Minore nato all'estero da GPA: il Tribunale di Milano dice sì al riconoscimento della doppia paternità con trascrizione integrale dell'atto di nascita
15 Febbraio 2022
Massima
Anche in assenza di una legge specifica del Parlamento, è ammessa la trascrizione integrale dell'atto di nascita straniero, di un minore nato all'estero a seguito di gestazione per altri (GPA), con l'indicazione del padre quale ulteriore genitore “intenzionale”, stante la necessità di tutelare in maniera adeguata gli interessi del bambino. La sentenza di adozione con effetti legittimanti pronunciata all'estero può essere trascritta in Italia esclusivamente come sentenza ai sensi dell'art. 44 e ss. l. 184/1983, nel caso in cui il minore con il quale va costituito il rapporto di filiazione sia nato a seguito di un percorso di gestazione per altri. Il caso
A seguito del rifiuto manifestato dall'Ufficiale dello Stato Civile di Milano di accogliere l'istanza presentata da Tizio e Caio volta a ottenere la trascrizione integrale dell'atto di nascita del loro figlio minore – nato negli Stati Uniti a seguito di un percorso di GPA (gestazione per altri) – recante l'indicazione di entrambi i padri, Tizio e Caio hanno proposto ricorso al Tribunale di Milano chiedendo di: i) ordinare, in via cautelare d'urgenza, al Sindaco del Comune di Milano, quale ufficiale dello stato civile, di trascrivere nei registri dello stato civile l'atto di nascita del minore; ii) confermare la pronuncia cautelare previamente emessa; iii) accertare l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di Milano. Dopo l'apposizione del visto da parte del Pubblico Ministero, il Tribunale, con decreto del 16 ottobre 2020, ha sospeso il procedimento in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale che nel frattempo era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni in materia di gestazione per altri e riconoscimento degli atti di nascita e provvedimenti di filiazione esteri emessi all'esito di tale percorso. Con ricorso in riassunzione del 16 giugno 2020, i ricorrenti, anche sulla scorta dell'intervenuta sentenza n. 33/2021 della Corte Costituzionale, hanno insistito nel ricorso dando atto di aver, nel frattempo, ottenuto la trascrizione, ai sensi dell'art. 44 e ss., l. 184/1983, della sentenza di adozione piena straniera emessa dalla Corte della Florida in favore di Caio, in qualità di genitore “intenzionale” non biologico e hanno chiesto: i) in via principale, di accertare l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'ufficiale di stato civile, nonché di ordinare al sindaco del comune di Milano di procedere alla trascrizione integrale dell'atto di nascita estero; ii) in via subordinata, di accertare l'illegittimità della trascrizione, nel registro degli atti di nascita, della sentenza di adozione straniera come adozione in casi particolari e di ordinare al sindaco di rettificare la trascrizione della sentenza, così da produrre gli effetti di un'adozione legittimante, con successiva rettifica della relativa annotazione sull'atto di nascita. Con pronuncia del 23 settembre 2021 il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso e ha ordinato all'ufficiale dello stato civile del Comune di Milano di trascrivere integralmente nei registri dello stato civile l'atto di nascita del minore, con indicazione di entrambi i papà. La questione
Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del rifiuto dell'ufficiale di stato civile di accogliere la richiesta di trascrizione integrale dell'atto di nascita straniero, con riferimento alla possibilità di indicare quale genitore anche il padre “intenzionale”, nonché sulla legittimità della trascrizione della sentenza di adozione straniera come adozione in casi particolari, invece che come adozione piena, il Tribunale di Milano ha osservato come, trattandosi di una filiazione derivante da gestazione per altri, non sia possibile riconoscere l'adozione straniera come adozione legittimante e ha, pertanto, ordinato al sindaco di Milano di procedere con la trascrizione integrale dell'atto di nascita, quale unico strumento per tutelare pienamente l'interesse del minore. Le soluzioni giuridiche
