Il ricorso sull'accesso ha natura “impugnatoria”
04 Febbraio 2022
Il caso.
La domanda ha per oggetto l'impugnazione, da parte della seconda laureata in una procedura negoziata, del diniego all'ostensione del contenuto delle offerte e della documentazione amministrativa prodotta in gara dell'impresa aggiudicataria.
Con un'unicacensura si è violata la violazione degli
artt. 22 e segg. della L. 241/90
e
dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016
, oltre al venire in essere di vari profili di eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto d'istruttoria, di mosso e sviamento, in quanto a parere della ricorrente sussisterebbero i presupposti per l'intera richiesta, anche per quanto attiene l'offerta tecnica.
Nel corso del giudizio è stata eccepita l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto con una nota¸
medio tempore
sopravvenuta, era stata trasmessa l'offerta tecnica richiesta, nella quale erano state oscurate le parti ritenute non ostensibili base delle ragioni addotte dalla controinteressata.
La decisione del TAR.
Il ricorso è stato ritenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, stante la mancata impugnazione della nota di trasmissione dell'offerta. Con quest'ultima, pur non essendo stata fornita la documentazione amministrativa, è stata estesa, seppur in parte, l'offerta tecnica dell'aggiudicataria.
Nello stabilire la sopravvenuta improcedibilità del ricorso, il TAR ha evidenziato che il ricorso sull'accesso, così come disciplinato dall'art.116 cpa e pur avendo ad oggetto l'accertamento di un diritto e pur costituendo un giudizio sul rapporto (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 15/07/2021, n. 744), ha comunque natura impugnatoria, richiedendo il proponimento di una specifica domanda di annullamento di eventuali provvedimenti sopravvenuti che mutano la situazione di fatto e di diritto preesistente e che, comunque, non siano suscettibili di essere qualificati come atti confermativi.
|