L'adozione del disabile interdetto è possibile purché vi sia il consenso del legale rappresentante
09 Febbraio 2022
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 3462 depositata il 03 febbraio 2022. Il fatto. La Corte d'Appello adita confermava con sentenza la decisione del Tribunale territorialmente competente reiettiva della richiesta avanzata da un soggetto intenzionato ad adottare la sorella interdetta. Nello specifico, la Corte opinava che l'adottante, trovandosi in stato di interdizione giudiziale, fosse impossibilitata ad esprimere il consenso, previsto dall'art. 296 c.c., costituente un presupposto necessario e personalissimo dell'adozione. Il legale rappresentante dell'interdetto, proprio in ragione della natura personalissima del diritto, non poteva, quindi, ritenersi ammesso a prestare il consenso in luogo dell'interdetto medesimo. Secondo il Collegio, infatti, la normativa vigente in materia escludeva qualunque giuridica rilevanza allo scopo dell'adozione, né nella specie, potevano essere invocati i principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di assenso ex art. 297 c.c. Avverso la predetta sentenza l'adottante proponeva ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. Diritto. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi di ricorso proposti dal ricorrente e congiuntamente analizzati, sulla scorta dei quali quanto alla persona dell'adottando, la rigorosa esclusione della capacità dell'interdetto giudiziale può ritenersi suscettibile di un parziale ripensamento, proprio nell'intento di proseguire nell'indirizzo interpretativo evolutivo meno rigido dell'istituto in questione (passato in rassegna nell'ambito della pronuncia in commento) e dunque di privilegiarne la “valenza solidaristica” il tutto anche alla stregua della disciplina desumibile dagli artt. 1 e 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità ratificata con la l. n. 18/2009. Basti pensare, prosegue la Corte, ai casi in cui l'adottante già interviene a dotare di una veste formale la sostanza di rapporti familiari di fatto consolidatisi nel tempo, per compiere l'ulteriore passo volto a consentire l'utilizzo del medesimo strumento anche ai fini di assistenza e di cura di un soggetto incapace, pure nei casi in cui l'adottando sia legato all'adottante da un vincolo di parentela, beninteso diverso dalla discendenza diretta. Proprio per fattispecie come queste è tutt'altro che irragionevole rinvenire l'autentica e prevalente ragione di conservazione della norma del codice (art. 312 c.c.) che ancora attribuisce al giudice un controllo inteso a verificare l'effettiva convenienza dell'adozione per l'adottando, al fine di rimuovere l'ostacolo costituito dall'incapacità di questi di prestare personalmente il proprio consenso. Ne consegue, pertanto che, un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 296 e 311, comma 1, c.c., consente al soggetto maggiorenne, che si trovi in stato di interdizione giudiziale, di manifestare il proprio consenso all'adozione per il tramite del suo rappresentante legale, trattandosi di atto personalissimo che, peraltro, non gli è espressamente vietato (cfr. artt. 85,183,591 c.c.). Pertanto, conclude il Collegio di legittimità, per quanto concerne l'adottando, ed alla luce di un'opzione ermeneutica evolutiva meno rigida dell'istituto dell'adozione delle persone maggiori di età, volta a privilegiarne la “valenza solidaristica”, l'interdizione giudiziale non deve costituire – per le medesime ragioni appena ricordate – un impedimento, di per sé, insormontabile alla pronuncia dell'adozione.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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