Sicurezza nelle discipline sportive invernali: obblighi e responsabilità dei gestori delle aree sciabili attrezzate (Parte 1)

09 Febbraio 2022

Il presente Focus è il primo di una serie di scritti che trattano il tema della sicurezza nelle discipline sportive invernali, ai sensi del d.lgs. n. 40/2021. In questo primo commento, gli autori affrontano l'aspetto della gestione delle aree sciabili attrezzate e degli obblighi e responsabilità dei gestori delle stesse.
Assetto legislativo degli sport della neve prima e dopo il d.lgs n. 40/2021

Legge 24 dicembre 2003 n. 363

I campi affollati di sciatori, di bambini con le slitte, la stazione dello skilift con la coda.” Così scriveva nel 1959 Italo Calvino nel racconto “L'avventura di uno sciatore”, con ciò testimoniando che il turismo invernale di massa, complice il boom economico dell'Italia di quegli anni, ebbe a iniziare in quel periodo.

Il legislatore però disciplinò la materia solamente quaranta anni dopo, ovvero con la legge 24 dicembre 2003 n. 363/2003 (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 Gennaio 2004), forse a causa del preoccupante aumento di incidenti anche mortali in pista, dovuto alla crescita consistente degli utenti e degli impianti in funzione sul territorio alpino.

La normativa concerne, infatti, l'attività dello sci in pista non agonistico, con qualche riferimento allo sci da fondo, allo snowboard, allo sci alpinismo e al fuori pista. Lo sci alpinismo o il fuori pista, in caso di incidente o lesioni, ricadono infatti, come ogni forma di attività alpinistica in genere, sotto le norme del codice civile e penale.

Si tratta di una legge quadro che si riallacciava alle dieci regole di comportamento deliberate nel 1967 dalla FIS (Federazione Internazionale Sci), che prese spunto dal "Decalogo" proposto nel 1963 dal Panathlon International (un'associazione culturale in campo sportivo) e lanciato nel dicembre dello stesso anno in una ventina di stazioni invernali.

DECALOGO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL 1967

1. Rispetto degli altri

Ogni sciatore o snowboarder deve comportarsi in modo da non mettere mai in pericolo l'incolumità degli altri. Sciatori e snowboarders sono responsabili non solo del loro comportamento in pista ma anche delle loro attrezzature e dei loro eventuali difetti. Per chi noleggia, è importante scegliere l'attrezzatura in base al proprio livello di capacità. Ad esempio, uno sciatore principiante non dovrebbe certamente utilizzare uno sci come l'Atomic Redster G9, destinato invece ad un pubblico più esperto.

2. Padronanza della velocità e del proprio comportamento

Ogni sciatore o snowboarder deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alle proprie capacità nonché alle condizioni del terreno, della neve, del tempo e del traffico sulle piste. Gli incidenti sono spesso causati dalla velocità eccessiva, la quale provoca perdita di controllo e visuale limitata. Sciatori e snowboarders devono essere in grado di fermarsi in qualsiasi momento ed eseguire le loro evoluzioni senza ostacolare gli altri. In zone affollate, aree di partenza degli impianti, inizio e fine pista ed condizioni di scarsa visibilità, è opportuno muoversi lentamente evitando di stare in mezzo al tracciato.

3. Scelta della direzione

Lo sciatore o lo snowboarder a monte, essendo in posizione dominante hanno possibilità di scelta del percorso. Sono quindi obbligati a tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con altri posizionati a valle. Sci e snowboard sono sport di libera evoluzione dove ognuno si esprime a suo piacimento, purché nel rispetto delle regole ed in rapporto con le capacità personali, la preparazione fisica e le condizioni generali dell'ambiente. La persona che si trova davanti a noi ha sempre la precedenza. Se si trova dietro o lungo la nostra stessa direzione di marcia, è necessario mantenere una distanza sufficiente a consentirgli di potersi muovere liberamente.

4. Sorpasso in pista

Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre a distanza tale da consentire evoluzioni e movimenti volontari o involontari della persona sorpassata. Colui che effettua un sorpasso è responsabile della sua manovra e deve effettuarla in modo da non causare nessuna difficoltà a chi viene superato. Questa responsabilità è tale per l'intero arco della manovra e vale anche per il sorpasso di coloro che sono fermi lungo la pista.

