REMS: l'applicazione della normativa è in contrasto con i principi costituzionali
01 Febbraio 2022
La Corte Costituzionale ritiene che l'applicazione concreta delle norme in materia di REMS (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) sia in contrasto con i principi costituzionali. Il legislatore dovrà quindi procedere ad una riforma complessiva del sistema.
La Corte Costituzionale ha affermato, con la sentenza n. 22/2022, che l'applicazione concreta delle norme in materia di REMS (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) nei confronti degli autori di reato affetti da patologie psichiche presenta diversi profili in contrasto con i principi costituzionali.
Le REMS sono strutture di piccole dimensioni alle quali il malato mentale può essere assegnato soltanto quando non sia possibile utilizzare strumenti alternativi per controllarne la pericolosità. Le suddette residenze, caratterizzate da una logica diversa rispetto agli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), sono state concepite per favorire un percorso di progressiva riabilitazione sociale e facilitare il mantenimento o la ricostruzione dei rapporti con il mondo esterno del malato. L'assegnazione alle REMS, però, resta comunque una misura di sicurezza, disposta dal giudice non solo a scopo terapeutico, ma anche per contenere la pericolosità sociale di colui ha commesso un reato. Ciò comporta, quindi, la necessità di rispettare i principi costituzionali riguardo le misure di sicurezza e i trattamenti sanitari obbligatori, tra cui la riserva di legge. Deve quindi essere una legge dello Stato a disciplinare la misura in esame, sia con riguardo ai casi in cui può essere applicata, sia con riferimento ai modi in cui deve essere eseguita. «Al contrario, oggi la regolamentazione delle REMS è solo in minima parte affidata alla legge; in gran parte è rimessa ad atti normativi secondari e ad accordi tra Stato e autonomie territoriali, che rendono fortemente disomogenee queste realtà da Regione a Regione», ha osservato il Collegio.
Secondo la Corte, attualmente il sistema non sarebbe in grado di tutelare né il diritto alla salute del malato, che non riceve i trattamenti necessari a superare la patologia di cui è affetto, né i diritti fondamentali delle potenziali vittime, che potrebbero essere nuovamente le destinatarie di aggressioni da parte del soggetto affetto dalla patologia psichica. Inoltre, i giudici hanno osservato che «la totale estromissione del Ministro della Giustizia da ogni competenza in materia di REMS – e dunque in materia di esecuzione di misure di sicurezza disposte dal giudice penale – non è compatibile con l'art. 110 della Costituzione, che assegna al Guardasigilli la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia». Siccome una dichiarazione di illegittimità della normativa in questione avrebbe come conseguenza l'integrale caducazione del sistema delle REMS, con la conseguenza di un intollerabile vuoto di tutela riguardo interessi costituzionalmente rilevanti, la Corte si è limitata ad esortare il legislatore affinché proceda ad una riforma complessiva del sistema. Tale riforma dovrà assicurare:
Fonte: Diritto e Giustizia |