Detenzione domiciliare speciale nell'interesse del minore: la Consulta boccia la disciplina
07 Febbraio 2022
La Corte costituzionale, con sentenza n. 30 depositata il 3 febbraio 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge.
La giurisprudenza costituzionale si era già in passato espressa sulla detenzione domiciliare nell'interesse del minore (v. C. cost. n. 187/2019 e n. 239/2014), per cui tale interesse può recedere di fronte alle esigenze di difesa sociale solo quando la sussistenza e la consistenza delle stesse sia verificata in concreto, non già quando sia collegata a indici solo presuntivi, che impediscono al giudice di apprezzare le singole situazioni. Più di recente, con sentenza n. 173/2021, la Corte cost. aveva affermato che la necessità imposta dall'art. 31 Cost. di garantire che la detenzione domiciliare nell'interesse del minore sia valutata con “bilanciamenti caso per caso, refrattari a qualsiasi preclusione e automatismo”, in tema di preclusione triennale da revoca di altra misura, per giustificare la differente sorte di questa preclusione ove - come nell'affidamento in prova al servizio sociale - non sia direttamente coinvolto l'interesse del bambino alla cura genitoriale. Inoltre, la mancata previsione di una delibazione urgente nell'interesse del minore, ai fini dell'anticipazione cautelare della detenzione domiciliare speciale, impedisce il vaglio di quell'interesse in comparazione con le esigenze di difesa sociale, ed è suscettibile di determinare l'ingresso del bambino in istituti per minori nella non breve attesa della decisione collegiale, esito che viceversa può essere evitato quando lo consenta una prognosi favorevole riveniente dal buon pregresso carcerario del genitore. |