5. Attraversamento incroci

Lo sciatore o snowboarder che si immette o attraversa una pista, un terreno di esercitazione o allenamento, deve assicurarsi mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri. Questo comportamento deve essere osservato dopo ogni sosta. Entrare in pista o ripartire dopo essersi fermati, sono operazioni da effettuare con molta attenzione poichè spesso causa di incidenti. Lo sciatore o snowboarder che procede lentamente deve sempre fare attenzione a quelli più veloci che lo seguono e lo precedono. Inoltre, gli sci ‘carving' e snowboard attuali, permettono di curvare fino a risalire nella direzione opposta di chi scende. Anche per queste manovre è assolutamente necessario prestare la massima cautela.

6. Sosta sulla pista

Ad eccezione di circostanze di assoluta necessità, sciatori e snowboarders devono evitare di fermarsi in mezzo alla pista, in prossimità di passaggi obbligati o dove manca buona e ampia visibilità. In caso di caduta devoono sgomberare velocemente la pista, cercando di raggiungere un bordo della stessa nel più breve tempo possibile. Se il percorso lungo cui ci si trova non è molto largo, le soste vanno effettuate sempre ed esclusivamente, lungo uno dei due bordi pista. Mai fermarsi in zone dove il campo visivo della pista è limitato (strettoie) o si rischia di non essere visti da chi sta scendendo.

7. Salita e discesa lungo una pista da sci

Lo sciatore o snowboarder che risale lungo una pista deve rigorosamente procedere lungo i bordi della stessa. Analogo comportamento va osservato scendendo o salendo a piedi. Procedere in senso inverso alla direzione naturale di discesa presenta situazioni imprevedibili e impossibili da avvertire o valutare prontamente. Inoltre, eventuali buchi ed impronte profonde lasciate lungo la pista possono essere molto pericolose per sciatori e snowboarders.

8. Rispetto della segnaletica

Sciatori e snowboarders sono tenuti al massimo rispetto della segnaletica e delle indicazioni esposte sulle piste da sci. I vari gradi di difficoltà delle piste sono indicati, in ordine decrescente, con i colori ‘nero', ‘rosso', ‘blu' e ‘verdè. Ognuno può liberamente scegliere il tracciato che preferisce. Onde evitare incidenti, lungo le piste sono anche presenti altri segnali vari (direzione, pericolo, rallentamento… ecc) che vanno rigorosamente rispettati poichè installati nell'interesse di tutti.

9. Assistenza

In caso di incidente chiunque è tenuto a prestare soccorso, il quale è dovere morale che impegna ogni sportivo. Anche se in pista non esiste l'obbligo legale è necessario, secondo le proprie capacità, impegnarsi nelle prime cure, chiamare il pronto intervento, attivarsi per delimitare la zona e segnalare a chi sta scendendo in pista la presenza di uno o più infortunati. Per chi si sottrae a quest'obbligo, la Federazione Internazionale auspica, nei Paesi dove la legislazione già non lo preveda, il perseguimento penale analogo al mancato soccorso in occasione di incidente stradale.

10. Identificazione

Chiunque sia coinvolto in un incidente in pista, con o senza responsabilità, oppure ne sia stato testimone, è tenuto a fornire le proprie generalità. La relazione di eventuali testimoni è di determinante importanza per la stesura di un corretto rapporto sull'accaduto. Ogni sportivo deve avvertire quest'obbligo morale e onesto in forma imperativa. Il rapporto del servizio di pronto intervento e soccorso, insieme al supporto delle testimonianze siano esse verbali, fotografiche, o riprese videofilmate, può essere di grande aiuto per la determinazione delle eventuali responsabilità civili e penali.

Oggi la legge 24 dicembre 2003 n. 363 è stata sostituita dal d.lgs. n. 40/2021, che, in attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, è entrato in vigore il 1° gennaio 2022.

L'entrata in vigore di questo nuovo quadro legislativo in un primo momento era stata rimandata all'avvio della stagione invernale 2023, posto che in sede di legge di conversione (l. 21 maggio 2021, n. 69) del d.l. 22 marzo 2021 n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, l'art. 30 del decreto aveva disposto al comma 11: “1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 43-bis (Disposizione finale) – 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023», così posticipando di più di due anni l'entrata in vigore originariamente prevista a partire dal 3 aprile 2021”.

In seguito, l'entrata in vigore è stata anticipata al primo gennaio 2022, con una previsione recata nel d.l. n.73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) come modificato dalla legge di conversione n.106/2021.

Quello odierno rappresenta un riassetto della normativa sicuramente più analitico e cogente per i gestori degli impianti rispetto a quanto precedentemente disciplinato.

Il fine della normativa, sancito dall'art. 1, è quello di una revisione delle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità.

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità.

