Nuove informazioni provvisorie dalle Sezioni Unite Penali
31 Gennaio 2022
Le Sezioni Unite Penali sull'applicazione della pena su richiesta delle parti; sul computo della durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività e sulla continuazione tra reati.
Informazione provvisoria n. 1/2022. Nell'applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice può subordinare d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, c.p., in particolare alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, pur in mancanza di esplicito consenso dell'imputato? Le Sezioni Unite Penali hanno dato risposta negativa a questo primo quesito, sottolineando come «nel procedimento di cui all'art. 444 c.p.p., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva, con efficacia subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa, deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio», indicando, la durata quando prevista. Inoltre, in mancanza di pattuizione su tali elementi, la richiesta dovrà essere integralmente rigettata. Inoltre, il computo della durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività deve essere effettuato riferendosi unicamente al criterio di non superamento della durata della pena sospesa, dettato dall'art. 165, comma 1, c.p., ovvero anche con riferimento al criterio di cui al combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. c.p. e 54, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, della durata massima di 6 mesi? Le Sezioni Unite penali hanno risposto a tale quesito sottolineando che la durata della suddetta prestazione soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di 6 mesi previsto dagl combinato disposto degli artt. citati, e se inferiore, quello stabilito dall'art. 165, comma 1, c.p. (v. A. TRINCI, La non punibilità per particolare tenuità del fatto nell'ipotesi di reato continuato)
Informazione provvisoria n. 2/2022. La continuazione tra reati è ostativa all'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ovvero lo sia solo in presenza di determinate condizioni? Le Sezioni Unite Penali hanno risposta a tale quesito sottolineando come «la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione può risultare ostativa» all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fattoex art. 131-bis c.p., «non di per sé» ma unicamente se è ritenuta dal giudice idonea ad integrare più condizioni previste dalla suddetta disposizione.
Fonte: Diritto e Giustizia |