Nuova aggiudicazione in esecuzione della sentenza di primo grado e canone del c.d. effetto espansivo esterno

Redazione Scientifica
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15 Febbraio 2022

In via di principio e per consolidato intendimento, a fronte di una nuova aggiudicazione disposta a seguito della pronuncia di primo grado non sospesa ...

In via di principio e per consolidato intendimento, a fronte di una nuova aggiudicazione disposta a seguito della pronuncia di primo grado non sospesa e in testuale esecuzione di quest'ultima, il canone del c.d. effetto espansivo esterno della riforma della sentenza appellata (posto in tema di impugnazioni, dall'art. 336, comma 2, cod. proc. civ., secondo il quale “la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata” e pacificamente applicabile al processo amministrativo, in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39 cod. proc. amm.) importa che l'accoglimento dell'appello implichi l'automatica caducazione della aggiudicazione medio tempore disposta in esecuzione della sentenza esecutiva del giudice di prime cure (da ultimo, in termini, Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2021, n. 8358; Id., sez. V, 25 marzo 2021, n. 2527; Id., sez. VI, 13 ottobre 2021, n. 6891).

Nondimeno, la portata dell'effetto espansivo esterno è correlata alla concreta portata del giudicato, sicché:

a) per un verso, non opera le quante volte la nuova determinazione amministrativa non appaia assunta in termini di formale (e, come tale, doverosa e vincolata) esecuzione della sentenza di prime cure, ma appaia il frutto di una autonoma decisione, frutto di un rinnovato apprezzamento degli interessi in gioco, di un ulteriore ed autonomo procedimento istruttorio e di una diversa e specifica valutazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2016, n. 4182);

b) per altro verso, si attiva con esclusivo riguardo ai c.d. limiti oggettivi del giudicato, senza poter con ciò incidere su ragioni di fatto e di diritto non rimesse al giudice dell'impugnazione, estranee, come tali, alla materia del contendere ed emerse solo nella nuova vicenda procedimentale (e ciò per l'evidente motivo che su tali profili, in assenza di impugnazione, non si sia potuto formare un giudicato che possa imporsi all'amministrazione: cfr. art. 112 cod. proc. civ.).