PAT: le carenze formali del deposito integrano potenziali cause di irricevibilità o inammissibilità del ricorso?

Redazione scientifica
14 Febbraio 2022

Il TAR Lazio ha chiarito se le carenze formali (come il modulo di iscrizione privo del ricorso introduttivo e della procura alle liti) possano integrare o meno delle potenziali cause di irricevibilità/inammissibilità del ricorso per mancato rispetto delle norme tecnico operative del processo amministrativo telematico.

Il TAR Lazio, adito da una società esclusa da un bando, ha rilevato che il deposito effettuato dalla ricorrente recava un modulo di iscrizione vuoto, privo sia del ricorso introduttivo (allegato in copia scannerizzata alla PEC di notifica dell'atto) che della procura alle liti.

Alla luce di questo, il Tribunale Amministrativo Regionale ha richiamato l'art. 9, comma 1, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), ai sensi del quale "salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD".
Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, D.P.C.M., inoltre,la procura alle liti è autenticata dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale" e "nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale".

Ritenuto che le carenze formali sopra evidenziate integrano potenziali cause di irricevibilità/inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 136 comma 2-bis c.p.a. per mancato rispetto delle norme tecnico operative del processo amministrativo telematico, il TAR ha assegnato alla parte ricorrente (art. 73, comma 3, c.p.a.) il termine di 15 giorni per il deposito di note difensive sulla questione di irricevibilità/inammissibilità rilevata d'ufficio.