RC auto: direttiva europea 2021/2118/EU e tutela della parte lesa nei sinistri transfrontalieri

08 Febbraio 2022

Il Legislatore Europeo con questo provvedimento ribadisce il suo impegno a fornire un elevato livello di protezione delle parti lese in materia di circolazione stradale, con la finalità di procedere al ristoro delle vittime il più rapidamente possibile ed eliminare le barriere che possano ostacolarne l'accesso al risarcimento. È infatti posto l'accento sulla circostanza che l'efficacia del risarcimento dipenda in larga misura anche dalla sua tempestiva esecuzione.
Breve premessa

Con l'entrata in vigore della direttiva europea 2021/2118/EU, è stata modificata la direttiva 2009/103/CE sulla Rc auto.

La direttiva affronta svariati profili della disciplina della circolazione degli autoveicoli, ma si concentra su quattro macro-aree oggetto di revisione, ovvero l'indennizzo delle persone lese a seguito di sinistri nel caso in cui l'impresa assicurativa interessata sia insolvente. Gli importi minimi di copertura assicurativa obbligatoria, i controlli dell'assicurazione dei veicoli da parte degli Stati membri e l'uso delle attestazioni di sinistralità pregressa da parte di una nuova impresa di assicurazione.

Di particolare rilevanza poi l'attenzione posta dalla direttiva al concetto di “uso del veicolo” inteso come quello che sia conforme alla funzione del veicolo indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

Per quanto concerne gli autoveicoli più piccoli e quindi meno suscettibili rispetto ad altri di causare lesioni significative alle persone o danni significativi alle cose, la direttiva ritiene sproporzionato includerli nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CE con rischio di compromissione della diffusione di veicoli più nuovi, come le biciclette elettriche, che non sono azionate esclusivamente da una forza meccanica e ciò a discapito dell'innovazione.

La direttiva europea 2021/2118/EU e i punti oggetto di riforma

Il Legislatore Europeo ribadisce dunque il suo impegno a fornire un elevato livello di protezione delle parti lese in materia di circolazione stradale, con la finalità di procedere al ristoro delle vittime il più rapidamente possibile ed eliminare le barriere che possano ostacolarne l'accesso al risarcimento. È infatti posto l'accento sulla circostanza che l'efficacia del risarcimento dipenda in larga misura anche dalla sua tempestiva esecuzione.

L'obiettivo della Direttiva è quello di garantire la parità di tutela minima delle persone lese a seguito di incidenti della circolazione stradale in tutta l'Unione, assicurare la loro protezione in caso di insolvenza delle imprese di assicurazione e garantire parità di trattamento da parte degli assicuratori delle attestazioni di sinistralità pregressa dei potenziali assicurati che attraversano le frontiere interne dell'Unione.

Due i paletti temporali: entro il 23 dicembre 2023, gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla Direttiva. Entro il 23 Giugno 2023, gli Stati dovranno comunque recepire le disposizioni per la tutela dei danneggiati per sinistri verificatisi nel loro Stato di residenza, in caso di insolvenza della Compagnia assicurativa.

Questa nuova direttiva è frutto di una valutazione effettuata nel 2017 dalla Commissione in relazione al funzionamento della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e della coerenza con altre politiche dell'Unione.

Si è giunti alla conclusione che la direttiva 2009/103/CE funziona bene nel complesso e non richiede modifiche per la maggior parte dei suoi aspetti.

Quattro gli ambiti in cui sarebbero opportune modifiche mirate, ovvero:

1. indennizzo delle persone lese a seguito di sinistri nel caso in cui l'impresa assicurativa interessata sia insolvente;

2. importi minimi di copertura assicurativa obbligatoria;

3. controlli dell'assicurazione dei veicoli da parte degli Stati membri;

4. uso delle attestazioni di sinistralità pregressa da parte di una nuova impresa di assicurazione.

Oltre ai quattro ambiti precedenti, sono stati identificati come settori in cui sarebbero opportune modifiche mirate anche i seguenti: veicoli spediti, sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo, strumenti indipendenti di confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli, e centri d'informazione e informazioni alle persone lese.

Indennizzo persone lese e assicurazioni insolventi

Venendo ad esaminare i quattro principali punti di revisione suggeriti dalla direttiva, possiamo osservare che, in relazione allo “indennizzo delle persone lese a seguito di sinistri nel caso in cui l'impresa assicurativa interessata sia insolvente” l'art.10-bis prevede che ogni Stato membro crei o autorizzi un organismo incaricato di indennizzare le persone lese che risiedono all'interno del suo territorio, almeno entro i limiti dell'assicurazione obbligatoria, per i danni alle cose o a persone causati da un veicolo assicurato da un'impresa di assicurazione, a partire dal momento in cui detta impresa è soggetta a procedura fallimentare o a liquidazione.

