Trust per la gestione del patrimonio familiare

21 Febbraio 2022

Il trust, per sua natura, è un istituto giuridico che consente la segregazione di beni o crediti rispetto al patrimonio del suo costituente, consentendo la creazione di patrimoni separati che agevolano l'attività imprenditoriale e la diminuzione dei rischi conseguenti a certi tipi di investimenti.
Inquadramento

Il trust, per sua natura, è un istituto giuridico che consente la segregazione di beni o crediti rispetto al patrimonio del suo costituente, consentendo la creazione di patrimoni separati che agevolano l'attività imprenditoriale e la diminuzione dei rischi conseguenti a certi tipi di investimenti. Il trust, di per sé, è un istituto di matrice anglosassone, che è stato introdotto nel nostro ordinamento con la l. n. 364/1989, per mezzo della quale l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985. Esso è dotato di una straordinaria flessibilità e le infinite possibilità quanto alla sua struttura ed ai suoi scopi consentono di modellare agevolmente questo modello in funzione di diversi tipi di necessità. Nel trust, generalmente, un soggetto denominato trustee gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto, il disponente (o settlor) nell'interesse ed a beneficio di uno o più soggetti, i beneficiari, col fine di raggiungere uno scopo prestabilito dallo stesso disponente. In particolare, la figura del trust di gestione del patrimonio familiare identifica una determinata tipologia di trust, di cui un'ampia categoria di trust costituiscono un valido esempio poiché, pur presentando oggetti e struttura differenti, condividono tutti lo scopo di gestire il patrimonio di una famiglia con metodologie diverse in base alle caratteristiche dei beni conferiti in trust ed alle concrete finalità volute. La finalità di gestione unitaria del patrimonio non ha nessuna componente elusiva e la segregazione costituisce una mera conseguenza dello strumento prescelto.

La effettiva funzionalità di tale strumento sta nella possibilità per il trustee di portare avanti la gestione di uno o più beni senza la necessità di raccogliere i consensi di coloro a cui i beni spetteranno al termine dello strumento; perciò, appare facile comprendere come si presenti snello ed efficace, molto più di qualsiasi altro metodo che permetta ai titolari di ingerirsi nella gestione, se non addirittura di bloccarla con voti discordanti, ovvero di paralizzare le eventuali attività imprenditoriali nel caso di beni aziendali con controversie divisionali.

In evidenza

Il trust di gestione del patrimonio familiare rappresenta una tipologia di trust, istituito con atto inter vivos, che ha la finalità di gestire il patrimonio di una famiglia in maniera unitaria in vista della successione del capo famiglia, al fine di evitare inutili liti familiari e nell'ottica di ottimizzare la gestione dei beni, soprattutto se produttivi, nel temperamento delle diverse caratteristiche dei beni conferiti e delle finalità concretamente perseguite dal trust stesso, siano esse di mera gestione conservativa ovvero di gestione funzionale alla produzione e all'incremento di valore. La gestione in trust del patrimonio permette che esso sia autonomo e non venga frazionato all'avverarsi di vicende familiari eventuali e future come separazioni, divorzi, nuovi matrimonioni, ulteriori filiazioni e successioni.

Questo istituto costituisce una valida alternativa rispetto ad altri strumenti per i quali la legge indica particolari prerequisiti o elevati investimenti: le principali fattispecie che condividono parzialmente i fini del trust di gestione del patrimonio familiare sono la costituzione di società, in qualsiasi forma, il conferimento in società fiduciaria, la creazione holding, ovvero l'utilizzo di fondazioni. Lo strumento in oggetto consente, dunque, di pianificare investimenti e separare dal patrimonio della famiglia determinati beni o aziende, evitando molti degli svantaggi connessi con gli altri istituti enunciati, seppur sconta il grosso inconveniente dello spossessamento e della perdita effettiva di controllo di quanto conferito.

Il trust, pur se recepito, deve possedere un oggetto che sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.; tale valutazione va fatta in concreto, tenendo conto delle singole finalità perseguite. Il trust, come negozio giuridico, è stato recentemente legittimato, ed ora può definirsi per lo meno contratto nominato dopo la recente novella del Dopo di Noi (l. n. 112/2016), che ad ogni buon conto individua gli elementi minimi necessari epe la sua validità nel nostro ordinamento, pur se lo strumento rimane disciplinato da una legge straniera.

