La Corte edu condanna l'Italia per aver violato il diritto al rispetto della vita familiare di una madre

02 Febbraio 2022

Quando la discrezionalità decisionale di uno stato membro viola l'art. 8 CEDU.

La circostanza che un minore possa trarre vantaggio dal trasferimento in un ambiente più favorevole alla sua educazione non giustifica, di per sé, la procedura di adozione. La Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso all'esame, ha ritenuto che la necessità di preservare i legami tra la ricorrente e sua figlia non è stata debitamente considerata, dovendosi vagliare anche la vulnerabilità della prima. Gli argomenti avanzati dai tribunali italiani per giustificare la dichiarazione di adottabilità della minore sono apparsi insufficienti. In particolare, le autorità nazionali non hanno dimostrato che, nonostante l'esistenza di soluzioni meno radicali, l'impugnata misura fosse l'opzione più appropriata alla luce degli interessi della minore, non prevedendosi alcun esperto al fine di valutare le competenze genitoriali della madre o il suo profilo psicologico. Dunque, nonostante il margine di discrezionalità delle autorità nazionali, c'è stata una violazione dell'articolo 8 CEDU, poiché l'ingerenza nella vita familiare appare sproporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito. In forza dell'art. 46 CEDU, la Corte, tra l'altro, ha statuito che la forma più appropriata di riparazione per una violazione come quella in esame sia di garantire che i ricorrenti siano messi nelle condizioni in cui si sarebbero trovati se l'art. 8 CEDU non fosse stato violato.