La stazione appaltante può attivare il soccorso istruttorio per l'integrazione della documentazione dell’aggiudicatario a comprova dei requisiti dichiarati

11 Febbraio 2022

Il soccorso istruttorio è espressione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione esigibile nel procedimento amministrativo, non costituendo pertanto una facoltà, bensì un doveroso modus procedendi, volto a superare inutili formalismi, in nome del principio del favor partecipationis e della semplificazione. L'operatività dell'istituto può tuttavia essere limitata ex ante mediante l'introduzione di specifiche disposizione nella lex specialis di gara, dovendo infatti ritenersi inoperante in caso di omissioni di documenti o di inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla stazione appaltante.

Il caso. Una stazione appaltante ha bandito una procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di telemonitoraggio dei pazienti affetti da Covid-19.

Il disciplinare di gara prevedeva, in particolare, l'obbligo per l'aggiudicataria di trasmettere la documentazione a comprova dei requisiti autocertificati, entro dieci giorni dalla richiesta dell'amministrazione.

Nel rispetto di tale previsione il concorrente risultato aggiudicatario ha quindi inviato, entro i termini previsti, la documentazione utile alla comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale.

Successivamente alla ricezione e all'analisi di detta documentazione, la stazione appaltante ha ritenuto necessario chiedere, mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, un'integrazione della stessa in quanto carente delle certificazioni di buona esecuzione dei servizi.

A tal fine l'amministrazione ha concesso all'operatore economico un nuovo termine perentorio di dieci giorni.

Per tale ragione un'impresa concorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione lamentando, in particolare, che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, per non aver inviato la documentazione entro dieci giorni dalla prima richiesta.

La decisione. In via preliminare il Tar ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il soccorso istruttorio è espressione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione esigibile nel procedimento amministrativo, non costituendo pertanto una facoltà, bensì un doveroso modus procedendi, volto a superare inutili formalismi, in nome del principio del ;favor partecipationis e della semplificazione, rappresentando quindi un'applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall'

art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241

, che impone all'Amministrazione di accertare l'esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o dal bando di gara (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 10 novembre 2020, n. 709)” precisando tuttavia che il ricorso a detto istituto è inoperante sia in caso di carenza radicale di un elemento essenziale dell'offerta che laddove, nella lex specialis di gara, la stazione appaltante abbia richiesto – a pena di esclusione – la produzione di determinati documenti o l'esecuzione di specifici adempimenti procedimentali.

Ciò chiarito, il Collegio ha osservato che, nel caso di specie, il disciplinare di gara non prevedeva l'esclusione del concorrente in caso di mancata produzione dei certificati di buona esecuzione dei servizi né un termine perentorio per la loro produzione. La lex specialis contemplava piuttosto la facoltà per la stazione appaltante “di invitare gli operatori economici ad integrare i certificati richiesti”.

In ragione di quanto sopra, il Tar ha ritenuto legittima l'attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante e pertanto giudicato il ricorso infondato.