Isolamento per positività al Covid 19 e quarantene e figli minorenni di coppie separate

Valeria Vezzosi
04 Febbraio 2022

L'Autore, partendo dall'analisi della normativa che si è susseguita nel tempo (D.lgs n. 33/2020, convertito in l. n. 74/2020, modificato dal d.l. n. 229/2021, Circ. Min. Salute 13.1.2022) fornisce indicazioni utili per rispondere ad alcune domande che, sempre più spesso, vengono poste agli operatori del diritto delle relazioni familiari qualora all'interno della famiglia disgregata si verificano casi di positività o comunque qualificabili come contatti o contatti stretti di un soggetto positivo: Il diritto di frequentazione si sospende? I minorenni possono circolare sul territorio nazionale? In quale casa deve essere trascorso il periodo di quarantena, isolamento fiduciario o di sorveglianza attiva?
Le problematiche poste dal dilagare della pandemia da variante Omicron di Covid 19 per coppie separata

La quarantena e l'isolamento sono misure di salute pubblica attuate per evitare l'insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di Covid 19 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero.

L'isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da Covid 19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione, durante il periodo di trasmissibilità. Alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento sono imposte specifiche raccomandazioni, fra le quali il divieto di contatti sociali, di spostamento o viaggi, l'obbligo di rimanere raggiungibile per l'attività di sorveglianza, evitare contratti stretti con i conviventi anche se si indossa mascherina protettiva.

La quarantena si applica ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso Covid 19 accertato, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce della positività.

Le norme di riferimento vigenti al momento sono il d.l. n. 33/2020, convertito in l. n. 74/2020, modificato dal d.l. n. 229/2021.

Le persone sottoposte alla misura di isolamento e quarantena hanno -ai sensi degli artt. 6 e 7- il divieto di mobilità dalla propria abitazione, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, della negativizzazione.

Caso Covid 19 accertatoè la persona che risulta per tampone effettuato positivo al virus Covid 19.

Contratto stretto di caso confermatoè il contatto di persona confermata positiva al Covid 19, per il quale è stata indicata la misura della quarantena; è tale anche il contatto stretto asintomatico di casi Covid 19 che abbia completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni o da meno di 14 giorni, o che sia non vaccinati o con ciclo vaccinale primario (una sola dose).

I contatti stretti di caso confermato che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (due dosi, senza richiamo, da 120 giorni o meno), che sono guarite dal COVID 19 da 120 giorni o meno ovvero che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (la cosiddetta “terza dose” o “booster”), non sono, ex art 7-bis, sottoposti a quarantena e sono liberi di muoversi sul territorio italiano, sempre rispettando le prescrizioni per l'auto sorveglianza quali distanziamento e uso dei dispositivi previsti dalla circolare del Ministero della Salute 30/12/2021, ovvero mascherine FFP2.

La violazione dell'isolamento o della quarantena è sanzionata penalmente ex art 3, che rimanda all'art. 260 TU 265/1934: si tratta di contravvenzione che prevede l'arresto da tre a diciotto mesi e l'ammenda da 500 a 5.000 euro. Ove, invece, chi viola isolamento o quarantena infetti qualcuno, potrebbe integrarsi il reato di epidemia colposa ex art 452 c.p., che prevede l'applicazione una maggiore pena detentiva, da uno a cinque anni.

A causa del dilagare della pandemia da variante Omicron del virus Covid 19 ed il numero crescente di contagi che si registra negli ultimi mesi, si stanno ponendo problemi particolari alle famiglie separate con figli minorenni.

Si pone per queste famiglie la necessità di conciliare la quarantena e l'isolamento da Covid 19 accertato con i provvedimenti giudiziari che regolano la frequentazione fra genitori e figli. Provvedimenti che generalmente dispongono l'alternarsi dei genitori nell'accudimento dei figli e lo spostamento dei figli dalla casa dell'uno a quell'altro, durante la settimana o quantomeno nel tempo delle due settimane.

Gli spostamenti all'interno della regione e verso altra regione di casi in isolamento e quarantena e regole di viaggio

Lo spostamento di persone positive al Covid 19 e in quarantena sul territorio italiano è consentito ma subordinatamente al rispetto dei protocolli fissati dalla Circolare del Ministero della Salute 13.1.2022.