Ai fini della valutazione della fattispecie in esame, il Tribunale milanese ha effettuato un'analisidelle recenti pronunce più rilevanti in materia soffermandosi, in particolare, sui principi già enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con pronuncia n. 12193/2019 ha stabilito che non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero da GPA (gestazione per altri) e il genitore non collegato allo stesso da un vincolo genetico. Tale riconoscimento, infatti, troverebbe ostacolo nel divieto previsto dall'art. 12, comma 6, l. 40/2004, qualificabile come principio di ordine pubblico posto a tutela di altri valori considerati essenziali nell'ordinamento, quali l'interesse alla verità biologica e la tutela della dignità della donna. Tali principi sono stati considerati dalla Cassazione prevalenti rispetto al diritto del nato alla conservazione dello status filiationis legittimamente acquisito all'estero. I giudici milanesi hanno, poi, fatto riferimento al parere della CEDU pubblicato il 10 aprile 2019, su sollecitazione della Court de Cassation francese, con il quale ha evidenziato come il rispetto della vita privata del minore, con riferimento al riconoscimento del legame di filiazione, in assenza di vincolo biologico, non si concretizzi necessariamente con la trascrizione dell'atto di nascita straniero nei registri dello stato civile, risultando sufficienti anche altre modalità di riconoscimento di tale legame, purché venga assicurata una procedura tempestiva e efficace, che possa così salvaguardare la relazione tra il minore e chi lo ha voluto mettere al mondo. Un ulteriore richiamo è stato alla sentenza n. 8325/2020 della Suprema Corte di Cassazione che ha ritenuto come l'orientamento giurisprudenziale inaugurato con la pronuncia delle Sezioni Unite 12193/2019 sia palesemente in contrasto con i diritti inviolabili del minore, così come tutelati dalla Costituzione, nonché dalle convenzioni internazionali e dalla legislazione europea, nella parte in cui non consente di trascrivere un atto di nascita legalmente costituito all'estero, relativo a un bambino nato mediante GPA nella parte in cui attesta la filiazione rispetto al genitore intenzionale. Da ultimo, il tribunale di primo grado si è soffermato sulla sentenza della Corte Costituzionale 33/2021 che ritenendo come lo strumento dell'adozione in casi particolari non sia assolutamente idoneo né rapido e vada considerato, pertanto, incompatibile con i principi costituzionali desumibili dagli articoli 2 e 30 della Costituzionale e con l'art. 8 della CEDU, ha ammonito il legislatore sollecitandolo a introdurre una nuova disciplina che tuteli in maniera adeguata i diritti del minore nato da maternità surrogata. Dopo aver ricostruito l'orientamento giurisprudenziale in materia, il tribunale ambrosiano ha sottolineato come non sia ammissibile condizionare la tutela dei diritti del minore alla decisione del legislatore di regolamentare tali fattispecie al fine di riconoscere il legame giuridico di fatto esistente tra il bambino e coloro i quali ne hanno voluto la nascita e si occupano di lui sotto tutti i profili, pur in assenza di un vincolo biologico e di come, pertanto, debba essere il giudice, in presenza di un vuoto legislativo, a ricercare la soluzione più idonea per garantire i diritti del minore, individuando, così, un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti. I giudici milanesi si sono, poi, soffermati sulla domanda subordinata proposta dai ricorrenti e volta ad accertare l'illegittimità della trascrizione della sentenza di adozione co-parentale quale adozione che produce in Italia gli effetti minori di cui all'adozione ai sensi dell'art. 44, l. 184/1983, nonché la conseguente illegittimità derivata dall'annotazione sull'atto di nascita del minore e sulla richiesta di rettifica. Infatti, dopo aver ottenuto l'atto di nascita recante l'indicazione sia del padre biologico, sia di quello intenzionale, la Corte della Florida ha emesso nei confronti del papà non biologico una sentenza di adozione della quale i ricorrenti hanno lamentato l'errata trascrizione come adozione in casi particolari, anziché come