Spese straordinarie per i figli: decorrenza e qualificazione

Marta Rovacchi
11 Febbraio 2022

La Corte di Cassazione torna sulla questione della qualificazione delle spese straordinarie: quali sono? E quando sorge il diritto al rimborso del coniuge anticipatario?
Massima

In tema di mantenimento della prole devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.

Il caso

La moglie agisce presso il Tribunale di Caltagirone per l'accoglimento della domanda di rimborso da parte dell'ex coniuge, da cui è divorziata, di € 32.229,84 a titolo di spese straordinarie sostenute tra il 2005 ed il 2015 a favore della prole.

Il Giudice di primo grado, tuttavia, accoglie solo parzialmente la domanda quantificando il dovuto a tale titolo in € 3.025,57.

L'ex moglie propone dunque appello avverso della sentenza avanti la Corte distrettuale di Catania la quale, nel 2018, accoglie altrettanto parzialmente il gravame condannando il convenuto al pagamento della somma di € 23.718,32.

Contro la decisione l'ex marito ricorre in Cassazione.

La questione

Le questioni oggetto della decisione in esame, sempre più attuali e foriere di elevata conflittualità, sono sostanzialmente due: la decorrenza della legittimità della richiesta del rimborso da parte dell'anticipatario e la qualificazione delle spese straordinarie a favore della prole.

Le soluzioni giuridiche

Per quanto concerne il primo punto, l'impugnata sentenza della Corte di Appello di Catania osservava che il titolo che assumeva rilievo ai fini del mantenimento dei figli era costituito dalla sentenza di divorzio pronunciata dalla stessa Corte il 2.7.2012, resa all'esito del giudizio di primo grado introdotto il 18.6.2008, che regolava il mantenimento della prole da quella data.

Ciò giustifica, a quanto pare, il parziale accoglimento da parte del giudice del gravame, dell'appello avanzato dalla madre sotto il profilo quantitativo del calcolo relativo al dovuto rimborso a titolo di spese straordinarie.

Tuttavia, l'aspetto più interessante dell'esame effettuato dalla Suprema Corte nell'ordinanza qui esaminata, riguarda il secondo aspetto, ovvero la qualificazione delle spese straordinarie.

La Corte di Appello di Catania, infatti, nella sua pronuncia ha osservato che nella sentenza di primo grado era indicato che nelle spese straordinarie, da suddividersi nella misura del 50% tra i genitori, non dovessero intendersi incluse solo le spese mediche e scolastiche, bensì tutte quelle spese che si fossero rese necessarie nell'interesse dei figli, quali, in particolare, quelle di istruzione che potevano considerarsi imponderabili e di significativa rilevanza rispetto all'assegno di mantenimento ordinario.

L'inclusione forfettaria nell'assegno ordinario avrebbe, invero, alterato il principio di proporzionalità e costretto la madre a far fronte alle suddette esigenze della prole da sola, costringendo altresì i figli a privarsi di altri indispensabili apporti.

In virtù di questo principio, la Corte d'Appello di Catania, nella sentenza impugnata in Cassazione dal padre, ha considerato straordinarie, per la loro rilevanza e imponderabilità, le tasse universitarie e le spese di locazione dell'alloggio per studenti.

Veniamo dunque, ai motivi per i quali l'ex marito è ricorso in Cassazione avverso la citata sentenza della corte distrettuale catanese.

Il ricorrente rileva che la Corte di Catania, in virtù delle nuove esigenze economiche dei figli, aveva aumentato l'assegno di mantenimento ordinario da 500 a 700 euro mensili a carico del padre, ritenendo che l'iscrizione all'università della figlia e lo svolgimento del tirocinio del figlio costituissero valide ragioni per l'aumento dell'assegno di mantenimento.

In questo modo, la Corte, a detta dell'istante, non avrebbe attribuito ai suddetti importi natura di spesa straordinaria.

Il secondo motivo addotto dal ricorrente riguarda il rigetto da parte della Corte distrettuale della contestazione dallo stesso avanzata circa il dovere di concordare le spese relative alla scelta del percorso di studi e i costi connessi all'università.

Lamenta, quindi, il padre che le scelte riguardo i figli, ancorchè maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti vadano concordate e che la parte che ne richiede il rimborso debba provare di avere preventivamente consultato l'altro genitore: circostanza non avvenuta nel caso di specie.

La Corte ritiene fondato il primo motivo del ricorso. Richiamando costante giurisprudenza di legittimità, sottolinea che devono intendersi spese straordinarie a favore della prole quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.

Conseguentemente, la loro inclusione in via forfettaria nell'assegno ordinario mensile dovuto da parte di un genitore, può violare il principio di proporzionalità (art 337-ter comma 4, c.c.) e quello della adeguatezza del mantenimento, oltre creare pregiudizio alla prole, che potrebbe in questo modo vedersi privata di cure necessarie o altri essenziali apporti, dal momento che un solo genitore rischierebbe di non avere le possibilità economiche per far fronte alle suddette esigenze con il solo assegno cumulativo.

