Sull’obbligo di motivazione della commissione di gara

11 Febbraio 2022

Una commissione di gara non ha l'obbligo di esplicitare analiticamente le ragioni per le quali non ritenga un fatto dichiarato da un concorrente incisivo sulla sua moralità professionale. Tali ragioni possono, difatti, desumersi anche implicitamente o per fatti concludenti, quali l'ammissione alla gara. Tale regola subisce un'eccezione nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi dal motivare esplicitamente la valutazione dell'impresa come affidabile.

Il caso. Una stazione appaltante ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di tele-monitoraggio dei pazienti affetti da Covid-19.

Il provvedimento di aggiudicazione è stato impugnato dal gestore uscente del servizio, il quale ha ritenuto che l'impresa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

Nello specifico, il ricorrente ha censurato l'operato della stazione appaltante in quanto quest'ultima non si sarebbe pronunciata, con un'adeguata motivazione, sulla rilevanza di alcuni provvedimenti di risoluzione contrattuale di cui era stata destinataria l'impresa aggiudicataria.

La decisione. Il Tar ha innanzitutto osservato che l'impresa aggiudicataria ha espressamente dichiarato le risoluzioni contrattuali e che le stesse sono state oggetto di apposita valutazione dalla stazione appaltante, come emerge dal contenuto dei verbali di gara.

Sul punto, il Collegio ha richiamato una recente pronuncia del Consiglio di Stato secondo cui “ove una commissione di gara non ritenga il fatto dichiarato dal concorrente incisivo sulla sua moralità professionale, non è tenuta ad esplicitare in maniera analitica le ragioni del suo convincimento, potendo la motivazione di non gravità risultare anche implicitamente o per facta concludentia”, ossia anche con l'ammissione alla gara (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2020, n. 6530).

Tale regola subisce un'eccezione soltanto “nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l'impresa come affidabile” (Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2021, n. 1500).

Nel caso di specie il Collegio ha tuttavia ritenuto quest'ultimo principio inapplicabile “non avendo la ricorrente dimostrato che i fatti in cui è incorsa la controinteressata siano connotati da una particolare rilevanza”.

Al contrario, ad avviso del Tar, sussistono elementi (quali gli accordi transattivi stipulati successivamente alle risoluzioni contrattuali) che depongono chiaramente “per la non manifesta irragionevolezza delle valutazioni formulate dalla stazione appaltante, considerato in particolare che la pendenza del giudizio, avente ad oggetto la contestazione di una risoluzione contrattuale, non giustifica l'esclusione del concorrente” (in tal senso anche TAR Veneto, sez. I, 7 gennaio 2019, n. 23). Analoghe considerazioni valgono per le penali contrattuali relative a contratti che risultano attualmente in corso di esecuzione e per le indagini penali cui “non ha fatto seguito alcun provvedimento di rinvio a giudizio”.

In ragione di quanto sopra, il Tar ha ritenuto legittimo il comportamento tenuto dalla stazione appaltante e pertanto giudicato il ricorso infondato.

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