Le azioni di risarcimento utilizzabili dal trasportato su autoveicoli

Alberto Polotti di Zumaglia
17 Febbraio 2022

Richiamate le norme poste a favore del trasportato per l'azione che lo stesso può esercitare per il risarcimento del danno patito, ne vengono delineate le relative formalità, sono in seguito esaminate talune questioni sorte con riferimento al trasportato ed in particolare se allo stesso sia consentito o meno agire anche nei confronti di altro soggetto corresponsabile e del suo assicuratore.
Introduzione

Richiamate le norme poste a favore del trasportato per l'azione che lo stesso può esercitare per il risarcimento del danno patito ne vengono delineate le relative formalità, sono in seguito esaminate talune questioni sorte con riferimento al trasportato ed in particolare se allo stesso sia consentito o meno agire anche nei confronti di altro soggetto corresponsabile e del suo assicuratore. Viene quindi affrontata la questione della possibilità di applicazione o meno dell'art. 141 cod. ass. allorché manchi la presenza nel sinistro di più veicoli con esame delle opposte posizioni dalla giurisprudenza e conseguente esame delle argomentazioni che hanno portato al rinvio della questione alle Sezioni Unite. È infine esaminata l'ampiezza del fortuito quale eccepibile a sensi dell'art. 141 cod. ass. come delineato dalla più recente giurisprudenza.

Il risarcimento dei danni patiti dal trasportato su autoveicoli e le formalità per la proposizione della relativa azione

Il risarcimento dei danni patiti da un soggetto trasportato su di un autoveicolo ha posto svariate questioni conseguenti alle diverse possibilità che a tale soggetto sono offerte. Tanto consegue, in particolare, alla possibilità dell'implicazione di diverse norme con il conseguente utilizzo di azioni giudiziali con differenti caratteristiche.

Occorre anzitutto ricordare che per l'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private) il danno subito dal trasportato, salvo che il sinistro sia stato provocato da caso fortuito, è risarcito, entro il massimale minimo di legge, dall'assicurazione del veicolo a bordo del quale esso trasportato si trovava e ciò a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro.

Per ottenere il risarcimento del danno patito il trasportato deve adottare le formalità previste dall'art. 148 cod. ass. promuovendo la procedura di risarcimento regolamentata da detta norma, mentre l'azione giudiziale che dovesse eventualmente essere instaurata sarà soggetta ai termini previsti dall'art. 145 cod. ass.

Posto che il comma 3 dell'art. 141 cod. ass. prevede che siano applicabili, in quanto compatibili, gli artt. 143 e seguenti, se ne deve dedurre che è anche applicabile l'art. 144 che prevede il litisconsorzio necessario con il responsabile del danno. Pertanto, nel giudizio promosso dal trasportato si dovrà integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile e cioè del proprietario del veicolo (v. M. Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, Vol. III. Padova 2013 p 484)

La Suprema Corte precisò a sua volta che la partecipazione al giudizio del responsabile del danno, quale litisconsorte necessario, è richiesta in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal codice delle assicurazioni private: sia in quella ordinaria ex art. 144, sia in quella prevista dell'art. 149 per l'ipotesi di risarcimento diretto, come pure in quella prevista all'art. 141 in caso di danni al trasportato e ciò al fine rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa in previsione dell'azione di regresso (v. Cass. Civ. Sez. III, 22 novembre 2016 n. 23706 in Danno e Resp. 2017, 1, 93 con nota di Hazan)

Questioni conseguenti alle diverse situazioni in cui può trovarsi il trasportato

Il richiamato art. 141 cod. ass. fa riferimento alla responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro per cui si può porre la questione se detta norma sia applicabile o meno al caso in cui il sinistro veda il coinvolgimento del solo veicolo sul quale si trova il trasportato. È chiaro che se a detto quesito si desse risposta negativa il trasportato non potrebbe avvalersi di detta norma ed allora si tratterà di vedere, in prosieguo, quale azione sia in tal caso allo stesso concessa.

Si è posto il quesito se sia possibile per il trasportato agire sia nei confronti del proprio vettore che nei confronti anche degli altri conducenti coinvolti nel sinistro ed in base a quali norme esso trasportato possa agire nei confronti di questi ultimi.

Posto che il codice delle assicurazioni non ha abrogato né modificato le norme del codice civile, pare logico ritenere che il trasportato possa agire a sensi dell'art. 2054 c.c. anche nei confronti del conducente del veicolo antagonista, che potrà a sua volta chiamare in garanzia il proprio assicuratore.

Una conferma indiretta a tale soluzione può vedersi in un'affermazione della Consulta in decisione con la quale, dichiarando inammissibile una questione di incostituzionalità dell'art. 141 cod. ass., ha precisato che: “Il rimettente non ha adoperato un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate tale da considerarle come un rafforzamento della posizione del trasportato, considerato soggetto debole legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso” (Corte Cost., Ord. 13 giungo 2008 n. 205).

L'azione del trasportato nei confronti dell'assicuratore di altro veicolo coinvolto nel sinistro

Questione che si è posta è se il trasportato, oltre a poter agire contro il responsabile del sinistro, possa anche agire nei confronti del suo assicuratore.

