Redazione Scientifica
15 Febbraio 2022

Il fondamento della causa di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, precedentemente normata dall'art. 84 comma 4 del previgente Codice dei contratti pubblici...

Il fondamento della causa di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, precedentemente normata dall'art. 84 comma 4 del previgente Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006, dettata in relazione alla commissione di gara, va rinvenuto nell'esigenza di una rigida separazione tra la fase di preparazione della documentazione di gara e quella di valutazione delle offerte in essa presentate, a garanzia della neutralità del giudizio e in coerenza con le cause di incompatibilità dei componenti degli organi amministrativi.

Detta ratio è dunque quella per cui chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della commissione, costituendo il principio di separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto delle parti a una decisione adottata da un organo terzo e imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l'hanno preceduta.

In altre parole, il rimedio è volto a evitare la partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti, interni o esterni, alla stazione appaltante che abbiano avuto un ruolo significativo, tecnico o ammnistrativo, nella predisposizione degli atti di gara (Cons. Stato, Ad. plen., 7 maggio 2013, n. 13; V, 17 aprile 2020, n. 2471; 5 novembre 2019, n. 7557; 27 febbraio 2019, n. 1387).

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