False dichiarazioni: la Stazione appaltante è tenuta a valutarne in concreto l'incidenza sull'integrità e affidabilità dell'operatore economico

Redazione Scientifica
23 Febbraio 2022

È indispensabile una valutazione in concreto della Stazione appaltante per tutte le ipotesi previste dalla lett. c) del comma 5 dell'art. 80, d.lgs. n. 50/2016 ...

È indispensabile una valutazione in concreto della Stazione appaltante per tutte le ipotesi previste dalla lett. c) del comma 5 dell'art. 80, d.lgs. n. 50/2016 (ed ora articolate nelle lettere c-bis, c-ter e c-quater, per effetto delle modifiche da ultimo introdotte dal d.l.18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla l.14 giugno 2019, n. 5).

Nel contesto di questa valutazione l'Amministrazione dovrà, pertanto, stabilire se l'informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall'operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità.

Del pari dovrà stabilire allo stesso scopo se quest'ultimo ha omesso di fornire informazioni rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla normativa di gara, sia perché evidentemente in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità.

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