Effetti della clausola di revisione dei prezzi

Guglielmo Aldo Giuffrè
27 Gennaio 2022

L'art. 115 del d.lgs. 163/06 prevede la necessaria presenza di una clausola di rivalutazione nel contratto ma non esclude la possibilità di assoggettare l'operatività della clausola stessa a un termine di decadenza, né prevede l'automaticità dell'insorgenza del credito.In quanto unilateralmente predisposta dalla p.A., la clausola che apponga un termine decadenziale, ai sensi dell'art. 1341 c.c. è infatti efficace nei confronti dell'appaltatore solo se da esso conosciuta e può ritenersi produttiva di effetti solo ove specificamente approvata per iscritto.

Sull'inammissibilità della domanda di annullamento del preavviso di diniego dell'istanza di pagamento. Il Collegio - dopo aver affermato la propria giurisdizione ritenendo superatoil tradizionale orientamento interpretativo secondo cui al giudice amministrativo spettavano le sole controversie relative all'an della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso - si è soffermato sull'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso un preavviso di diniego dell'istanza di pagamento, ai sensi dell'art. 10-bis l.241/1990 s.m.i. e quindi avverso un atto di natura endoprocedimentale, come tale inidoneo a esprimere in via definitiva la volontà dell'Amministrazione e dunque non immediatamente lesivo della sfera giuridica del privato.

Il TAR, tenuto conto che la controversia si pone in ambito di giurisdizione esclusiva e che la situazione giuridica fatta valere in giudizio è costituita da un diritto soggettivo, ha rilevato che, per come disciplinato dall'art. 115 d.lgs. 163/2006, il diritto di credito si connota come una situazione giuridica soggettiva procedimentalizzata dal momento che il relativo riconoscimento da parte della p.A. non è automatico, ma presuppone una domanda di parte, cui segue l'esercizio di attività istruttoria degli uffici della stazione appaltante e una successiva determinazione finale dell'Amministrazione stessa. Sicché il ricorrente avrebbe dovuto attendere l'emissione dell'eventuale diniego conclusivo e, poi, esercitare l'azione di annullamento avverso tale atto; in alternativa, in caso di inerzia della P.A., ben avrebbe invece potuto spendere l'azione avverso il silenzio; ma, in ogni caso, non aveva interesse ad impugnare direttamente il preavviso di rigetto, in quanto non immediatamente lesivo.

Sull'infondatezza (per decadenza) delle domande di accertamento e condanna alla revisione dei prezzi. Passando alla disamina delle domande di accertamento e di condanna, aventi anch'esse ad oggetto il diritto di credito alla revisione dei prezzi, il Collegio ha rilevato la decadenza dal diritto di credito azionato, ritenendo il termine decadenziale previsto dal Capitolato valido e operante nei rapporti contrattuali vigenti tra le parti e non condividendo la tesi della sua nullità ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c., in quanto lesiva dell'art. 115 d.lgs. 163/2006, che imporrebbe la rivalutazione in modo automatico, e senza termini per la proposizione della relativa richiesta.

Infatti, sebbene l'art. 115 preveda la necessaria presenza di una clausola di rivalutazione nel contratto, ciò non esclude l'autonomia contrattuale delle parti sotto il profilo della possibilità di assoggettare l'operatività della clausola stessa a un termine di decadenza, né prevede l'automaticità dell'insorgenza del credito.

Acclarata la legittimità della clausola decadenziale contenuta nel capitolato, il TAR ha poi rilevato che la stessa, in quanto unilateralmente predisposta dalla p.A. ai sensi dell'art. 1341, comma 1 c.c., è efficace nei confronti dell'altro contraente solo se da esso conosciuta e che, al contempo, in quanto recante un termine di decadenza, in virtù dell'art. 1341, comma 2, c.c. la disposizione contrattuale può ritenersi produttiva di effetti solo ove specificamente approvata per iscritto.

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