Ciò comporta pertanto maggior impegno, oneri ed attenzione a carico dei gestori nella gestione degli impianti. Basti pensare che la legge n. 363/2003 dedicava gli artt. da 2 a 7 alla materia, mentre adesso il d.lgs. disciplina gli obblighi dei gestori degli impianti negli artt. da 4 a 16.

In particolare, l'art. 4 (Aree Sciabili Attrezzabili) sancisce che: ”All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori delle aree sciabili attrezzate individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.”

La novità rispetto alla precedente disciplina concerne la discrezionalità nell'individuazione dei tratti di pista da riservare alla pratica di evoluzione acrobatiche con lo sci e lo snowboard, oggi rimessa ai gestori delle aree che abbiano più di venti piste e serviti da almeno dieci impianti di risalita, mentre prima detta facoltà era concessa ai “comuni interessati”.

Scompare poi il precedente limite (art. 2, l. n. 363/2003) di tre piste e tre impianti di risalita che consentiva, sempre ai comuni interessati, di individuare altresì tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Detta possibilità è oggi rimessa ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 40/2021 al gestore degli impianti, su richiesta degli sci club.

Rimane invariata la definizione di aree sciabili, ovvero lo sono le “aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali”.

L'art. 5 del d.lgs. n. 40/2021 sancisce l'obbligo di indicare con un colore tutte le piste di discesa e fondo in base al grado di difficoltà.

Quelle di discesa sono suddivise in:

a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;

b) colore rosso: piste di media difficoltà caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti;

c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento.

Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco.

Le piste di fondo si suddividono in:

a) pista facile, segnata in blu, avente:

1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;

2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;

3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri;

4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;

b) pista di media difficoltà segnata in rosso, avente:

1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;

2) pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento;

3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri;

4) sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;

5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;

c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b).

La precedente legislazione all'art. 6 sanciva semplicemente che “il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse”.

Tuttavia, la suddivisione delle piste per colori in base al livello di difficoltà era già in uso.

La normativa che disciplinava la materia, con gli stessi criteri di individuazione del livello di difficoltà in base alla pendenza, era la UNI 8137/2003 (“Segnaletica specifica per piste da sci”).

L'art. 6 (Delimitazione delle piste da discesa), così come il successivo art. 7 per le sole piste da sci di fondo, dispongono che gli utenti siano messi in grado di percepire il livello di difficoltà della pista anche lungo tutto il suo percorso, con ciò prevenendo errori di interpretazione e/o carenze di cartellonistica.

Invero è stabilito che: “Ai lati delle piste da sci di discesa è apposta una palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista ed è intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore”.

L'art. 16 impone poi di rendere adeguatamente visibili, oltre alle informazioni di cui all'art. 5, anche quelle relative alla segnaletica e alle regole di condotta previste dal decreto, mediante collocazione nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza dei principali impianti.

L'art. 9 prevede la nuova figura del direttore delle piste, il quale:

a) promuove, sovrintende e dirige le attività di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse;

b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;

c) segnala senza indugio al gestore dell'impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo;

d) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione;

e) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso;

f) predispone un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe, sul proprio comprensorio.

Questi alcuni esempi di segnaletica, oggi disciplinata dall'art. 13 del d.lgs. n. 40/2021 secondo cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori:

Tra obblighi che fanno capo al gestore vi sono sub art. 11, d.lgs. n. 40/2021, quello di assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico.

L'art. 12 prevede poi che i gestori provvedano all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione.

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI SICUREZZA IN AMBITO LAVORATIVO ALLE PISTE DA SCI

Cass. pen., sez. III, 17 luglio 2019 (dep. 13 dicembre 2019), n. 50427

Il gestore di una pista di slittino ha l'obbligo, non delegabile (come si evince dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, che, sebbene espressamente previsto nell'ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro, è estensibile, per identità di ratio alle piste di sci e di slittino, stante l'intrinseca pericolosità della loro messa in esercizio), di valutare tutti i rischi connessi all'esercizio della pista medesima, come impostogli dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003 n. 363 (contenente norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), sicché egli risponde, a titolo di colpa, della morte di un utente della pista, deceduto a causa di un incidente provocato da una situazione di pericolo - quale l'uscita dal tracciato a causa del fondo ghiacciato e lo schianto contro un ostacolo ubicato nelle immediate vicinanze - che non era stato valutato dal gestore medesimo prima della messa in esercizio della pista (da queste premesse, è stato rigettato il ricorso dell'amministratore delegato della società che gestiva l'impianto, ritenendo comunque non delegabile l'obbligo di valutazione dei rischi connessi alla messa in esercizio della pista).