Importi minimi di copertura assicurativa

Con riferimento alla seconda tematica di revisione, ovvero gli “importi minimi di copertura assicurativa obbligatoria”, la direttiva suggerisce (art. 9), al fine di garantire parità di protezione minima delle persone lese in tutta l'Unione, che gli importi minimi di copertura siano armonizzati e dispone che dovrebbe essere introdotta una clausola di revisione uniforme che utilizzi come parametro di riferimento l'indice armonizzato dei prezzi al consumo, quale pubblicato da Eurostat, nonché norme procedurali che disciplinano tale revisione e definiscano un calendario uniforme.

Invero la direttiva 2009/103/CE stabilisce attualmente diverse date di riferimento per il ricalcolo periodico degli importi minimi di copertura nei vari Stati membri, il che comporta una divergenza degli importi minimi di copertura a seconda dello Stato membro.

Per quel che concerne gli importi, salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, sono previsti i seguenti importi: nel caso di danni alle persone 6,45 milioni di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese, o 1,3 milioni per persona lesa; nel caso di danno alle cose, 1,3 milioni per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese.

La sentenza della Corte di Giustizia n. 428/20 del 21 dicembre 2021

In materia si registra una recente pronuncia la sentenza della Corte di Giustizia n. 428/20 del 21 dicembre 2021, dunque di poco successiva alla pubblicazione della direttiva in esame, che ha censurato il ritardo con il quale un Paese europeo (la Polonia) aveva adeguato la propria normativa all'obbligo di innalzare i massimali minimi di legge per l'assicurazione RCA.

La sentenza verte sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e prende spunto da un ricorso presentato da un cittadino polacco che accusava l'Erario dello Stato, di avergli procurato un danno causato dall'incompleta trasposizione della direttiva 2005/14 nell'ordinamento giuridico polacco. Sostanzialmente il mancato adeguamento dei minimi di copertura non ne aveva consentito un ristoro in via integrale.

La seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio sanciva invero che, salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che l'assicurazione sia obbligatoria almeno per gli importi seguenti:

a) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a 1 000 000 EUR per vittima o a 5 000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

b) nel caso di danni alle cose, 1 000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

Ove opportuno, gli Stati membri potevano stabilire un periodo transitorio fino a cinque anni dalla data di attuazione della direttiva [2005/14], entro il quale adeguare i propri importi minimi di copertura agli importi di cui al presente paragrafo ed entro 30 mesi dalla data di attuazione della direttiva [2005/14], gli Stati membri devono aumentare gli importi di garanzia ad almeno la metà dei livelli previsti nel presente paragrafo.

La legislazione Polacca prevedeva dal canto suo che nel caso di contratti di [assicurazione autoveicoli] nonché di contratti di assicurazione della responsabilità civile degli agricoltori, l'importo minimo di copertura è pari all'equivalente in zloty polacchi:

1) in relazione ai contratti conclusi nel periodo fino al 10 dicembre 2009:

a) nel caso di danni alle persone – di EUR 1 500 000 per un evento le cui conseguenze sono coperte da assicurazione, indipendentemente dal numero delle vittime;

b) nel caso di danni alle cose – di EUR 300 000 per un evento le cui conseguenze sono coperte da assicurazione, indipendentemente dal numero delle vittime.

2) in relazione ai contratti conclusi nel periodo tra l'11 dicembre 2009 e il 10 giugno 2012:

a) nel caso di danni alle persone – di EUR 2 500 000 per un evento le cui conseguenze sono coperte da assicurazione, indipendentemente dal numero delle vittime;

b) nel caso di danni alle cose – di EUR 500 000 per un evento le cui conseguenze sono coperte da assicurazione, indipendentemente dal numero delle vittime».

Il sinistro in questione si verificò il 12 ottobre 2010 in forza di un contratto che copriva il periodo compreso tra l'8 dicembre 2009 e il 7 dicembre 2010 e dunque stipulato prima dell'11 dicembre 2009, non consentendo alla vittima, per esaurimento del massimale, di godere di un maggior risarcimento.

La questione sottoposta dal giudice di merito alla Corte Europea fu la seguente, ovvero se lo Stato membro che avesse stabilito un periodo transitorio per l'adeguamento degli importi minimi di copertura, fosse obbligato ad aumentare, entro 30 mesi dalla data di attuazione della direttiva, gli importi di garanzia ad almeno la metà dei livelli previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, della [seconda direttiva 84/5]:

  • in relazione a tutti i contratti di assicurazione autoveicoli che erano in vigore dopo la scadenza dei suddetti 30 mesi, compresi i contratti conclusi prima dell'11 dicembre 2009 ma ancora vigenti dopo tale data - relativamente ai sinistri verificatisi dopo l'11 dicembre 2009,
  • o soltanto in relazione ai nuovi contratti di assicurazione autoveicoli conclusi dopo l'11 dicembre 2009».

