Deposito del ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento di un credito assistito da fattura elettronica

Luca Sileni
Nicola Gargano
11 Febbraio 2022

Devo depositare un ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento di un credito assistito da fattura elettronica. Per fornire la prova scritta del credito è ancora necessario allegare l'estratto autentico delle scritture contabili?

Devo depositare un ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento di un credito assistito da fattura elettronica. Per fornire la prova scritta del credito è ancora necessario allegare l'estratto autentico delle scritture contabili?

La risposta al quesito deve partire dall'analisi degli artt. 633 e 634 c.p.c., alla luce delle nuove modalità di tenuta delle scritture contabili e delle funzionalità della fatturazione in forma elettronica.

L'art. 634 c.p.c., nello specificare quali siano le prove scritte idonee alla concessione del decreto ingiuntivo prevede che “per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, si considerano altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.

Alla luce della norma de qua, ci si è chiesti — dapprima in dottrina e poi in giurisprudenza — se, con l'avvento della fatturazione elettronica anche tra privati, fosse ancora necessaria la produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili.

Laddove si propenda per un'applicazione letterale della suddetta norma non vi è spazio per dubbio alcuno e non si può che giungere alla conclusione di ritenere l'estratto autentico delle scritture contabili come requisito ancora indispensabile per l'ottenimento del decreto ingiuntivo.

La recente giurisprudenza, però, si è divisa sul punto: da un lato affermando che la fattura elettronica sic et simpliciter, purché prodotta sotto forma di duplicato informatico e quindi nel suo formato originale .xml, possa considerarsi titolo idoneo all'emissione di decreto ingiuntivo (in tal senso cfr. Trib. Verona, 29 novembre 2019); dall'altro ritenendo che la semplice fattura elettronica non sia in grado di soddisfare da sola il requisito della prova scritta di cui all'art. 633, a meno che non sia accompagnata dall'estratto autentico notarile richiesto dall'art. 634, comma 2, c.p.c. (in tal senso cfr. Trib. Vicenza, 25 ottobre 2019 e Trib. Padova, 25 maggio 2020).
È interessante notare come la giurisprudenza veronese ritenga che non il duplicato informato della fattura elettronica (che come noto è assimilabile in tutto e per tutto ad un originale) sia elemento sufficiente per l'emissione del decreto, ma abbia ulteriormente sottolineato come, tale documento, subisca un previo vaglio da parte dell'amministrazione finanziaria attraverso il così detto SDI (Sistema Di Interscambio), sistema tramite il quale la fattura emessa viene poi recapitata al destinatario.

Occorre inoltre considerare che l'art. 1, comma 3-ter, d.lgs. n. 127/2015, prevede espressamente che i soggetti obbligati ad emettere in via esclusiva fattura elettronica, proprio in virtù dell'utilizzo del Sistema Di Interscambio, siano esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 d.P.R. n. 633/1972, cosicché — per tali soggetti — non potrà che ritenersi essere venuto meno la tenuta obbligatoria di tali registri.

Alla luce di ciò, il requisito di cui all'art. 634, comma 2, c.p.c., rischierebbe di divenire impossibile da soddisfare. In tali è evidente che l'applicazione pedissequa della suddetta norma si tradurrebbe in denegata giustizia, con chiara violazione anche dell'art. 111 Cost. Verificandosi tale ultima ipotesi non si potrà che allegare la sola fattura elettronica e non anche scritture contabili autenticate dal notaio, che non esistono; si consiglia però di motivare adeguatamente la produzione documentale nelle premesse del ricorso.

Ai fini della prova del credito fatto valere si raccomanda di allegare, come requisito minimo, il duplicato informatico della fattura e, se esistenti (a seconda del canale scelto per la trasmissione), anche le ricevute PEC relative all'invio della fattura stessa che, nello specifico, saranno 3 (accettazione, consegna, ricevuta di consegna) in caso di fatturazione tra privati (così detta B2B) e 4 in caso di fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione (in questo caso verrà emessa un'ulteriore ricevuta con l'accettazione della fattura da parte della P.A.).

È inoltre opportuno produrre una copia di cortesia della fattura in formato PDF, al fine di facilitare la lettura da parte del giudice.

In linea generale, laddove si volesse tentare di seguire questa strada anche nel caso in cui il cliente sia in possesso delle scritture contabili, è bene verificare, se possibile, l'orientamento del Tribunale presso il quale verrà depositato il ricorso monitorio. Invero, la giurisprudenza di merito non mostra contrasti all'interno dei singoli uffici, sicché in questo caso può essere fatta un'utile verifica preliminare onde evitare successive richieste di integrazione documentale.

(Fonte: N. Gargano, L. Sileni, G. Vitrani, 100 e più casi pratici di procedure telematiche, 2021, Giuffrè Francis Lefebvre)

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