Sicurezza nelle discipline sportive invernali: obblighi e responsabilità dei gestori delle aree sciabili attrezzate (Parte 1)
09 Febbraio 2022
Assetto legislativo degli sport della neve prima e dopo il d.lgs n. 40/2021
Legge 24 dicembre 2003 n. 363 “I campi affollati di sciatori, di bambini con le slitte, la stazione dello skilift con la coda.” Così scriveva nel 1959 Italo Calvino nel racconto “L'avventura di uno sciatore”, con ciò testimoniando che il turismo invernale di massa, complice il boom economico dell'Italia di quegli anni, ebbe a iniziare in quel periodo. Il legislatore però disciplinò la materia solamente quaranta anni dopo, ovvero con la legge 24 dicembre 2003 n. 363/2003 (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 Gennaio 2004), forse a causa del preoccupante aumento di incidenti anche mortali in pista, dovuto alla crescita consistente degli utenti e degli impianti in funzione sul territorio alpino. La normativa concerne, infatti, l'attività dello sci in pista non agonistico, con qualche riferimento allo sci da fondo, allo snowboard, allo sci alpinismo e al fuori pista. Lo sci alpinismo o il fuori pista, in caso di incidente o lesioni, ricadono infatti, come ogni forma di attività alpinistica in genere, sotto le norme del codice civile e penale. Si tratta di una legge quadro che si riallacciava alle dieci regole di comportamento deliberate nel 1967 dalla FIS (Federazione Internazionale Sci), che prese spunto dal "Decalogo" proposto nel 1963 dal Panathlon International (un'associazione culturale in campo sportivo) e lanciato nel dicembre dello stesso anno in una ventina di stazioni invernali.
Oggi la legge 24 dicembre 2003 n. 363 è stata sostituita dal d.lgs. n. 40/2021, che, in attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, è entrato in vigore il 1° gennaio 2022. L'entrata in vigore di questo nuovo quadro legislativo in un primo momento era stata rimandata all'avvio della stagione invernale 2023, posto che in sede di legge di conversione (l. 21 maggio 2021, n. 69) del d.l. 22 marzo 2021 n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, l'art. 30 del decreto aveva disposto al comma 11: “1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 43-bis (Disposizione finale) – 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023», così posticipando di più di due anni l'entrata in vigore originariamente prevista a partire dal 3 aprile 2021”.
In seguito, l'entrata in vigore è stata anticipata al primo gennaio 2022, con una previsione recata nel d.l. n.73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) come modificato dalla legge di conversione n.106/2021. Quello odierno rappresenta un riassetto della normativa sicuramente più analitico e cogente per i gestori degli impianti rispetto a quanto precedentemente disciplinato. Il fine della normativa, sancito dall'art. 1, è quello di una revisione delle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità.
Ciò comporta pertanto maggior impegno, oneri ed attenzione a carico dei gestori nella gestione degli impianti. Basti pensare che la legge n. 363/2003 dedicava gli artt. da 2 a 7 alla materia, mentre adesso il d.lgs. disciplina gli obblighi dei gestori degli impianti negli artt. da 4 a 16. In particolare, l'art. 4 (Aree Sciabili Attrezzabili) sancisce che: ”All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori delle aree sciabili attrezzate individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.”
La novità rispetto alla precedente disciplina concerne la discrezionalità nell'individuazione dei tratti di pista da riservare alla pratica di evoluzione acrobatiche con lo sci e lo snowboard, oggi rimessa ai gestori delle aree che abbiano più di venti piste e serviti da almeno dieci impianti di risalita, mentre prima detta facoltà era concessa ai “comuni interessati”.
Scompare poi il precedente limite (art. 2, l. n. 363/2003) di tre piste e tre impianti di risalita che consentiva, sempre ai comuni interessati, di individuare altresì tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Detta possibilità è oggi rimessa ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 40/2021 al gestore degli impianti, su richiesta degli sci club. Rimane invariata la definizione di aree sciabili, ovvero lo sono le “aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali”.
L'art. 5 del d.lgs. n. 40/2021 sancisce l'obbligo di indicare con un colore tutte le piste di discesa e fondo in base al grado di difficoltà.