Una corrente giurisprudenziale, sulla premessa che l'azione diretta contro l'assicuratore è consentita solo nei casi previsti dalla legge, ne ha dedotto che l'assicuratore stesso è obbligato solo nei confronti del proprio assicurato per cui il terzo nei cui confronti l'assicuratore non è tenuto né per vincolo contrattuale né per responsabilità aquiliana non potrebbe avvalersene. (Cass. Civ. Sez. III, 20/4/2007 n. 9516)

A tal riguardo si è osservato in dottrina che se l'art 141 concede al trasportato la possibilità di esercitare l'azione diretta contro l'assicuratore del suo vettore se ne deve dedurre che non gli sono concesse altre azioni dirette contro altri assicuratori. Esso trasportato non avrebbe quindi la possibilità di promuovere l'azione diretta contro l'assicuratore del veicolo antagonista (v. M. Rossetti, Il diritto delle assicurazioni Vol. III cit. p. 483).

Altro più recente indirizzo giurisprudenziale, partendo dalla posizione espressa dalla Corte Costituzionale nella sentenza citata (poi ribadita anche in altre decisioni (v. Corte Costit. 23/12/2008 n. 440) ha invece ritenuto che quanto previsto dall'art. 141 cod. ass. non escluda "...la possibilità per il trasportato danneggiato di promuovere la generale azione diretta di cui all'art. 144 (esercitabile da qualsiasi danneggiato) nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile del danno, per cui vi è piena compatibilità fra l'azione di cui all'art. 141 e quella di cui all'art. 144” ( Cass. Civ. Sez. III, 23/6/2021 n. 17963).

Si argomenta che, ai sensi del comma 2 dell'art. 122 cod. ass., l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli comprende anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Pertanto, il codice delle assicurazioni avrebbe mantenuto, senza modifiche, l'azione esperibile da qualsiasi danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile rafforzando allo stesso tempo la tutela di particolari categorie di danneggiati attribuendo loro altre azioni: ad esempio, il trasportato, ai sensi dell'art. 141 cod. ass. in esame, potrà agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del veicolo sul quale era trasportato.

Conseguentemente, il trasportato (oltre a poter agire ex art. 141 cod. ass. citato direttamente contro l'assicuratore del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro) potrà agire a sensi dell'art. 144 cod. ass. anche nei confronti dell'assicuratore del veicolo di un terzo responsabile.

Ed allora se il trasportato agisse contro il proprio vettore ed il suo assicuratore potrà sentirsi opporre da quest'ultimo che la sua obbligazione è limitata al massimale minimo di legge (che peraltro è ora limitato ad euro 6.070.000 per persona).

Se, invece, il trasportato agisse contro il proprio vettore e l'altro conducente responsabile ai sensi dell'art. 2054 c.c., il giudizio avrebbe ad oggetto la responsabilità dei convenuti ed in forza del vincolo solidale previsto dall'art. 2055 c.c., se poi chiamate in causa, le rispettive compagnie assicuratrici, risponderebbero entrambe nei limiti del massimale di polizza.

L'azione del trasportato in assenza di responsabilità del suo vettore

Resta da chiedersi se il trasportato possa avvalersi dell'art. 141 cod. ass. anche nel caso in cui l'assicuratore del suo vettore possa eccepire che non sussiste alcuna responsabilità del suo assicurato.

In un caso in cui nel sinistro era stato coinvolto anche un altro veicolo non identificato al cui conducente era imputabile la responsabilità esclusiva del fatto si contestò la possibilità di applicazione dell'art.141cod. ass. a favore del trasportato sostenendosi che si sarebbe dovuto agire con la normale procedura nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada. In tale occasione si affermò infatti che “L'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del veicolo sul quale era a bordo è data a condizione che sia individuabile una responsabilità concorrente, anche solo presunta, del conducente di detto veicolo.” (Cass. Civ. Sez. III, Ord. 29 aprile 2020 n. 8386)

È appena il caso di rilevare che con detta decisione si affermò anche che nell'ambito del fortuito rientra il fatto del terzo tesi questa contraddetta successivamente da altra decisione come meglio si vedrà in prosieguo.

La presenza di più veicoli coinvolti nel sinistro ed il contrasto sorto in ordine alle norme da applicare all'azione del trasportato

Altra questione che si è posta consegue al tenore letterale dell'art. 141 cod. ass. che consente al trasportato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore “… a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro…”

Già da tale inciso, e dal prosieguo dell'art. 141 che prevede la presenza di altro assicuratore che può intervenire direttamente in giudizio si è fatta derivare le necessità della presenza di almeno due veicoli. Si è poi rilevato che se la posizione del trasportato è agevolata sul piano probatorio, dovendo esso dare la prova solo del danno e del trasporto, tanto si giustifica solo in presenza di situazioni in cui i veicoli siano almeno due (v. Cass. Civ. Sez. III, 8/10/2019 n. 25033 che escluse la possibilità di applicazione dell'art. 141 al caso di un trasportato su di un motoveicolo che era caduto dallo stesso; v. anche Cass. n. 17963/2021 cit.).