OBBLIGHI SICUREZZA

Cass. pen., sez. IV, 28 ottobre 2020 (dep. 1° marzo 2021), n. 7918

Pur non volendo qualificare l'innevatore come "pericolo atipico", nondimeno il medesimo collocato al termine di una pista "nera", percorrendo la quale è prevedibile che gli sciatori acquisiscano maggior velocità, e per di più in posizione centrale rispetto al "fine pista", implica che la sua installazione in quel punto, sia rimproverabile, quantomeno, come profilo di colpa generica.

Trib. Trento, sez. civ., 19 maggio 2015, n. 497

Le reti sono necessarie ove in conseguenza delle traiettorie sulla stessa eseguibili secondo i criteri di normalità, sia possibile prevedere l'uscita dello sciatore dal relativo percorso. In altri termini, le misure di protezione volte ad evitare che lo sciatore possa uscire fuori dalla pista, devono essere disposte, ove le caratteristiche del percorso che gli sciatori fanno nel momento in cui percorrono la pista, siano tali che secondo criteri di ragionevolezza e probabilità, possa ritenersi probabile o verosimilmente certa, l'uscita degli sciatori in determinate zone della pista che possa minare la loro incolumità.

Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono però responsabili degli incidenti che si verificano nei percorsi fuori pista sebbene serviti dagli impianti stessi.

Obbligo di soccorso

L'art. 14 del d.lgs. n. 40/2021 disciplina l'obbligo di soccorso dei gestori prima regolato dall'art. 3 della l. n. 363/2003.

Rimane invariato l'obbligo dei gestori di assicurare il primo soccorso degli infortunati lungo le piste e il loro trasporto in luoghi accessibili ai fini della loro assistenza presso i più vicini centri sanitari o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle rispettive piste. Vanno adesso ad aggiungersi ulteriori obblighi quale quello di munirsi di defibrillatori semiautomatici da collocarsi in luoghi idonei e di collegarsi con le Centrali del numero unico di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste che dovrà essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati.

Inoltre, i gestori individuano aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati e stipulano apposite convenzioni per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri.

Responsabilità civile del gestore

L'art. 4 della l. n. 363/2003 disciplinava la responsabilità civile del gestore nei confronti degli utenti per la regolarità e sicurezza dell'esercizio delle piste.

Art. 4 (Responsabilità civile dei gestori)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Oggi la responsabilità civile del gestore degli impianti è ridefinita dall'art. 15 del d.lgs. n. 40/2021 ed è sostanzialmente rimasta invariata.

Art. 15 (Responsabilità civile dei gestori)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree sciabili attrezzate è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1.

Trattasi di responsabilità aquiliana a tutela di chiunque si trovi ad impegnare l'area sciistica attrezzata, intesa come zona suscettibile di determinare situazioni di pericolo nei confronti di chiunque, posto che l'utente che accede alle piste lo fa dopo avere acquistato un ticket (ski pass) e dunque dopo avere instaurato un rapporto contrattuale con il gestore dell'impianto, responsabile pertanto anche a tale titolo.

Non va poi esclusa la eventuale conseguente responsabilità penale del gestore per le lesioni che dovessero derivare agli utenti a causa dell'inosservanza delle disposizioni legislative. Naturalmente la responsabilità del gestore può venire esclusa da quelle condotte autonome ed imprudenti tenute dallo sciatore e non ricollegabili ad inosservanza di norme di legge.

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre 2018 (dep. 25 febbraio 2019), n. 8110

In tema di colpa omissiva, la posizione di garanzia che assume il gestore di un impianto sciistico in ordine all'incolumità degli sciatori prevede l'obbligo di recintare la pista ed apporre idonee segnaletiche e protezioni, o, in alternativa, rimuovere possibili fonti di rischio, in presenza di un pericolo determinato dalla conformazione dei luoghi che determini l'elevata probabilità di un'uscita di pista dello sciatore. (Fattispecie relativa al decesso di uno sciatore determinato dall'impatto con un masso in conseguenza della sua uscita dalla pista in corrispondenza di una scarpata idonea a generare l'impressione di una diversa traiettoria della pista stessa).

Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4018

Considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, nonché l'estensione delle stesse e la loro possibile intrinseca anomalia, anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 cod. civ., con conseguente obbligo di risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo, invece, sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con l'ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo.