Quelle di discesa sono suddivise in: a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali; b) colore rosso: piste di media difficoltà caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti; c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento.
Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco. Le piste di fondo si suddividono in: a) pista facile, segnata in blu, avente: 1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti; 2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento; 3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri; 4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;
b) pista di media difficoltà segnata in rosso, avente: 1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti; 2) pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento; 3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri; 4) sezione che può presentare moderata pendenza trasversale; 5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;
c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b).
La precedente legislazione all'art. 6 sanciva semplicemente che “il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse”. Tuttavia, la suddivisione delle piste per colori in base al livello di difficoltà era già in uso. La normativa che disciplinava la materia, con gli stessi criteri di individuazione del livello di difficoltà in base alla pendenza, era la UNI 8137/2003 (“Segnaletica specifica per piste da sci”). L'art. 6 (Delimitazione delle piste da discesa), così come il successivo art. 7 per le sole piste da sci di fondo, dispongono che gli utenti siano messi in grado di percepire il livello di difficoltà della pista anche lungo tutto il suo percorso, con ciò prevenendo errori di interpretazione e/o carenze di cartellonistica. Invero è stabilito che: “Ai lati delle piste da sci di discesa è apposta una palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista ed è intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore”. L'art. 16 impone poi di rendere adeguatamente visibili, oltre alle informazioni di cui all'art. 5, anche quelle relative alla segnaletica e alle regole di condotta previste dal decreto, mediante collocazione nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza dei principali impianti.
L'art. 9 prevede la nuova figura del direttore delle piste, il quale: a) promuove, sovrintende e dirige le attività di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse; b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste; c) segnala senza indugio al gestore dell'impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo; d) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione; e) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso; f) predispone un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe, sul proprio comprensorio. Questi alcuni esempi di segnaletica, oggi disciplinata dall'art. 13 del d.lgs. n. 40/2021 secondo cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori:
Tra obblighi che fanno capo al gestore vi sono sub art. 11, d.lgs. n. 40/2021, quello di assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico.
L'art. 12 prevede poi che i gestori provvedano all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione.
Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono però responsabili degli incidenti che si verificano nei percorsi fuori pista sebbene serviti dagli impianti stessi. Obbligo di soccorso
L'art. 14 del d.lgs. n. 40/2021 disciplina l'obbligo di soccorso dei gestori prima regolato dall'art. 3 della l. n. 363/2003. Rimane invariato l'obbligo dei gestori di assicurare il primo soccorso degli infortunati lungo le piste e il loro trasporto in luoghi accessibili ai fini della loro assistenza presso i più vicini centri sanitari o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle rispettive piste. Vanno adesso ad aggiungersi ulteriori obblighi quale quello di munirsi di defibrillatori semiautomatici da collocarsi in luoghi idonei e di collegarsi con le Centrali del numero unico di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste che dovrà essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati.
Inoltre, i gestori individuano aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati e stipulano apposite convenzioni per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri. L'art. 4 della l. n. 363/2003 disciplinava la responsabilità civile del gestore nei confronti degli utenti per la regolarità e sicurezza dell'esercizio delle piste.
Oggi la responsabilità civile del gestore degli impianti è ridefinita dall'art. 15 del d.lgs. n. 40/2021 ed è sostanzialmente rimasta invariata.
Trattasi di responsabilità aquiliana a tutela di chiunque si trovi ad impegnare l'area sciistica attrezzata, intesa come zona suscettibile di determinare situazioni di pericolo nei confronti di chiunque, posto che l'utente che accede alle piste lo fa dopo avere acquistato un ticket (ski pass) e dunque dopo avere instaurato un rapporto contrattuale con il gestore dell'impianto, responsabile pertanto anche a tale titolo. Non va poi esclusa la eventuale conseguente responsabilità penale del gestore per le lesioni che dovessero derivare agli utenti a causa dell'inosservanza delle disposizioni legislative. Naturalmente la responsabilità del gestore può venire esclusa da quelle condotte autonome ed imprudenti tenute dallo sciatore e non ricollegabili ad inosservanza di norme di legge.
