la tesi minoritaria (Cfr. ex pluribus, Cass. civ., sez. III, sent. 20 ottobre 2016, n. 21241; conf. di recente da Cass. civ., sez. I, ord., 13 gennaio 2021, n. 379).

Peraltro, in difetto di allegazione della relativa documentazione a sostegno della pretesa creditizia, il precetto ex art. 480 cpc e tutti gli atti esecutivi ad esso conseguenti potranno essere oggetto, da parte del debitore esecutato, di opposizione ex art. 615 c.p.c., volta a contestare la debenza e/o l'ammontare delle spese straordinarie per le quali il creditore procedente agisce in executivis.

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