È ammessa la modifica della composizione della Commissione giudicatrice in caso di pensionamento di uno dei componenti

Esper Tedeschi
17 Febbraio 2022

La disposizione contenuta nell'art. 77, comma 11, D.lgs. 50/2016 non può ritenersi espressione di un divieto assoluto di immodificabilità delle commissioni giudicatrici delle gare di appalto, ma essa - piuttosto - “risolve, alla luce del principio di economicità e di efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, il problema della possibilità per la commissione...
Abstract

La disposizione contenuta nell'art. 77, comma 11, D.lgs. 50/2016non può ritenersi espressione di un divieto assoluto di immodificabilità delle commissioni giudicatrici delle gare di appalto, ma essa - piuttosto - “risolve, alla luce del principio di economicità e di efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, il problema della possibilità per la commissione giudicatrice di una procedura di gara conclusasi con l'aggiudicazione annullata in sede giurisdizionale (ovvero in cui vi sia stato annullamento dell'esclusione di taluno concorrenti), e che, dunque, abbia già espresso la propria valutazione sulle offerte dei candidati, di poter procedere essa stessa al rinnovo degli atti di gara ovvero - è questo l'aspetto critico che il legislatore ha inteso dirimere - ripetere il suo giudizio sulle offerte in gara” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 dicembre 2020, n. 8299).

Il caso
Il caso. La controversia trae origine da una procedura di gara aperta per conclusione di convenzioni di durata quadriennale, aventi ad oggetto l'affidamento di 75 lotti separati per la fornitura di materiale medico occorrenti alle Aziende sanitarie regionali.

Al termine delle operazioni di gara, la terza classificata ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione. Parimenti, la seconda classificata ha proposto ricorso incidentale, lamentando l'illegittimità dell'ammissione della terza classificata e, comunque, l'aggiudicazione alla prima classificata.

La decisione del TAR Toscana

Il TAR Toscana adìto ha accolto il ricorso introduttivo, annullando in parte qua il verbale contenente le valutazioni dell'offerta tecnica oggetto di censura, assieme ai provvedimenti successivi adottati dalla stazione appaltante, e ha disposto che la commissione di gara svolgesse una nuova valutazione con riguardo ai parametri qualitativi rispetto ai quali è stata evidenziata l'illegittimità della motivazione, dei giudizi e dei punteggi attribuiti, dando puntuale applicazione ai principi sopra esposti.

In esecuzione della sentenza, la Stazione Appaltante ha effettuato una nuova valutazione con stravolgimento della precedente graduatoria (in particolare la precedente aggiudicataria finiva seconda e la seconda scalva in terza posizione, con nuova aggiudicazione all'originario secondo classificato).

Avverso il sopravvenuto provvedimento di aggiudicazione la – nuova – seconda classificata proponeva ricorso, deducendo, in particolare, la violazione dell'art. 77, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 – stante l'intervenuta modifica della commissione giudicatrice cui è stato affidato il rinnovo delle operazioni di valutazione – e l'illegittimità delle valutazioni, dei giudizi sintetici e dei punteggi a lei assegnati.

Tuttavia, il TAR ha rigettato il ricorso non solo ritenendo corretta la valutazione effettuata dalla Commissione ma – in via preliminare – dichiarando infondata la censura sulla modifica della composizione della Commissione giudicatrice.

Sulla modificabilità della composizione della Commissione giudicatrice

Il TAR Toscana ha in via preliminare rigettato il motivo relativo alla violazione dell'art. 77, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, a tenore del quale “in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione”.

Difatti, nel caso di specie, la modifica della composizione della commissione giudicatrice che ha proceduto al rinnovo delle operazioni valutative delle offerte tecniche si è resa necessaria per sostituire uno dei membri della commissione originaria che, nel frattempo, era stato collocato a riposo a riposo per pensionamento.

Pertanto, si deve ritenere che la Stazione Appaltante abbia legittimamente provveduto alla parziale modifica della commissione per far fronte alla sopravvenuta indisponibilità di uno dei commissari, per ragioni di tipo organizzativo indipendenti dalla sua volontà.

La disposizione contenuta nell'art. 77, comma 11 cit., infatti, non può ritenersi espressione di un divieto assoluto di immodificabilità delle commissioni giudicatrici delle gare di appalto, ma essa - piuttosto - “risolve, alla luce del principio di economicità e di efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, il problema della possibilità per la commissione giudicatrice di una procedura di gara conclusasi con l'aggiudicazione annullata in sede giurisdizionale (ovvero in cui vi sia stato annullamento dell'esclusione di taluno concorrenti), e che, dunque, abbia già espresso la propria valutazione sulle offerte dei candidati, di poter procedere essa stessa al rinnovo degli atti di gara ovvero - è questo l'aspetto critico che il legislatore ha inteso dirimere - ripetere il suo giudizio sulle offerte in gara” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 dicembre 2020, n. 8299).

I principi sopra evidenziati possono ritenersi salvaguardati e perseguiti anche nel caso in cui si proceda alla sostituzione di un membro della originaria commissione per indisponibilità sopravvenuta (morte, pensionamento etc.).

D'altra parte – evidenzia il TAR – la ricorrente non ha evidenziato specifici profili di incompatibilità o inadeguatezza del nuovo commissario, limitandosi a dedurre la formale violazione della norma sopra citata.

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