I professionisti della crisi nella Direttiva (UE) 2019/1023: recepimento nella disciplina dell'albo del CCII e dell'elenco degli esperti di cui al D.L. 118/21

Silvia Zenati
28 Gennaio 2022

La Direttiva (UE) 2019/1023, cd. Direttiva Insolvency, che l'Italia è chiamata a recepire entro il 17 giugno 2022, dedica alla disciplina dei professionisti nelle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione gli artt. 26 e 27, collocati sistematicamente nella rubrica del Titolo IV dedicato alle “Misure per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione”.In questo articolo, l'Autrice svolge un' analisi comparativa dell'attuale livello di adeguamento della normativa concorsuale italiana alla Direttiva Insolvency in tema di disciplina applicabile ai professionisti della crisi. Viene esaminata la normativa contenuta nel CCI in tema di Albo degli incaricati dell'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure, nonché la nuova disciplina dell'Elenco degli esperti indipendenti di cui al D.L. 118/2021, cercando di individuare analiticamente i profili di effettivo adeguamento alla disciplina europea e di segnalare gli aspetti di non attuazione.
Premessa

La prima Direttiva europea sulla ristrutturazione e sull'insolvenza – «Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la Dir. (UE) 2017/1132)», d'ora in poi Direttiva Insolvency, che l'Italia è chiamata a recepire entro il 17 giugno 2022, dedica alla disciplina dei professionisti nelle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, d'ora in poi i professionisti della crisi, gli articoli 26 e 27, collocati sistematicamente nella rubrica del Titolo IV dedicato alle “Misure per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione”: tali norme quindi sono finalizzate, unitamente all'art. 25 dedicato alle autorità giudiziarie ed amministrative, a mantenere e migliorare la trasparenza e prevedibilità, nonché a ridurre la durata eccessiva delle procedure, che determina incertezza giuridica e bassi tassi di recupero per i creditori e gli investitori. Il tutto nell'ottica di un generale aumento dell'efficienza delle procedure (Considerando 85).

Il «Reg. (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza» - rifusione del Reg. (CE) n. 1346/2000 del Consiglio» ha, d'altra parte, istituito meccanismi di cooperazione rafforzata tra giudici e i professionisti del settore nei casi transfrontalieri, e il combinato disposto della Direttiva Insolvency e del Reg. UE 2015/848 fa sì che la professionalità di tutti i soggetti coinvolti debba essere non solo portata a livelli elevati, ma anche comparabili all'interno degli stati membri dell'Unione europea.

Il presente contributo è dedicato alla analisi comparativa dell'attuale livello di adeguamento della normativa concorsuale italiana alla Direttiva Insolvency in tema di disciplina applicabile ai professionisti della crisi: si farà, quindi, riferimento alla normativa in tema di Albo degli incaricati dell'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza, d'ora in poi CCII, contenuta negli artt. 356-357-358 D.Lgs. n. 14/2019, e alla nuova disciplina dell'Elenco degli esperti indipendenti di cui agli artt. 2-3-4-5 del D.L. 118/2021, convertito nella L. n. 147/2021, cercando di individuare analiticamente i profili di effettivo adeguamento alla disciplina europea, e di segnalare gli aspetti di non attuazione.

I professionisti della crisi di cui all'art. 26 della Direttiva Insolvency

L'art. 26 della Direttiva Insolvency si occupa dei professionisti nelle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, i quali devono disporre di una formazione adeguata, di competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità, di esperienze e competenze per trattare specifici casi (ad esempio, casi con elementi transfrontalieri): in particolare, i professionisti non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse (prevedendo, a presidio, la possibilità dei debitori e dei creditori di opporsi alla scelta o chiedere la sostituzione del professionista).

Per adeguata formazione e competenza, acquisibili anche attraverso lo svolgimento dell'attività professionale, si intende il possesso di competenze per svolgere compiti che spaziano dalla gestione dell'azienda del debitore, accertando la consistenza delle attività del debitore a beneficio della massa dei creditori, in funzione dell'interesse generale dei creditori, alla vigilanza sull'operato del debitore, all'assistenza di debitore e creditori nella stipula o nella negoziazione di un piano di ristrutturazione.

