Cram down fiscale: conversione del voto negativo espresso dall’Agenzia delle Entrate in voto favorevole all’omologa del piano

La Redazione
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17 Febbraio 2022

Il Tribunale di S.M. Capua Vetere omologa un concordato preventivo proposto da una s.p.a convertendo il voto negativo espresso dall'Amministrazione finanziaria in voto favorevole e conteggiando, quindi, le classi composte da crediti fiscali o contributivi come favorevoli.

Il Tribunale di S.M. Capua Vetere omologa un concordato preventivo proposto da una s.p.a convertendo il voto negativo espresso dall'Amministrazione finanziaria in voto favorevole e conteggiando, quindi, le classi composte da crediti fiscali o contributivi come favorevoli.

La locuzione “mancanza di voto” di cui all'art. 180 l. fall., come modificato dal D. L. 125/2020 e dal D.L. 118/2021, a parere del Tribunale si riferisce sia al caso in cui l'Amministrazione finanziaria abbia votato in senso contrario sia all'ipotesi in cui non abbia espresso alcun voto, stante l'operatività della regola del silenzio-dissenso di cui all'art. 178 l.fall., purché il voto dell'amministrazione abbia carattere decisivo.

Quanto al carattere decisivo del voto, il Tribunale ritiene di aderire all'interpretazione secondo cui il voto negativo o il silenzio dell'amministrazione vada convertito in voto favorevole con la conseguenza che le classi composte da crediti fiscali o contributivi andranno conteggiate come favorevoli e il concordato omologato.

Inoltre, posta la prevalenza della funzione concorsuale della transazione fiscale, spetta al giudice fallimentare la competenza a decidere sulle controversie che vertono sui profili eminentemente concorsuali del trattamento dei crediti tributari; mentre ove il contenzioso abbia ad oggetto l'an e il quantum dei debiti fiscali la giurisdizione sull'impugnazione spetterà al giudice speciale dell'obbligazione tributaria.