QUESITO: La responsabilità del gestore è di natura contrattuale o extracontrattuale? In materia di onere probatorio occorre fare impiego dei principi di distribuzione dell'onere della prova, così come individuati dalla più recente giurisprudenza (per l'applicazione all'obbligazione del sanitario cfr. Cass. 11 novembre 2019, n. 28992). Ad esempio, con riferimento alla asserita responsabilità del maestro di sci e della scuola in caso di caduta sulla pista da sci, la responsabilità del gestore può essere qualificata sia come contrattuale, che extracontrattuale. (Cass. civ., febbraio 2020, n. 4009).
All'interno del capo I del decreto legislativo in commento, al pari di quanto stabilito all'interno dell'art. 4 della precedente legge 24 dicembre 2003 n. 363, è poi previsto, all'art. 15, l'obbligo, per i gestori delle aree sciabili attrezzate, di dotarsi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile.
Così la prima norma sopra richiamata:
Il precitato art. 15 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40, dal canto proprio, afferma che:
Come si vede la formulazione delle due norme è pressoché identica nello stabilire a carico dei gestori delle aree sciabili attrezzate l'obbligo assicurativo. La prima differenza risiede nel fatto che la nuova norma ha fatto venire meno la (scarsamente spiegabile od insensata che dir si voglia) esenzione per i gestori delle aree dedicate allo sci di fondo, i quali saranno anch'essi onerati della stipulazione di apposita copertura assicurativa per i danni che dovessero occorrere agli utenti (ed ai terzi in generale). Quanto sopra, ed anche in ciò la nuova norma non differisce dalla precedente, a pena, oltreché di sanzione amministrativa, di diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (si veda in particolare il comma III di ambedue gli articoli, ove si legge che “Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree sciabili attrezzate è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1”).
L'art. 4 c. 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, ed in ciò sta la seconda differenza rispetto all'art. 15, co. 3, del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40, stabilisce peraltro che “Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Chiaramente la ragione di una tale enunciazione all'interno della legge 24 dicembre 2003, n. 363 risiedeva nel fatto che la normativa si inseriva in un contesto legislativo non precedentemente regolamentato, mentre il d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40 rappresenta l'aggiornamento di una disciplina già normata.
Detto altrimenti, mentre al momento dell'entrata in vigore della normativa del 2003 potevano esservi soggetti autorizzati alla gestione delle aree sciabili attrezzate ma non assicurati per la RCT, al 1° gennaio 2022 ciò non è apparso possibile al Legislatore in considerazione della sussistenza dell'obbligo sin dall'anno 2003. Tuttavia, come sopra precisato, l'art. 15 in discorso estende l'obbligo assicurativo ai gestori delle aree dedicate allo sci di fondo, con il che sarebbe stato opportuno ripetere anche all'interno della nuova normativa una previsione consimile a quella di cui all'art. 4, c. 3, della precedente normativa. Riassumendo, sia i gestori delle aree sciabili attrezzate che quelli delle aree dedicate allo sci di fondo sono quindi obbligati a dotarsi di una idonea copertura RCT.
Dal punto di vista pratico, peraltro, ciò non implicherà necessariamente un vantaggio per il danneggiato, posto che, nell'ambito del contenzioso dallo stesso instaurato per ottenere il risarcimento, la Compagnia chiamata in garanzia dal gestore dell'area ben potrebbe eccepire la non operatività della garanzia assicurativa nella singola fattispecie. In tal caso, nel quale in ipotesi di confermata inoperatività della garanzia dovrà rispondere direttamente il gestore dell'area con il proprio patrimonio (che nei fatti potrebbe anche essere incapiente), l'onere di dimostrare i limiti spaziali e temporali della copertura in discorso sarà a carico del gestore stesso. A tale proposito la giurisprudenza è difatti chiara nell'affermare che colui che chiama in giudizio la propria impresa di assicurazione è tenuto a provare la validità, l'operatività ed i limiti delle garanzie che si assumono prestate dall'ente assicuratore.
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