Il Considerando 87, ispiratore del citato art.26, prevede che i professionisti nel campo della ristrutturazione, dell'insolvenza e dell'esdebitazione, nominati dall'autorità giudiziaria o amministrativa, nonchè i professionisti delle procedure di insolvenza ai sensi del Reg. (UE) 2015/848, debbano essere adeguatamente formati, nominati in modo trasparente, secondo procedure chiare, trasparenti ed eque, sottoposti a vigilanza nell'esercizio dei loro compiti, per svolgere i loro compiti con integrità.

Il Considerando 88 afferma l'importante principio secondo il quale i professionisti possano essere scelti da un debitore, dai creditori o da un comitato di creditori da un elenco o da una riserva che siano stati precedentemente approvati da un'autorità giudiziaria o amministrativa, ma con un margine di discrezionalità quanto alle competenze e all'esperienza del professionista in generale e rispetto alle difficoltà del caso.

In particolare nei casi che presentano elementi transfrontalieri (cross border elements), la nomina del professionista dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità dei professionisti di rispettare gli obblighi, di cui al Reg. (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con amministratori delle procedure di insolvenza e autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle loro risorse umane e amministrative al fine di far fronte a casi potenzialmente complessi.

L'attenzione va sempre posta ad individuare il professionista giusto per lo specifico incarico richiesto anche se non si è dato seguito nella Direttiva Insolvency, al suggerimento contenuto nel Leed Report di costituire un Albo dei professionisti dell'insolvenza, cioè avvocati ed esperti contabili selezionati in base alla loro esperienza e specializzazione nelle insolvenze e nelle ristrutturazioni.

Infine, agli Stati membri non dovrebbe esser preclusa la possibilità di selezionare un professionista con qualsiasi altro metodo, come quella casuale tramite un programma software, a condizione che nell'utilizzare tali metodi si tenga debito conto delle esperienze e competenze del professionista.

La compatibilità del CCII e del D.L. 118/2021 con l'art. 26 e i Considerando 87 e 88 della Direttiva Insolvency

I principi in tema di professionisti della crisi contenuti nell'art.26 della Direttiva Insolvency trovano recepimento sia nella disciplina dell'Albo di cui agli artt. 356-358 CCII, sia nella disciplina dell'Elenco degli esperti indipendenti di cui agli artt. 2-5 D.L. 118/2021.

In particolare, il requisito della formazione adeguata è previsto nell'art. 356, comma 2, CCII come formazione obbligatoria in sede di iscrizione, e biennale ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo. Il contenuto della formazione deve rispettare le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento dettate dalla Scuola Superiore della magistratura: allo stato, le uniche disponibili sono quelle approvate dal comitato direttivo della Scuola con prot. 0016218 del 7/11/2019, che privilegiano la necessaria interdisciplinarietà della formazione (giuridica, economica, fiscale) del professionista della crisi, anche se appare trascurato il profilo formativo nei settori aziendale e finanziario. Per i professionisti ordinistici, la formazione adeguata è garantita anche dal possesso delle nozioni apprese nel corso di laurea magistrale, e dal superamento del selettivo esame di abilitazione professionale, mentre per gli iscritti che abbiano pregresse esperienze nell'amministrazione direzione e controllo di società di capitali, questo bagaglio culturale non è scontato.

Per l'iscrizione all'Elenco degli esperti, l'art. 3, comma 4, D.L. 118/2021 prevede per tutti gli aspiranti il possesso di specifica formazione prevista dal decreto dirigenziale 28 settembre 2021, di durata pari a complessive 55 ore, con significativo approfondimento delle nozioni aziendalistiche in tema di elaborazione di piani di risanamento, di disciplina dei finanziamenti bancari, della normativa tributaria e giuslavoristica, nonché con innovativo approfondimento delle tecniche di negoziazione. Inoltre, per i professionisti ordinistici, è previsto il duplice requisito della anzianità di iscrizione all'ordine professionale, non inferiore a cinque anni, e del possesso di precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa. Tale ultimo requisito è più stringente per i consulenti del lavoro, i quali devono documentare di avere concorso, in almeno tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Per i soggetti che abbiano maturate pregresse esperienze nell'amministrazione direzione e controllo di società interessate da operazioni di ristrutturazione, le procedure omologate non devono avere avuto come esito l'apertura di sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. Anche per gli iscritti all'Elenco vale la soprariportata considerazione che, per i professionisti ordinistici, la formazione adeguata è garantita anche dal possesso delle nozioni apprese nel corso di laurea magistrale, e dal superamento del selettivo esame di abilitazione professionale, mentre per gli iscritti che abbiano pregresse esperienze nell'amministrazione direzione e controllo di società di capitali, questo bagaglio culturale non è scontato.