In caso di richiesta di trasferimento di un caso o di un contatto di caso Covid 19 confermato, le Autorità Sanitarie Locali territorialmente competenti o le Unità Territoriali degli Uffici di Sanità (UT-USMAF), devono:

1. accertarsi che dal momento della diagnosi, fino al momento della partenza, i viaggiatori positivi o i contatti di casi positivi a Covid 19 non interrompano l'isolamento/quarantena;

2. procedere alla valutazione di ciascun caso positivo a Covid 19, riguardo la gravità della malattia e la stabilità clinica, per determinare la fattibilità dello spostamento e l'adeguatezza della modalità di viaggio prevista;

3. procedere alla valutazione di ciascun contatto stretto di caso per escludere la comparsa di febbre o altri sintomi ascrivibili a Covid 19. I contatti stretti dovrebbero essere sottoposti a nuovo test il più possibile in prossimità della partenza e comunque entro le 48 ore; il risultato del test deve essere disponibile prima della partenza. In caso di comparsa dei sintomi, il contatto deve rimandare il viaggio ed essere rivalutato per possibile positività. I contatti e i loro accompagnatori dovrebbero essere istruiti in merito alle azioni da intraprendere nel caso di comparsa dei sintomi durante il viaggio;

4. acquisire le generalità e i recapiti riguardanti ciascun viaggiatore caso o contatto di caso Covid 19: nome e cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico; per i casi: data e tipo di test positivo eseguito, data comparsa sintomi; per i contatti di caso: data ultima esposizione al caso, data e tipo ultimo test negativo eseguito dopo l'esposizione al caso confermato; status vaccinale, recapito telefonico o email di una persona da contattare in caso d'emergenza;

5. acquisire le informazioni riguardanti le modalità di viaggio: data e luogo di partenza, data e luogo di arrivo; modalità di viaggio previste; targa del veicolo se su gomma, specifiche dell'aeromobile o del natante; itinerario pianificato;

6. trasmettere le informazioni acquisite alle autorità sanitarie del luogo di destinazione come di seguito riportato.

In caso di trasferimento verso altra Regione:

La ASL/Regione di origine o UT-USMAF trasmette le informazioni:

- alla Regione/ASL/USMAF del luogo di destinazione e/o di passaggio;

-all'Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute all'indirizzo: coordinamento.contactracing@sanita.it.

La ASL/Regione/USMAF di destinazione o di transito una volta ricevuta la segnalazione e provveduto alle opportune verifiche, comunica alla Regione/USMAF di origine e al Ministero della Salute il parere positivo al trasferimento.

La mail di richiesta di trasferimento dovrà contenere il seguente oggetto: trasferimento caso di contatto da regione X a regione Y.

Gli accordi per il trasporto al luogo finale e l'isolamento a destinazione devono essere confermati prima della partenza. Al termine del procedimento di autorizzazione le Asl competenti o le UT USMAF possono procedere ad autorizzare il trasferimento, rilasciando a ciascun viaggiatore una certificazione nominativa che autorizza il trasferimento nonostante la condizione di isolamento o di quarantena.

Quanto ai mezzi e modi di trasferimento e spostamento il trasferimento verso il domicilio o da un domicilio ad un altro di un caso confermato Covid 19, asintomatico o lieve/moderato, è possibile con mezzo sanitario, a carico dell'interessato; è consentito anche con mezzo privato entro i 300 km e comunque con un viaggio di durata inferiore alle 4 ore, nel rispetto delle prescrizioni date dalla normativa sanitaria (divieto di sosta in luoghi pubblici, eccetto piazzole in assenza di altre persone, divieto di recarsi presso aree di rifornimento di carburante).

Non è consentito lo spostamento a mezzo pubblico (volo di linea, taxi, bus, treno, metropolitana, mezzo in public sharing, navi o traghetti per trasporto pubblico urbano e per le isole maggiori) dei casi Covid 19 sottoposti a misura di isolamento.

I contatti di caso sottoposti alla sola misura di auto sorveglianza non possono viaggiare insieme ai casi di Covid confermati, né con gli altri contatti di caso positivo sottoposti al regime di quarantena, nemmeno se appartenenti al medesimo cluster.

Qualora un genitore o un caregiver negativo al test per Covid 19 o non soggetto a quarantena debba accompagnare nello spostamento un minorenne o una persona anziana o disabile positivi o in quarantena, è raccomandato di assicurare la corretta ventilazione dell'abitacolo, il distanziamento fisico e l'uso costante per tutti di idonei dispositivi di protezione individuale, indipendentemente dallo stato vaccinale.