Tuttavia, a ben vedere, l'impugnata sentenza della Corte d'Appello di Catania ha giustificato il disposto aumento dell'assegno di mantenimento ordinario da 500 a 700 euro mensili a favore della madre in virtù delle maggiori esigenze dei figli, dal momento che la figlia femmina era studentessa universitaria a Catania ed il maschio svolgeva tirocinio professionale, ovvero attività non retribuita.

Da questa premessa la Suprema Corte deduce che gli esborsi relativi alle suddette condizioni non rivestono la caratteristica di imprevedibilità o imponderabilità tali da potersi considerare quali somme che esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.

Per questa ragione, la critica mossa dalla Suprema Corte alla sentenza dei giudici catanesi è quella di non avere verificato, né precisato, alla luce dell'incremento dell'assegno di mantenimento, se e quali voci di spesa sostenute dalla madre prima dell'inizio del giudizio di divorzio fossero da considerarsi o meno spese straordinarie nel senso sopra descritto.

Viene, dunque, accolto il ricorso (il secondo motivo di impugnazione viene considerato assorbito) e rinviato il giudizio alla Corte di Appello di Catania.

Osservazioni

La pronuncia in esame pone l'annosa questione della qualificazione e, conseguentemente, della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie riguardo i figli che, come noto, genera sempre più occasioni di conflitto tra i genitori.

Il primo dato che emerge dal testo della sentenza della Suprema Corte, è la basilare importanza di ottenere l'emissione di chiari e dettagliati provvedimenti in merito da parte degli organi giudicanti.

D'altra parte, non rinvenendosi, a livello normativo, la distinzione tra spese

ordinarie e straordinarie, è noto che la giurisprudenza è intervenuta nel corso degli anni ad introdurre tale distinzione per salvaguardare l'interesse materiale dei figli in modo tale che il contributo cui sono chiamati i genitori garantisca agli stessi sia la soddisfazione dei loro bisogni ordinari sia le loro esigenze di carattere straordinario.

Alla consolidata interpretazione della giurisprudenza, citata anche dalla sentenza in esame, che definisce straordinarie le spese connotate dal carattere di imprevedibilità ed imponderabilità, si aggiunge l'ordinanza della Suprema Corte n. 379/2021 che ha formulato il principio di diritto secondo il quale, in materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il figlio, occorre distinguere in via sostanziale:

a) gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, nel costante e prevedibile ripetersi nel corso del tempo, vanno ad integrare l'assegno di mantenimento ordinario stabilito in via di forfettazione dal giudice o consensualmente determinato dai genitori;

b) le spese che per la loro imprevedibilità e rilevanza nel loro ammontare, non assumendo i caratteri dell'ordinarietà tali da potere essere compresi nell'assegno ordinario di mantenimento, richiedono per la loro azionabilità una autonoma azione di accertamento in cui dovranno convergere il rispetto dell'adeguatezza dell'esborso alle esigenze del figlio e quello della proporzionalità alle capacità reddituali ed economiche dei genitori.

Sulla base di queste brevi osservazioni, dunque, si ritiene che o l'assegno ordinario cumulativo disposto a favore del genitore collocatario dei figli, se ipotizzato comprensivo di tutte quelle spese considerate routinarie anche in un lasso temporale lungo, sia in grado d fornire al genitore stesso un budget adeguato ad esse, oppure, a fronte di un assegno esiguo e minimo, si deve chiarire esattamente quali spese (cd straordinarie e/o extra assegno) ed in quale percentuale siano poste a carico a carico del genitore non collocatario.

A parere di chi scrive ed in virtù delle considerazioni fino ad ora svolte, è fondamentale stabilire se le spese universitarie della figlia e quelle dettate dalle esigenze economiche del praticantato del figlio siano da considerarsi o meno spese straordinarie: dal momento che tali non parrebbero dal tenore della sentenza d' Appello, allora andrebbe valutato se l'incremento di € 200,00 complessivi per entrambi i figli, è stato correttamente calcolato sulla base del principio della prevedibilità in modo da “esattamente” potere essere considerato rientrante nel “budget-mantenimento” a favore del genitore collocatario.

E sul punto, la scrivente ha qualche perplessità, anche nella misura in cui la costante giurisprudenza, laddove giustifica l'incremento dell'importo dell'assegno di mantenimento ordinario in virtù delle aumentate esigenze dei figli, generalmente non si riferisce a quelle legate specificamente agli studi o alla formazione professionali, ma alle normali e presunte esigenze di vita legate all'età “sociale”.

Nonostante le legittime e fondate critiche ai Protocolli sulle spese straordinarie adottati da gran parte dei Tribunali Italiani, non si può non sottovalutare quanto, in concreto, la qualificazione e la distinzione delle spese ordinarie e straordinarie fornita dagli stessi, costituisca uno strumento chiarificatore e preventivamente deflattivo.

Restando inteso che il Giudice dovrà mantenere comunque sempre la sua discrezionalità nel definire la controversia circa la qualificazione delle spese di fronte a motivate e comprovate circostanze e richieste che comportino, per l'adozione di provvedimenti equi e “cuciti” sul caso di specie, disposizioni che ben si possono discostare dal protocollo vigente presso quel tribunale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.