La trasparenza della nomina è esplicitamente richiesta dall'art. 358, comma 3, lett. c), CCII quale criterio informatore della nomina effettuata dall'autorità giudiziaria: il rispetto del principio di trasparenza, unito a quello di rotazione, riveste carattere di doverosità, essendo previsto anche nella disciplina a carattere generale dell'art. 5, comma 2, CCII, ai sensi del quale l'autorità giudiziaria nomina il professionista in maniera trasparente, e il presidente di sezione o del tribunale vigila sulla effettiva osservanza del principio. L'effettività del principio di trasparenza è altresì garantita dalla pubblicazione degli incarichi conferiti, unitamente alle informazioni sulle procedure attribuite al singolo professionista, nel registro nazionale istituito presso il Ministero di Giustizia ai sensi dell'art. 125, comma 4, CCII.

Analogamente dispone l'art. 3, comma 7, D.L. 118/2021, laddove prevede che la nomina dell'esperto avvenga ad opera della commissione istituita presso la CCIAA secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza, e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente: manca tuttavia un meccanismo di controllo analogo a quello previsto dal CCII, per cui in caso di mancata attuazione del principio di trasparenza da parte della commissione presso la CCIAA, non è chiaro a chi spetti di vigilare sulla sua (in)osservanza. Vale comunque il meccanismo di controllo indiretto rappresentato dalla pubblicazione degli incarichi conferiti e del curriculum vitae dell'esperto nominato in apposita sezione del sito istituzionale della CCIAA, ai sensi dell'art. 3, comma 9 D.L. 118/2021.

Quanto al possesso di competenze specifiche, l'art. 358, comma 3, lett c), CCII prevede che, nella nomina del professionista, debba essere valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico. In particolare, laddove l'autorità giudiziaria intenda nominare un iscritto all'albo dei consulenti del lavoro, la successiva lett d) prescrive la verifica dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione. Anche sul rispetto di questo principio, che risponde ad un generale profilo di efficienza della procedura, è posta a presidio la vigilanza di cui all'art. 5, comma 2, CCII ad opera del presidente di sezione o di tribunale.

Con maggiore precisione e puntualità, l'art. 3, comma 7, D.L. 118/2021 dispone che la nomina dell'esperti debba essere effettuata tenuto conto della complessiva esperienza formativa risultante dal curriculum vitae autocertificato dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile come titolo di preferenza. La commissione deputata alle nomine, pertanto, dispone di un profilo più specifico del candidato esperto, con informativa sulla pregressa esperienza nel settore della ristrutturazione, e non di una generica esperienza nel settore delle procedure concorsuali, generalmente liquidatorie.

Nel caso della nomina dell'esperto, inoltre, la nomina non avviene “al buio”, ma all'esito dell'esame della complessiva documentazione ex art. 5, comma 3, D.L. 118/2021 inserita nella piattaforma telematica dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza, tra cui precipuo rilievo assume la relazione sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che l'imprenditore intende iniziare, nonchè considerati i dati inseriti in piattaforma dal segretario della CCIAA, e cioè la nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. Tutto questo set informativo è sottoposto al vaglio di una commissione che ha composizione mista, essendo formata da un magistrato, da un componente designato dalla CCIAA, e da un componente designato dal Prefetto, rendendo così possibile già in sede di nomina la valutazione di diversi aspetti settoriali, dimensionali e strategici dell'impresa e la considerazione di differenti interessi giudiziali, aziendali e sociali. Il descritto complessivo impianto della procedura di nomina dell'esperto incrementa in misura significativa la probabilità che possa essere individuato un professionista con l'esperienza necessaria al caso concreto, e quindi in possesso delle competenze specifiche richieste, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.L. 118/2021, l'esperto nominato, prima di accettare l'incarico, deve effettuare una autovalutazione della propria indipendenza e del possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie all'espletamento dell'incarico.

