No all’udienza da remoto per ragioni prudenziali senza un reale impedimento fisico dell’avvocato

Redazione scientifica
21 Febbraio 2022

Il TAR ha respinto la richiesta di un avvocato di svolgere la discussione con modalità telematica, fondandosi la domanda solo su ragioni prudenziali e non legate a specifici motivi di tutela della salute legati alla pandemia.

Un avvocato ha domandato al TAR Bologna di poter svolgere la discussione della causa con modalità da remoto, ai sensi dell'art. 7-bis del d.l. n. 105/2021.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, precisando che dal 1° agosto 2021 sono riprese le udienze in presenza, ricorda che la norma invocata a sostegno della richiesta del legale prevede la possibilità di svolgere la discussione da remoto per le cause per le quali non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori.

Il TAR rileva che nel caso di specie tale condizione non ricorre, posto che la richiesta è stata presentata unicamente per ragioni prudenziali “al fine di limitare gli spostamenti ed il rischio, seppur attualmente moderato, di contagio”, senza che siano addotti specifici motivi di tutela della salute dello stesso difensore legate alla pandemia tali da produrre un impedimento fisico dell'avvocato.

Rilevata la mancata esposizione di motivi concretamente ostativi a presenziare e tenuto conto della possibilità di delegare un collega, il TAR rigetta l'istanza di discussione da remoto avanzata dalla difesa di parte ricorrente.

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