Fattispecie e finalità

La gestione del patrimonio della famiglia è un tema che muta in relazione alle caratteristiche del patrimonio della stessa famiglia, ed alle finalità per le quali si intende preservare tale patrimonio, che possono essere meramente conservative, imprenditoriali, od anche altre. È precipuo, in ogni caso, sottolineare che la famiglia a vantaggio della quale va la gestione unitaria del patrimonio familiare può non identificarsi con la nozione della famiglia nucleare, così come definita dell'art. 29 Cost., ma deve intendersi con maggiore ampiezza, sia in relazione al fatto che la creazione di un trust può essere finalizzato alla gestione di un patrimonio appartenente a più famiglie nucleari, sia perché la nozione di famiglia sta subendo, oggi, una forte evoluzione che la rendono molto differente rispetto alla nozione elaborata dai Costituenti.
Il trust di gestione del patrimonio familiare si può definire in relazione alla sua finalità, ma non presenta una struttura e delle modalità attuative univoche ed immutabili; è il caso, pertanto, di passare in rassegna alcuni fra i più diffusi tipi di trust di gestione del patrimonio familiare che si possono costituire, evidenziandone in breve le peculiarità di ognuno. In tutti gli esempi qui proposti, il disponente trasferisce con scrittura privata la proprietà di determinati suoi beni al trustee, persona fisica o giuridica, affinché questi gestisca un bene od un patrimonio in favore dei beneficiari, anch'essi componenti della famiglia nel senso allargato, con l'obbligo di preservarlo oppure di gestirlo e corrispondere loro periodicamente il reddito prodotto dai beni che gli sono stati affidati. Come tale, questa tipologia di trust non subisce significative variazioni nella sua struttura o nei suoi effetti rispetto agli altri trust istituiti per mezzo di atti inter vivos: se rispetta le condizioni della l. n. 364/1989 e dell'art. 1322, comma 2, i creditori del settlor e del trustee non possono rivalersi sui beni in trust, i beni in trust restano segregati rispetto al patrimonio del settlor e del trustee in caso di insolvenza o di fallimento, non rientrando nel patrimonio o nella successione di nessuno dei due. Naturalmente, se istituito in frode a creditori preesistenti alla creazione dello strumento, questi ultimi potranno rendere inefficace la disposizione dei beni in trust per mezzo dell'azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., proponibile entro il termine di cinque anni, fallimentare ex artt. 64 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 proponibile in termini più ristretti ma con meno onori probatori, oppure agire direttamente ex art. 2929-bis c.c., qualora ne ricorrano gli estremi.

Un primo, e fondamentale, tipo di trust di gestione del patrimonio familiare prevede, invero, il mero conferimento in un trust di una somma di denaro: il trustee può disporre di detto denaro discrezionalmente, seguendo soltanto le indicazioni date dal disponente nell'atto istitutivo, ad esempio può investirla in un fondo comune d'investimento, può comprare beni immobili, beni mobili ovvero partecipazioni societarie. Come vedremo, l'ipotesi della dotazione del solo denaro non viene spesso eseguita, in quanto istituti alternativi (come quelli suindicati, ovvero holding, SIM o altro) possono risultare più efficaci per la gestione di una somma liquida. Il trust comporta inevitabilmente, in effetti, un impegno del trustee all'impiego di tale somma nel modo più redditizio possibile, salve diverse indicazioni contenute nell'atto istitutivo ed un'impossibilità per il disponente di intervenire a bloccare operazioni non gradite perché più pericolose rispetto a quanto prospettato nel regolamento di trust ovvero non previste o non preventivate o ancora, abusive perché dal regolamento del trust vietate; d'altro canto, con l'eccezione delle società fiduciarie, in nessun altro caso si ha l'effetto di segregazione patrimoniale dal disponente e la conseguente impermeabilità del patrimonio rispetto ad attacchi da parte di terzi.