Quanto all'assenza di conflitti di interesse dispone l'art. 358, comma 2, CCII che non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale e liquidatore il coniuge, al parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonchè chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura. E' dubbio se la circostanza di avere in passato prestato attività professionale a favore del debitore possa determinare in capo al nominando professionista della crisi una situazione di conflitto di interessi, non rientrando la fattispecie nelle elencazione delle cause di incapacità, avente natura tassativa, elencate nel citato articolo, anche se appare inopportuna, vieppiù se il professionista vanta crediti insoddisfatti nei confronti del debitore. Sussistono inoltre, le incompatibilità del codice antimafia, introdotte al fine di evitare nomine di favore, con il rischio di indebite interessenze tra professionisti incaricati e magistrati, e di evidente compromissione della credibilità della funzione giudiziaria, al fine di assicurare la dovuta trasparenza alla gestione delle procedure concorsuali, incompatibilità alle quali fa rinvio l'art.125 c.3 CCII con riferimento al curatore, e l'art. 92, comma 2, CCII con riferimento al commissario giudiziale, e l'art. 114, comma 2, CCII per il liquidatore.

L'art. 4, comma 1, D.L. 118/2021, con maggiore dettaglio, disciplina le ipotesi in cui si può realizzare una situazione di conflitto di interesse, prevedendo che l'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.2399 c.c. e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. In sede di conversione del D.L. 118/2021, l'art. 1 della L. 147/2021 ha aggiunto il divieto di intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata. La effettività della verifica dell'assenza di conflitti di interesse è assicurata dall'art. 5, comma 6, D.L. 118/2021 che consente alle parti, entro 3 giorni dalla comunicazione della convocazione, di presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della CCIAA, il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.

Manca nel D.L. 118/2021 il richiamo alle incompatibilità del codice antimafia, anche se il loro mancato rispetto in capo all'Esperto lo espone a profili di censura nel momento in cui lo stesso sia chiamato ad interloquire con l'autorità giudiziaria.

Venendo, quindi, ad esaminare il rispetto dei principi esposti nei Considerando 87 e 88 della Direttiva Insolvency, il principio di integrità trova puntuale recepimento nell'art. 356, comma 6, CCII, laddove vengono indicati i requisiti di onorabilità, la cui elencazione ha natura tassativa, degli iscritti all'Albo finalizzati a garantire, come spiega la relazione illustrativa al D.Lgs. 14/2019, che il conferimento degli incarichi avvenga a favore di soggetti di comprovata professionalità e di specchiata onestà (sui requisiti di onorabilità, amplius S. Zenati, Requisiti di onorabilità di cui all'art. 356 c.3 CCII per gli iscritti all'Albo degli incaricati delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure, in questo portale, 14 luglio 2021).

L'effettività del principio è garantita dalla vigilanza esercitata dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 357, comma 1, lett. c), CCII. Sul rispetto per i professionisti iscritti all'Elenco del principio di integrità nulla dispone il D.L. 118/2021, fatta salva la disposizione dell'art. 4, comma 2, D.L. 118/2021, che richiama per l'esperto i requisiti di terzietà, professionalità, riservatezza, imparzialità e indipendenza.

La vigilanza e la remunerazione dei professionisti della crisi di cui all'art. 26 della Direttiva Insolvency

L'art. 27 della Direttiva Insolvency si occupa della vigilanza e remunerazione dei professionisti, temi entrambi finalizzati ad assicurare che i servizi professionali siano prestati in modo efficace e competente e siano forniti in maniera imparziale e indipendente.

In quest'ottica gli stati membri devono predisporre misure per l'assunzione di responsabilità dei professionisti che non adempiono i propri obblighi, pubblicare le informazioni sulle autorità o sugli organi che esercitano la vigilanza sui professionisti, incoraggiare l'elaborazione e sottoscrizione di codici di condotta da parte dei professionisti, provvedere affinchè la remunerazione dei professionisti sia regolamentata da norme che siano coerenti con l'obiettivo di un espletamento efficace delle procedure, e infine istituire procedure adeguate per risolvere eventuali controversie in materia di remunerazione.

I meccanismi di vigilanza e di regolamentazione sono strumentali alla creazione di un sistema di fiducia ed aspettativa nella probità e competenze del professionista, e devono essere accompagnati da misure effettivamente applicabili nei confronti dei professionisti che non adempiono ai loro doveri che dovrebbero comprendere, ad esempio (Considerando 89): una riduzione degli onorari dei professionisti, l'esclusione dall'elenco o dalla riserva dei professionisti che possono essere nominati nei casi di insolvenza e, se del caso, sanzioni disciplinari, amministrative o penali, impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale in materia di responsabilità civile per i danni derivanti da violazioni di obbligazioni contrattuali o extracontrattuali. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni sulle autorità o sugli organi che esercitano la vigilanza sui professionisti siano disponibili pubblicamente.