adozione piena. Nello specifico, il tribunale milanese ha evidenziato che se tale domanda subordinata fosse stata accolta, con riconoscimento dell'adozione straniera come adozione piena, sarebbe venuto meno l'interesse a ottenere la trascrizione integrale dell'atto di nascita. Non solo. I giudici di primo grado hanno, altresì, rilevato l'impossibilità giuridica di accogliere tale domanda, soprattutto sulla scorta del recente orientamento della Corte di Cassazione.Infatti, con sentenza 9006/2021, la suprema Corte ha evidenziato che se da un lato riconoscere gli effetti di una sentenza di adozione legittimante straniera emessa nei confronti di una coppia omo-affettiva non è in contrasto con i principi di ordine pubblico internazionale, lo stesso non può dirsi nel caso in cui il minore sia nato a seguito di un accordo di surrogazione di maternità, ipotesi in cui tale trascrizione va esclusa in quanto in contrasto con l'ordine pubblico. È, dunque, sulla scorta di tali principi che il tribunale lombardo ha ritenuto immodificabile l'attuale status adottivo del minore che risulta figlio biologico di Tizio e adottivo – secondo il modello dell'adozione ex art. 44 e ss. l. 184/1983 – di Caio, pur considerando tale situazione non pienamente tutelante per il bambino, come del resto sottolineato anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 33/2021, situazione che, secondo la ricostruzione del tribunale stesso, giustifica il persistere dell'interesse dei ricorrenti e del minore all'accoglimento della richiesta di trascrizione integrale dell'atto di nascita straniero. Infatti, nel caso di specie, a dover essere tutelato è l'interesse del minore, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8, l. 40/2004 (chi nasce da procreazione medicalmente assistita è figlio “legittimo” o riconosciuto della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere a tali tecniche), nonché del suo diritto di rimanere nel nucleo familiare nel quale è inserito sin dalla nascita così come del diritto di essere “mantenuto, istruito, educato e assistito moralmente”, ex art. 147 c.c., dai soggetti che egli considera di fatto i suoi genitori. Non solo. Nella fattispecie in questione va poi escluso, altresì, ogni sfruttamento o concreta lesione della dignità della gestante, aspetto che non può essere ritenuto prevalente rispetto alla tutela del nato. È, dunque, sulla base di tali osservazioni che il tribunale ha accolto il ricorso e ha ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di Milano di trascrivere integralmente nei registri dello stato civile l'atto di nascita del minore, con indicazione di entrambi i papà. Osservazioni
La pronuncia in esame si colloca nel trend del recente approccio giurisprudenziale inaugurato dalla Corte di Cassazione con decisione 8325/2020, seguito dalla Corte d'Appello di Firenze nel gennaio 2020, dalla Corte d'Appello di Bari nell'ottobre 2020 e dalle sentenze della Corte Costituzionale (32 e 33 del gennaio 2021) in base al quale viene riconfermata l'importanza di riconoscere lo status genitoriale acquisito in applicazione della legge straniera al minore nato a seguito di un percorso di gestazione per altri, stante la necessità di tutelare il suo diritto a vedere riconosciuta la propria identità personale e familiare anche in Italia, l'inadeguatezza dello strumento dell'adozione in casi particolari, inadatto a fornire piena tutela a tali situazioni, nonché l'avvenuta tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, inclusa la gestante. Su tale ultimo aspetto, in particolare, il tribunale di Milano ha evidenziato, anche sulla scorta della documentazione in atti relativa al percorso giurisdizionale seguito dai ricorrenti in Florida, come non vi sia stata alcuna concreta lesione della dignità della gestante che possa prevalere sul diritto del nato, condizione che la pronuncia delle Sezioni Unite 12193/2019 aveva, invece, ritenuto ostativa al riconoscimento del provvedimento giurisdizionale straniero, e come debba essere tutelato l'interesse del minore che dalla sua nascita è inserito nel nucleo familiare dei ricorrenti.
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