L'Assegno unico ed universale per figli a carico per le famiglie con genitori separati/divorziati
21 Febbraio 2022
Con decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021 è stata data esecuzione alla legge delega n. 46 del 2021 istitutiva dell'Assegno Unico ed Universale per figli a carico. La legge delega indicava quale obiettivo riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli introducendo, appunto, l'Assegno Unico ed Universale per figli a carico. L'A.U.U. è stato preceduto dall'assegno temporaneo, misura transitoria che ha trovato applicazione nei mesi di luglio 2021-febbraio 2022 e si è rivolto a tutti i grandi esclusi dall'ambito applicativo del tradizionale Assegno per il Nucleo Familiare, ovvero a tutti i nuclei familiari in cui la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente fosse inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. Il nuovo Assegno introdotto dal d.lgs. n. 230/2021 è Unico in quanto assorbe al suo interno i seguenti istituti che verranno soppressi con decorrenza marzo 2022: Assegno per il nucleo familiare, detrazioni per figli a carico in busta paga, bonus nascita (una tantum), bonus bebè (durata di un anno), assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori. Il nuovo Assegno è Universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia massima, individuata in euro 40mila. La liquidazione minima garantita è di € 50,00 al mese per ciascun figlio a carico entro i 21 anni di età. Presupposti per il riconoscimento
La normativa specifica che per “figlio a carico” si intende ogni figlio minorenne, ogni figlio con disabilità a carico senza limiti di età, ogni figlio maggiorenne a carico infraventunenne, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui, sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego, oppure svolga il servizio civile universale. Il beneficio viene riconosciuto fin dal settimo mese di gravidanza, ma la domanda va presentata entro 120 giorni dalla nascita per non incorrere in decadenza. L'assegno è riconosciuto su base mensile a condizione che al momento della richiesta e per tutta la durata del beneficio permangano i seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il genitore richiedente deve essereì 1. Soggetto al pagamento di Irpef in Italia; 2. Cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; 3. Residente e domiciliato in Italia; 4. Residente in Italia da almeno 2 anni anche non continuativi, o titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato ma almeno semestrale La domanda per l'A.U.U. si presenta tramite patronato o autonomamente tramite la pagina personale INPS ed ha valenza annuale ma il beneficio si riscuote mensilmente, a decorrere da marzo 2022 a febbraio 2023, con accredito su conto corrente bancario o postale, o con una delle altre modalità previste scelta in sede di inserimento della domanda. È possibile presentare la domanda entro il 30 giugno 2022 senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza da marzo. Le domande presentate successivamente a tale data invece avranno decorrenza per il mese successivo. I nuclei familiari con genitori separati o divorziati
Con specifico riferimento ai genitori separati/divorziati la normativa prevede espressamente che (art. 6 comma 4 e 5) “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante”. Genitori separati sono, ai fini di questa parte della normativa, anche coloro i quali non sono mai stati coniugati ma il cui affidamento dei figli è regolamentato da provvedimento giurisdizionale. Si ritiene pertanto di poter affermare che in ipotesi di affidamento condiviso del figlio, il genitore possa presentare la domanda e chiedere la corresponsione dell'assegno al 100% in suo favore solo in caso di espresso accordo con l'altro genitore. Si consiglia di raccogliere l'accordo per iscritto, anche se la procedura per la richiesta dell'assegno non richiede l'invio di alcuna documentazione e pertanto la scrittura rimarrà unicamente inter partes. La necessità dell'accordo fra i genitori la si deduce da fatto che l'altro genitore, anche successivamente, può ex art. 6 comma, 4, d.lgs 230/2021 “intervenire” nella domanda formulata dal primo genitore per richiedere la liquidazione a suo favore del 50% dell'assegno. La norma non fa alcun riferimento al criterio del collocamento prevalente del figlio presso l'uno o l'altro genitore né alla residenza anagrafica del figlio (a differenza del precedente istituto dell'ANF), che quindi non sono discrimine per l'attribuzione dell'assegno. La normativa per i genitori separati/divorziati è pertanto chiara: tutti i genitori con affidamenti condivisi dovranno a venire a patti fra di loro circa la percezione dell'assegno, diversamente l'importo sarà liquidato al 50% ciascuno. Ci si chiede se il provvedimento del giudice che attribuisce ad uno solo dei due genitori il diritto a percepire integralmente l'A.U.U. potrà essere opponibile all'INPS, ente erogante, nei casi in cui l'A.U.U. sia stato richiesto dell'erogazione da parte di entrambi i genitori, ovvero anche dal genitore escluso dal provvedimento giudiziario. In ipotesi di affido esclusivo invece, vale la regola contraria, ovverosia in mancanza di accordo fra i genitori, sarà l'affidatario in via esclusiva a percepire l'assegno al 100%. Si sottolinea che non è ammessa la suddivisione dell'importo dell'assegno in percentuali diverse dal 50% per ciascun genitore, nemmeno su accordo delle parti. In merito al quantum della liquidazione, occorre far riferimento alla normativa in tema di ISEE. I genitori separati o divorziati, che hanno quindi residenza diversa fra loro (solo uno dei due con il figlio), costituiscono due nuclei familiari con ISEE diversi. Cosa succede in caso di suddivisione al 50% dell'assegno? Quale delle due fasce ISEE varrà quale parametro di riferimento per la liquidazione? E se uno dei due genitori non ha depositato la propria dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, costringerà anche l'altro alla percezione dell'importo minimo liquidato per l'A.U.U.? A queste domande ha recentemente risposto l'INPS con circolare del 9.02.2022 n. 23 al cui punto n. 4 si legge che “Ai fini dell'individuazione dell'ISEE da prendere a riferimento, si precisa che va considerato l'ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati).” Sarà quindi la fascia ISEE del nucleo familiare in cui è inserito il figlio a determinare l'importo dell'assegno che verrà liquidato. Potremo apprezzare le conseguenze sociali di tutto ciò soltanto dopo le prime liquidazioni di fine marzo 2022 e sarà interessante vedere come cambieranno gli accordi fra i genitori riguardo al riparto del mantenimento dei figli ed alla determinazione della residenza anagrafica di questi. Figli maggiorenni e altre ipotesi particolari
Da ultimo per completezza si richiama la normativa in tema di maggiorenni e altre ipotesi particolari. Lascia perplessi la possibilità che il figlio maggiorenne, ma pur sempre a carico, possa richiedere la liquidazione in suo favore del 100% assegno. Addirittura, la domanda successiva presentata dal figlio maggiorenne annulla e sostituisce quella presentata in precedenza dai genitori, a norma dell'art. 6 comma 5, d.lgs 230/2021. Ciò imporrà accordi genitori-figli oppure determinerà la modifica degli importi ex art. 337-ter c.c. dovuti dal genitore non convivente con il figlio, dato che l'assegno già attribuito ai genitori, o a uno di essi, verrà attribuito e per intero al figlio. Questi, tuttavia, è tenuto per legge a mettere a disposizione del nucleo familiare cui appartiene dette somme, obbligo che, dettato ex art. 315-bis u.c. c.c. per i figli dotati di sostanze o di reddito proprio, vale tantopiù per il figlio maggiorenne a carico dei genitori. Sono inoltre state previste le ipotesi particolari di liquidazione in favore di nonni o altri affidatari: il beneficio viene accordato unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o affidamento eterofamiliare. |