La compatibilità del CCII e del D.L. 118/2021 con l'art.27 e il Considerando 89 della Direttiva Insolvency

In tema di organi che esercitano la vigilanza, tenuto conto della normativa disciplinare specifica vigente per i professionisti ordinistici, l'art. 356, comma 1, CCII prevede che il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo, secondo le modalità (di iscrizione, sospensione, cancellazione, reiscrizione, di esercizio del potere di vigilanza) demandate al regolamento interministeriale di cui all'art. 357, lett c), CCII, vigilanza che, per i professionisti ordinistici, va a sommarsi a quella esercitata dagli ordini professionali ai fini di garantire il rispetto delle norme deontologiche e disciplinari: quella che potrebbe apparire un'inutile duplicazione disposta dal CCII diventa in realtà un completo presidio di vigilanza, che in questo modo il Ministero della giustizia può attuare sull'attività di tutti gli iscritti all'Albo, e quindi anche sui professionisti non iscritti negli ordini professionali, e ciò al fine di realizzare l'obiettivo della migliore gestione della crisi d'impresa da parte di professionisti dotati di adeguata competenza, formazione e professionalità, in relazione al caso specifico.

L'art. 3, comma 5, D.L. 118/2021 prescrive che l'elenco degli esperti è tenuto presso le CCIAA, che lo formano direttamente quanto ai professionisti non iscritti ad ordini professionali, mentre per i professionisti ordinistici la domanda deve essere indirizzata all'ordine di appartenenza. Gli ordini professionali, in esercizio del dovere di vigilanza sui propri iscritti, comunicano alla CCIAA l'adozione di sanzioni disciplinari e la cancellazione disposta nei confronti dei propri iscritti, in modo che la CCIAA possa così provvedere all'aggiornamento degli elenchi degli esperti. Per gli esperti non iscritti agli ordini professionali, l'aggiornamento e la eventuale cancellazione dall'elenco avviene da parte della CCIAA solo in caso sia intervenuta una causa di ineleggibilità ex art. 2382 c.c., con significativa lacuna quanto al potere di vigilanza esercitato sugli stessi.

In tema di remunerazione dei professionisti, il CCII nulla dispone, valendo in materia l'applicabilità del D.M. n. 30 del 25 gennaio 2012, regolamento disciplinante i compensi dei curatori fallimentari e del commissario giudiziale e del liquidatore nelle procedure di concordato preventivo, secondo parametri legati all'attivo realizzato e al passivo accertato.

L'art. 16 D.L. 118/2021, al contrario, detta una disciplina compiuta del compenso dell'esperto, parametrandolo al solo attivo dell'impresa (media dell'attivo degli ultimi tre bilanci), sulla base di percentuali fisse, senza minimi e massimi nelle singole fasce di valore, e ponendolo a carico dell'imprenditore, con eventuale liquidazione da parte della commissione presso la CCIAA nel caso di mancanza di accordo tra le parti sulla determinazione del compenso. Sono per la prima volta previste misure incentivanti alla stipula di contratto, convenzioni o accordi (maggiorazione del 100%) o di piano sottoscritto con gli effetti dell'art. 6, comma 3 lett d) l.f. (maggiorazione del 110%): altre maggiorazioni sono previste in caso di numerosità dei creditori, in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto. Inoltre, sono previste specifiche norme per le controversie in tema di remunerazione: prevede infatti l'art. 16, comma 10, D.L. 118/2021 che, in mancanza di accordo tra le parti, il compenso, avente natura prededucibile, è liquidato dalla commissione di cui all'art. 3, comma 6, D.L. 118/2021 ed è a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell'art. 633, comma 1, n.1) c.p.c. nonché titolo per la concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 642 c.p.c.

