In materia si registra una recente pronuncia la sentenza della Corte di Giustizia n. 428/20 del 21 dicembre 2021, dunque di poco successiva alla pubblicazione della direttiva in esame, che ha censurato il ritardo con il quale un Paese europeo (la Polonia) aveva adeguato la propria normativa all'obbligo di innalzare i massimali minimi di legge per l'assicurazione RCA.
La sentenza verte sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e prende spunto da un ricorso presentato da un cittadino polacco che accusava l'Erario dello Stato, di avergli procurato un danno causato dall'incompleta trasposizione della direttiva 2005/14 nell'ordinamento giuridico polacco. Sostanzialmente il mancato adeguamento dei minimi di copertura non ne aveva consentito un ristoro in via integrale.
La seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio sanciva invero che, salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che l'assicurazione sia obbligatoria almeno per gli importi seguenti:
a) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a 1 000 000 EUR per vittima o a 5 000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di danni alle cose, 1 000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.
Ove opportuno, gli Stati membri potevano stabilire un periodo transitorio fino a cinque anni dalla data di attuazione della direttiva [2005/14], entro il quale adeguare i propri importi minimi di copertura agli importi di cui al presente paragrafo ed entro 30 mesi dalla data di attuazione della direttiva [2005/14], gli Stati membri devono aumentare gli importi di garanzia ad almeno la metà dei livelli previsti nel presente paragrafo.
La legislazione Polacca prevedeva dal canto suo che nel caso di contratti di [assicurazione autoveicoli] nonché di contratti di assicurazione della responsabilità civile degli agricoltori, l'importo minimo di copertura è pari all'equivalente in zloty polacchi:
1) in relazione ai contratti conclusi nel periodo fino al 10 dicembre 2009:
a) nel caso di danni alle persone – di EUR 1 500 000 per un evento le cui conseguenze sono coperte da assicurazione, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di danni alle cose – di EUR 300 000 per un evento le cui conseguenze sono coperte da assicurazione, indipendentemente dal numero delle vittime.
2) in relazione ai contratti conclusi nel periodo tra l'11 dicembre 2009 e il 10 giugno 2012:
a) nel caso di danni alle persone – di EUR 2 500 000 per un evento le cui conseguenze sono coperte da assicurazione, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di danni alle cose – di EUR 500 000 per un evento le cui conseguenze sono coperte da assicurazione, indipendentemente dal numero delle vittime».
Il sinistro in questione si verificò il 12 ottobre 2010 in forza di un contratto che copriva il periodo compreso tra l'8 dicembre 2009 e il 7 dicembre 2010 e dunque stipulato prima dell'11 dicembre 2009, non consentendo alla vittima, per esaurimento del massimale, di godere di un maggior risarcimento.
La questione sottoposta dal giudice di merito alla Corte Europea fu la seguente, ovvero se lo Stato membro che avesse stabilito un periodo transitorio per l'adeguamento degli importi minimi di copertura, fosse obbligato ad aumentare, entro 30 mesi dalla data di attuazione della direttiva, gli importi di garanzia ad almeno la metà dei livelli previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, della [seconda direttiva 84/5]:
- in relazione a tutti i contratti di assicurazione autoveicoli che erano in vigore dopo la scadenza dei suddetti 30 mesi, compresi i contratti conclusi prima dell'11 dicembre 2009 ma ancora vigenti dopo tale data - relativamente ai sinistri verificatisi dopo l'11 dicembre 2009,
- o soltanto in relazione ai nuovi contratti di assicurazione autoveicoli conclusi dopo l'11 dicembre 2009».
Il principio sancito dalla Corte è quello secondo cui “l'articolo 1, paragrafo 2, quarto comma, della seconda direttiva 84/5 e l'articolo 9, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2009/103 sono applicabili agli effetti futuri dei contratti stipulati prima dell'11 dicembre 2009 e che erano ancora in vigore a tale data.”
Viene dunque affermato il principio secondo cui il legislatore dell'Unione non abbia inteso derogare al principio dell'applicazione immediata delle nuove norme alle situazioni in corso, in quanto l'obiettivo di tutela delle vittime di incidenti stradali ed il principio generale di parità di trattamento esigono che le vittime di incidenti verificatisi a partire dall'11 dicembre 2009 non ricevano un risarcimento limitato per il sol fatto che il contratto di assicurazione è stato stipulato prima di tale data.
La Corte pur richiamando il principio universale di irretroattività della legge, per cui una nuova norma giuridica si applica a partire dall'entrata in vigore dell'atto che la istituisce, afferma che questa si applichi anche agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della precedente norma, qualora la nuova norma sia accompagnata, come nel caso di specie, da disposizioni particolari che determinino specificamente le proprie condizioni di applicazione nel tempo.
Conclude dunque la Corte:” ....il principio di irretroattività della legge non osta all'applicazione dei nuovi importi minimi di copertura ai contratti di assicurazione autoveicoli stipulati prima dell'11 dicembre 2009 e che erano ancora in vigore a tale data, allorché tali importi e gli eventuali nuovi premi ad essi corrispondenti siano applicabili, conformemente al principio di applicazione immediata, solo al periodo che decorre dall'11 dicembre 2009.”