Luogo di isolamento o quarantena di figli casi positivi o in quarantena di coppie separate, trasferimento

I minorenni, casi positivi o in quarantena, devono trascorrere il periodo di isolamento o quarantena presso la loro abitazione, che in caso di minori figli di coppia separata e per i quali è stato regolamentato l'affidamento, collocazione altro, si identifica con la casa del genitore presso il quale sono prevalentemente collocati.

Quando i minorenni si trovano al momento dell'accertamento della positività o dell'inizio della quarantena in luogo diverso dalla propria abitazione, possono farvi rientro, su mezzo privato condotto dal genitore; durante il viaggio il genitore deve garantire la ventilazione dell'abitacolo, rispettare il distanziamento, ovvero fare sedere il figlio sul sedile posteriore; genitore e minore devono indossare per l'intero tempo del viaggio mascherine di protezione individuale, fatta eccezione per i minori di sei anni. Al viaggio non devono prendere parte altre persone.

I genitori possono concordare di far trascorrere al figlio positivo od in quarantena il periodo di isolamento o di quarantena in luogo diverso dalla sua abitazione, ma devono darne comunicazione alla ASL di competenza o all'UT USMAF ed ottenere autorizzazione. La mancata comunicazione di spostamento concordato è contestabile ad entrambi i genitori ed in caso di controllo a campione effettuato sul minore, può condurre alla contestazione ad entrambi del reato di violazione della misura dell'isolamento o della quarantena.

La scelta della casa ove fare soggiornare il figlio in isolamento o quarantena dovrà essere fatta tenendo conto dello scopo delle misure, ovvero evitare il diffondersi del contagio, e del diritto alla salute del figlio, che qui si traduce nel diritto ad essere monitorato e prontamente seguito dalla Asl e UT USMAF. Nel caso in cui i genitori decidano di spostare il figlio dalla sua abitazione, dovranno quindi individuare un luogo ove sia garantito il monitoraggio dello stato di salute del minore da parte delle autorità sanitarie, e dove egli abbia i minori contatti possibili con terzi, in particolare con soggetti fragili per età o patologie.

Poiché isolamento e quarantena sono misure di salute pubblica attuate per evitare l'insorgenza di ulteriori casi secondari di contagio, esse non devono essere interrotte. Non è consentito spostare il figlio da una casa all'altra in attuazione del calendario di frequentazione o per esigenze lavorative o personali del genitore, durante il periodo di isolamento o di quarantena.

Frequentazione genitori/figli casi positivi Covid 19 o in quarantena e doveri dei genitori

Quindi dovranno ritenersi sospesi i calendari di frequentazione fissati dai provvedimenti separazione ed attivate modalità di contatto del figlio con il genitore che non abita con lui da remoto, quali videochiamate, call, telefonate.

Ovviamente i genitori che hanno presso di sé i figli positivi sintomatici o asintomatici o in quarantena, non dovranno condurli a scuola, né fare loro frequentare terze persone (baby sitter, propri amici, familiari non conviventi, amici dei figli), centri sportivi o formativi, od affidarli alla custodia anche temporanea di terzi, anche qualora la quarantena non sia stata disposta espressamente con provvedimento ASL.

Diversamente il genitore incorre nei reati sopra illustrati e se, il minore è ultra quattordicenne, il figlio stesso incorre in tali reati ed il genitore ne risponde in concorso. In ogni caso il genitore è civilmente responsabile per i danni cagionati dal figlio minore per l'infezione procurata a terzi in conseguenza della violazione dell'isolamento o della quarantena.

Poiché la responsabilità civile per i fatti del minore è comune ascrivibile ai genitori e l'affidamento del figlio minore in caso di separazione è generalmente condiviso, a fronte della condotta del genitore che ha presso di sé il minore in isolamento o quarantena contraria ai limiti imposti dalla normativa sanitaria, l'altro deve manifestargli espressamente il proprio dissenso, e anche invitarlo formalmente al rispetto delle norme in questione. La responsabilità penale è personale ma quella civile per i fatti del figlio è solidale fra i genitori, salvo che non si provi di non aver potuto impedire il fatto.

La violazione dell'isolamento o della quarantena del figlio ad opera del genitore può essere anche condotta valutabile anche sotto il profilo della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.: il rispetto delle norme vigenti è parte del dovere di educazione imposto al genitore, che prescinde dal fatto che il mancato rispetto della norma abbia esposto o meno a rischio della salute del figlio.

Le regole esposte valgono, ovviamente, anche per i genitori uniti in matrimonio o conviventi.

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