È chiaro che con tale impostazione si è inciso anche sul tipo di azione concessa al trasportato che non potrebbe invocare l'art 141 cod. ass. ma dovrebbe agire in base ad altra norma. Si è così, in seguito, pronunciato il seguente principio di diritto “Nel caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il danneggiato, questi deducendo la fattispecie di cui all'art. 2054 c.c. comma 1 ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209)” (Cass. n. 17963/2021 cit.)

Sul piano probatorio si è osservato che in tal modo per il trasportato non vi sarebbero differenze dall'agire in via normale posto che l'area del comma 1 dell'art. 2054 c.c. sarebbe omogenea al caso fortuito che l'assicuratore può invocare a sensi dell'art.141 cod ass., mentre sul piano risarcitorio il trasportato potrebbe agire richiedendo il risarcimento del danno entro i limiti delle somme previste dal contratto di assicurazione.

Tesi invece opposta era stata prospettata da precedente giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. III, Ord. 5/7/2017 n. 16477 in Danno e Resp. 2018, 2, 242 nota Hazan) con riferimento al caso in cui nel sinistro era stato coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da garanzia assicurativa.

In tale decisione si è in sostanza rilevato che il legislatore ha scelto, sia pur nei limiti del massimale di legge, di privilegiare il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento agendo direttamente nei confronti del soggetto ad esso sicuramente noto e cioè l'assicuratore del veicolo sul quale era trasportato, senza dover attendere né l'accertamento delle rispettive responsabilità, né tanto meno dover procedere alla ricerca dell'assicuratore dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro.

Di conseguenza, al trasportato dovrebbe essere consentito agire, a sensi dell'art. 141 cod. ass., anche nel caso in cui nel sinistro non vi sia stato il coinvolgimento di altri veicoli ed il fatto che la norma faccia riferimento a diversi assicuratori dovrebbe essere inteso come descrizione della normalità dei casi e non come preclusivo della domanda del trasportato stesso in un sinistro del genere.

A fronte delle due posizioni così assunte in giurisprudenza si sono rilevate fondate ragioni di contrasto e con ordinanza interlocutoria si è rimessa la questione alle Sezioni Unite della Suprema Corte (V. Cass. Civ. Sez. III, Ord. 20/12/2021 n. 40885).

In particolare, si è rilevato che agire a sensi dell'art. 2054 c.c. comma 1 comporta la necessità di fornire la prova del fatto costitutivo della domanda e quindi della condotta dolosa o colposa del danneggiante, dell'evento e del nesso di causalità tra gli stessi, mentre agire a sensi dell'art.141 cod. ass. comporta solo la prova del trasporto e del danno salva la possibilità per l'assicuratrice di provare il caso fortuito. Si hanno dunque oneri probatori diversi.

Si è altresì rilevato che occorre considerare che va privilegiata un'interpretazione della norma che non si ponga in contrasto con il principio solidaristico di tutela del danneggiato a maggior ragione in ipotesi di sinistro verificatosi senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Così evidenziato il contrasto interpretativo venutosi a creare sull'applicabilità o meno dell'art. 141 cod ass. al caso in cui non vi sia stato il coinvolgimento nel sinistro di altri veicoli, viene quindi rimessa la questione alle Sezioni Unite.

L'ampiezza del fortuito eccepibile a fronte dell'azione del trasportato

Ultima questione che si ritiene di sottolineare riguarda l'interpretazione da adottarsi in ordine all'ampiezza del caso fortuito che può essere eccepito dall'assicuratore convenuto dal trasportato.

La posizione in un primo tempo adottata dalla giurisprudenza è stata quella di ritenere che per caso fortuito debba farsi riferimento non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto.

Di conseguenza, l'assicuratore convenuto dal trasportato potrebbe liberarsi della presunzione di legge gravante a suo carico fornendo la prova della totale assenza di responsabilità del suo assicurato, ovvero avvalendosi della dichiarazione resa, a sensi del comma 3 dell'art.141 cod.ass. dall'assicuratore del responsabile intervenuto in giudizio (Cass. Civ. Sez. III, 13/2/2019 n. 4147).

Altra corrente ha invece successivamente ritenuto che per caso fortuito debba farsi riferimento nel caso dell'azione del trasportato solo alle cause naturali e non anche al fatto di un terzo (Cass. Civ. n.17963/2021 cit.).

Si è infatti precisato che se il trasportato può agire a sensi dell'art. 141 cod. ass. nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ma possa venir eccepita la presenza del caso fortuito ne consegue che in un giudizio in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità nel sinistro si prescinde anche dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo. Pertanto, il fortuito che può essere eccepito deve coincidere con i fattori naturali o il fattore umano estraneo alla responsabilità del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro.

Per di più il caso fortuito di cui all'art. 141 cod. ass. sarebbe simile al fortuito invocabile dal conducente cui sia contestato il comma1 dell'art 2054 c.c. posto che questi è obbligato a risarcire il danno se non fornisce la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Non si esclude ad ogni buon conto che anche su tale punto si possano avere ulteriori sviluppi giurisprudenziali.

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