È possibile subappaltare i lavori nella categoria per la quale serve l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali, ove prevista come requisito di esecuzione

28 Gennaio 2022

Laddove la lex specialis non preveda, ai fini della partecipazione alla gara, l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, dovendo tale requisito essere posseduto solo dalla ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori, è possibile subappaltare i lavori nella categoria per la quale è necessaria l'iscrizione, senza dovere reputare necessaria un'eterointegrazione del bando.

Il Caso. La Stazione Appaltante ha escluso un concorrente da un appalto di lavori perché non iscritto all'Albo nazionale dei gestori dei beni ambientali ai sensi dell'art. 212 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. cod. ambiente). L'operatore economico ha contestato con ricorso l'esclusione, rilevando che il bando non richiedeva tale requisito di partecipazione.

La Stazione Appaltante, costituitasi in giudizio, ha ritenuto legittima l'estromissione dalla gara in quanto l'iscrizione a tale albo costituirebbe requisito di partecipazione sicché, quand'anche non indicato expressis verbis nel bando, la particolare tipologia dell'attributo determinerebbe un'etero-integrazione della legge di gara.

La soluzione. Il TAR ha rigettato il ricorso, riconoscendo la legittimità del provvedimento di esclusione. Invero, nonostante il bando non prevedesse l'iscrizione all'albo dei gestori come requisito di partecipazione bensì come requisito per l'esecuzione dei lavori, tuttavia nella specie la ditta esclusa non aveva nemmeno dichiarato di voler ricorrere ad un subappalto necessario ad impresa munita di iscrizione, limitandosi ad una generica dichiarazione di subappalto, ove nessuna menzione era fatta circa l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali dell'impresa subappaltatrice.

Secondo il TAR, dunque, nel caso in cui la lex specialis non ne preveda, al fine di partecipare alla gara, l'iscrizione, quanto piuttosto che il suddetto requisito debba essere posseduto solo dalla ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori, una simile chiara disposizione della legge di gara determina la possibilità di subappaltare i lavori nella categoria per la quale sia necessaria l'iscrizione all'albo senza dovere reputare necessaria un'eterointegrazione del bando, fermo restando l'obbligo del concorrente sprovvisto dell'iscrizione, di esternare la volontà di procedere ad un subappalto necessario ad impresa in possesso di tale requisito.

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