Il principio sancito dalla Corte è quello secondo cui “l'articolo 1, paragrafo 2, quarto comma, della seconda direttiva 84/5 e l'articolo 9, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2009/103 sono applicabili agli effetti futuri dei contratti stipulati prima dell'11 dicembre 2009 e che erano ancora in vigore a tale data.”

Viene dunque affermato il principio secondo cui il legislatore dell'Unione non abbia inteso derogare al principio dell'applicazione immediata delle nuove norme alle situazioni in corso, in quanto l'obiettivo di tutela delle vittime di incidenti stradali ed il principio generale di parità di trattamento esigono che le vittime di incidenti verificatisi a partire dall'11 dicembre 2009 non ricevano un risarcimento limitato per il sol fatto che il contratto di assicurazione è stato stipulato prima di tale data.

La Corte pur richiamando il principio universale di irretroattività della legge, per cui una nuova norma giuridica si applica a partire dall'entrata in vigore dell'atto che la istituisce, afferma che questa si applichi anche agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della precedente norma, qualora la nuova norma sia accompagnata, come nel caso di specie, da disposizioni particolari che determinino specificamente le proprie condizioni di applicazione nel tempo.

Conclude dunque la Corte:” ....il principio di irretroattività della legge non osta all'applicazione dei nuovi importi minimi di copertura ai contratti di assicurazione autoveicoli stipulati prima dell'11 dicembre 2009 e che erano ancora in vigore a tale data, allorché tali importi e gli eventuali nuovi premi ad essi corrispondenti siano applicabili, conformemente al principio di applicazione immediata, solo al periodo che decorre dall'11 dicembre 2009.”

Controlli dell'assicurazione ad opera degli stati membri.

Relativamente al terzo argomento in questione, ovvero i controlli dell'assicurazione dei veicoli da parte degli Stati membri, la direttiva ha esteso le modalità di controllo di validità delle coperture assicurative anche ai veicoli stranieri che transitano sul territorio di uno Stato membro, con l'evidente fine (art. 4) di ampliare la tutela per le parti lese da sinistri stradali provocate da veicoli stranieri che, solo dopo l'incidente, risultino sprovvisti di copertura assicurativa.

Rammenta infatti il Legislatore Europeo che attualmente gli Stati membri devono astenersi dal controllare l'assicurazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel territorio dello Stato membro provenendo dal territorio di un altro Stato membro.

L'ampliamento dei controlli preventivi, dunque, consentirà prevedibilmente di prevenire e limitare tali fenomeni non infrequenti anche nel nostro Paese di sinistri stradali provocati da veicoli stranieri che, solo dopo l'incidente, risultino sprovvisti di copertura assicurativa.

Sinistralità pregressa

Circa il quarto profilo (sinistralità pregressa – art. 16) gli Stati membri provvedono affinché l'impresa assicurativa contraente possa esigere, in qualunque momento, un'attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile relativa al veicolo o ai veicoli coperti da tale contratto relativa almeno agli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, oppure dell'assenza di sinistri (appunto la c.d. “attestazione di sinistralità pregressa”).

Le imprese di assicurazione che tengono conto di queste attestazioni per determinare i premi assicurativi, non dovranno discriminare sulla base della nazionalità o semplicemente sulla base del precedente Stato membro di residenza del contraente.

Ulteriori profili di impatto sul mercato assicurativo

Oltre queste quattro macro-aree, tra le novità principali sicuramente troviamo la nuova nozione di uso del veicolo prevista al punto 5) secondo cui "gli autoveicoli sono destinati di norma a fungere da mezzo di trasporto, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e che per uso si intende qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento”.

L'obbligo assicurativo per un mezzo scatta ed è dunque ora connesso alla sua idoneità ad un “utilizzo conforme alla sua funzione abituale” (quella di circolare) e non più legato all'ambito spaziale in cui può trovarsi a circolare.

La direttiva poi per evitare un eccesso di regolamentazione, esclude dagli obblighi assicurativi i veicoli con una velocità inferiore ai 14 km/h (ad esempio i monopattini) e le biciclette elettriche. Molto probabilmente in futuro questo approccio sarà rivisto posto che, complice la pandemia covid-19, la mobilità, soprattutto nei grandi centri urbani, è mutata vedendo un aumento esponenziale nell'uso di detti mezzi (basti pensare che a Milano dal 1° giugno del 2020 al settembre del 2021 sono state 709 le richieste di soccorso relative a incidenti su monopattino elettrico, con una media di quasi tre al giorno. A questi si aggiungono i 672 per caduta da bici e i 472 per l'investimento di un ciclista).

Conclusioni

Possiamo dunque concludere che la Direttiva in oggetto persegue l'obiettivo di dare sempre maggiore tutela ai soggetti deboli coinvolti nella circolazione stradale, soprattutto nelle aree transfrontaliere, propendendo ad ampliare lo spettro di tutela dei terzi danneggiati e a rendere il quadro normativo più attuale, tenendo conto dell'evoluzione dei rischi e dell'impatto su questi delle nuove tecnologie.

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