Cass. pen., 27 agosto 2020 (dep. 7 ottobre 2020), n. 27923

In tema di colpa omissiva, il gestore della pista da sci conserva una posizione di garanzia, con riguardo alla predisposizione di protezioni e misure di sicurezza, anche qualora la pista sia utilizzata per la pratica agonistica, consistente sia in allenamenti che in gare, in quanto tale obbligo è complementare a quello degli organizzatori della gara, essendo entrambi tenuti a valutare l'idoneità delle protezioni perimetrali al fine di garantire la sicurezza degli atleti. (Fattispecie relativa alla morte di uno sciatore, verificatasi nel corso di un allenamento, causata dall'impatto contro un palo posto a bordo pista senza adeguate protezioni).

QUESITO: La responsabilità del gestore è di natura contrattuale o extracontrattuale?

In materia di onere probatorio occorre fare impiego dei principi di distribuzione dell'onere della prova, così come individuati dalla più recente giurisprudenza (per l'applicazione all'obbligazione del sanitario cfr. Cass. 11 novembre 2019, n. 28992).

Ad esempio, con riferimento alla asserita responsabilità del maestro di sci e della scuola in caso di caduta sulla pista da sci, la responsabilità del gestore può essere qualificata sia come contrattuale, che extracontrattuale. (Cass. civ., febbraio 2020, n. 4009).

Obbligo per i gestori di assicurazione della responsabilità civile

All'interno del capo I del decreto legislativo in commento, al pari di quanto stabilito all'interno dell'art. 4 della precedente legge 24 dicembre 2003 n. 363, è poi previsto, all'art. 15, l'obbligo, per i gestori delle aree sciabili attrezzate, di dotarsi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Così la prima norma sopra richiamata:

Art. 4 (Responsabilità civile dei gestori)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree. (….)

Il precitato art. 15 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40, dal canto proprio, afferma che:

Art. 15 (Responsabilità civile dei gestori)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree. (…)

Come si vede la formulazione delle due norme è pressoché identica nello stabilire a carico dei gestori delle aree sciabili attrezzate l'obbligo assicurativo.

La prima differenza risiede nel fatto che la nuova norma ha fatto venire meno la (scarsamente spiegabile od insensata che dir si voglia) esenzione per i gestori delle aree dedicate allo sci di fondo, i quali saranno anch'essi onerati della stipulazione di apposita copertura assicurativa per i danni che dovessero occorrere agli utenti (ed ai terzi in generale).

Quanto sopra, ed anche in ciò la nuova norma non differisce dalla precedente, a pena, oltreché di sanzione amministrativa, di diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (si veda in particolare il comma III di ambedue gli articoli, ove si legge che “Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree sciabili attrezzate è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1”).

L'art. 4 c. 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, ed in ciò sta la seconda differenza rispetto all'art. 15, co. 3, del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40, stabilisce peraltro che “Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Chiaramente la ragione di una tale enunciazione all'interno della legge 24 dicembre 2003, n. 363 risiedeva nel fatto che la normativa si inseriva in un contesto legislativo non precedentemente regolamentato, mentre il d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40 rappresenta l'aggiornamento di una disciplina già normata.

Detto altrimenti, mentre al momento dell'entrata in vigore della normativa del 2003 potevano esservi soggetti autorizzati alla gestione delle aree sciabili attrezzate ma non assicurati per la RCT, al 1° gennaio 2022 ciò non è apparso possibile al Legislatore in considerazione della sussistenza dell'obbligo sin dall'anno 2003.

Tuttavia, come sopra precisato, l'art. 15 in discorso estende l'obbligo assicurativo ai gestori delle aree dedicate allo sci di fondo, con il che sarebbe stato opportuno ripetere anche all'interno della nuova normativa una previsione consimile a quella di cui all'art. 4, c. 3, della precedente normativa.

Riassumendo, sia i gestori delle aree sciabili attrezzate che quelli delle aree dedicate allo sci di fondo sono quindi obbligati a dotarsi di una idonea copertura RCT.

Dal punto di vista pratico, peraltro, ciò non implicherà necessariamente un vantaggio per il danneggiato, posto che, nell'ambito del contenzioso dallo stesso instaurato per ottenere il risarcimento, la Compagnia chiamata in garanzia dal gestore dell'area ben potrebbe eccepire la non operatività della garanzia assicurativa nella singola fattispecie.

In tal caso, nel quale in ipotesi di confermata inoperatività della garanzia dovrà rispondere direttamente il gestore dell'area con il proprio patrimonio (che nei fatti potrebbe anche essere incapiente), l'onere di dimostrare i limiti spaziali e temporali della copertura in discorso sarà a carico del gestore stesso.

A tale proposito la giurisprudenza è difatti chiara nell'affermare che colui che chiama in giudizio la propria impresa di assicurazione è tenuto a provare la validità, l'operatività ed i limiti delle garanzie che si assumono prestate dall'ente assicuratore.

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