Considerazioni conclusive
Appaiono recepiti, con maggiore o minore dettaglio e completezza, nel CCII e nel D.L. 118/2021 tutti i principi dettati nell'art. 26 e nel Considerando 87 della Direttiva Insolvency, in particolare quanto al profilo, cruciale per la buona riuscita delle operazioni di risanamento precoce, quale quelle delineate della direttiva comunitaria in tema di insolvenza, della specializzazione e della formazione dei professionisti della ristrutturazione.Il Considerando 88, laddove prevede la nomina del professionista da parte del debitore, dei creditori o da un comitato dei creditori, con discrezionalità quanto al possesso di competenze e all'esperienza del professionista in generale e rispetto alle difficoltà del caso specifiche, appare allo stato inattuato, non essendo rinvenibile nel contesto normativo concorsuale italiano alcuna previsione in tale senso. Così come inattuata appare la previsione di nomina, nei casi che presentano elementi transfrontalieri, di professionisti capaci di rispettare gli obblighi, di cui al Regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con amministratori delle procedure di insolvenza e autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, in possesso di adeguata organizzazione, dal punto di vista amministrativo e delle risorse umane, per far fronte a casi potenzialmente complessi: ciò comporta una situazione di non adeguamento della legislazione concorsuale italiana non solo alla Direttiva Insolvency, ma anche al citato Regolamento UE 2015/848, istitutivo di meccanismi di cooperazione rafforzata tra giudici e i professionisti del settore nei casi transfrontalieri, con conseguente necessità, non più rinviabile, di rendere il livello di professionalità dei professionisti della crisi comparabile all'interno degli stati membri dell'Unione europea.Pur non avendo chi scrive alcuna propensione alla creazione di nuovi albi, ma semmai alla loro unificazione (sia consentito rinviare alla proposta di accorpamento in capo all'Albo del CCII dell'Elenco degli esperti indipendenti e dell'istituendo Elenco dei commissari nelle procedure di amministrazione straordinaria, formulata da chi scrive in S.Zenati, L'esperto indipendente al quale è affidata la composizione negoziata della crisi: schema di D.L. approvato dal CdM del 5 agosto 2021, in questo portale, 18 agosto 2021, e poi ripresa in S. Zenati, Albo degli incarichi dell'autorità giudiziaria, elenco dei commissari straordinari ed elenco degli esperti indipendenti: proposte di unificazione nell'albo ex art. 356 CCII, in dirittodellacrisi.it, 14 settembre 2021), forse in questo caso potrebbe avere un senso la creazione di un albo dei professionisti della crisi in ambito transfrontaliero, e maggior senso avrebbe la proposta se estesa all'ambito comunitario, previa selezione da parte di ogni stato membro dei propri professionisti esperti nella cross border insolvency.Inattuato, infine, è il Considerando 88 laddove prevede la possibilità di selezionare il professionista anche con metodo casuale tramite un programma software, a condizione che nell'utilizzare tali metodi si tenga debito conto delle esperienze e competenze del professionistaL'attuazione dell'art. 27 sotto il profilo della remunerazione dei professionisti è completa nel D.L. 118/2021, e coerente con la affermata e necessaria prestazione efficace di servizi professionali in modo efficace, mentre è assolutamente carente nella disciplina dell'Albo.Sotto il profilo della vigilanza il CCII presenta una disciplina più adeguata, che poggia da un lato sulla vigilanza sui propri iscritti esercitata dagli ordini professionali, e dall'altro sulla vigilanza ad opera del Ministero della giustizia sull'attività di tutti gli iscritti all'Albo.Resta inattuato il Considerando 89 laddove prevede, all'esito della vigilanza sui professionisti, che agli stessi possano essere irrogate, a titolo di sanzione, una riduzione degli onorari, ovvero l'esclusione dall'elenco dei professionisti nominandi.Inattuata, infine, l'elaborazione e sottoscrizione, prevista nell'art. 27, di codici di condotta da parte dei professionisti.La creazione di best practices e di un albo a livello comunitario, e quindi sovranazionale, dei professionisti esperti nell'insolvenza transfrontaliera, riveste a mio avviso maggiore urgenza di recepimento. Infatti l'attuazione compiuta della Direttiva Insolvency riposa sulla illuminata opera dei legislatori degli stati membri, ma anche e soprattutto sull'esistenza di una classe di professionisti della crisi in possesso ex ante di conoscenze ed esperienze specifiche della Direttiva Insolvency e del Regolamento (UE) 2015/848, della padronanza di più lingue straniere, scritte e parlate, con una organizzazione di studio adeguata a fronteggiare casi complessi in tempi rapidi, con competenze trasversali di problematiche giuridiche, economiche, aziendali, finanziarie, giuslavoristiche, e l'attitudine a comunicare e cooperare con professionisti e autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro.Solo in questo modo appaiono perseguibili sia l'obiettivo del generale aumento di efficienza delle procedure di insolvenza, sia quello di rendere comparabili i livelli di professionalità dei soggetti coinvolti nella gestione delle procedure stesse.
Sommario