Un'ulteriore ipotesi di gestione unitaria di un patrimonio familiare è quella che ha ad oggetto un compendio immobiliare. In questo caso, il disponente conferisce, ad esempio, nel trust uno o più immobili; la gestione e/o la vendita delle singole unità immobiliari viene effettuata dal trustee. Le somme o le altre utilità derivanti dai beni conferiti, quali ad esempio i canoni di locazione, rimangono nel trust o possono essere distribuite ai beneficiari, consentendo di ovviare a tutte le problematiche inerenti alla gestione in comunione, soprattutto qualora i comproprietari siano numerosi. Il vantaggio più consistente deriva sempre dal fatto che il trust è un patrimonio separato e garantisce la famiglia dall'aggressione di terzi che non siano creditori del trust, separando le sorti della famiglia da quelle derivanti dalla gestione di un ampio patrimonio immobiliare. In questo modo, la tutela del patrimonio separato copre non soltanto le vicende che possono occorrere al disponente finché vive, ma anche ai beneficiari per tutta la durata del trust, risultando in tal modo la titolarità dei beni in capo al trust e non a loro stessi; ad esempio, il patrimonio dei beneficiari potrà essere aggredito da creditori ovvero oggetto di assegnazione al coniuge al momento della definizione della crisi della famiglia, ma quanto conferito in trust non potrà essere conteggiato nei beni attuali. Pertanto, trust di gestione immobiliare avrà il vantaggio di non essere riconducibile alla titolarità del beneficiario, come invece avviene in caso di ricorso alla s.r.l., le cui partecipazioni restano in capo al soggetto che in effetti ne beneficia e il disponente potrà contestualmente porre le basi per una suddivisione ereditaria dell'intero patrimonio o, comunque, una suddivisione futura di tali beni, da attuarsi al momento del termine dello strumento.
Com'è ovvio, l'analisi del trust di gestione del patrimonio immobiliare di una famiglia ci porta per relationem anche al trust istituito per la regolamentazione anticipata di una successione, che costituisce uno dei casi tipici di gestione del patrimonio familiare. Senza voler entrare nel merito di questa tipologia di trust, intrisa di molti e non poco rilevanti problemi, ci basti ricordare che questa tipologia di trust è idonea sia per gli imprenditori che debbono affrontare il problema della successione dell'azienda, sia per le famiglie che debbono gestire un ampio patrimonio mobiliare ed immobiliare. In particolare, il passaggio generazionale dell'azienda può essere risolto conferendo in un trust le quote societarie dell'azienda in modo che, anche anticipando il trasferimento in trust durante la vita dell'imprenditore, la governance dell'impresa non muti e, per il tempo dopo la scomparsa dell'imprenditore, l'impostazione manageriale non subisca repentini cambiamenti, essendo garantita dal trustee secondo canoni e direttive precise, contenute certamente nell'atto che istituisce il trust, ma anche nell'eventuale letter of wishes redatta dal disponente in un momento posteriore, ravvicinato alla sua dipartita. Il disponente, dunque, può, ad esempio, prevedere che l'impresa, allo scadere dello strumento, verrà trasferita a un solo o ad alcuni dei propri familiari, anche determinando il passaggio diretto ai propri discendenti di secondo grado (nipoti) senza coinvolgere i figli, prevedendo un periodo di transizione in cui il trustee, mediante attenta scelta del manager, garantisca un'efficace gestione dell'azienda e ferma restando la necessità di preservare i diritti dei legittimari (Cass., S.U., sent. n. 14041/2014). Rispetto ad una attenta ripartizione testamentaria che ben potrebbe elidere ogni problematica nei casi di mera gestione di un patrimonio mobiliare od immobiliare particolarmente ampio, il trust ha il vantaggio di posticipare le assegnazioni incaricandone il trustee e indicando le linee guida da seguire, con il vantaggio che la svalutazione o la rivalutazione degli assett non può in alcun modo comportare rischi di lesione di legittima e conseguenti azioni.

Un'ulteriore ambito di rilevanza del trust di gestione del patrimonio familiare può, ancora, essere quello dei voting trusts, nei quali i soci di una società gestita da una unica famiglia si accordano al fine di conferire alla gestione di un trustee le azioni o quote dai medesimi detenute, così regolando l'esercizio del diritto di voto a ciascuno spettante nell'assemblea generale dell'ente, al fine di facilitarne l'amministrazione (si vedano in seguito le problematiche relative all'impresa familiare). Il conferimento delle partecipazioni in trust, in tali casi, si pone quale valida alternativa alla conclusione di un patto parasociale con il quale si raggiunge un accordo sulle modalità di esercizio del diritto di voto in assemblea. Infatti, rispetto alla conclusione di accordi parasociali per disciplinare l'esercizio del diritto di voto, il trust garantisce la certezza dell'esecuzione del voto come predisposto, essendo l'esecuzione demandata al trustee, una efficace mitigazione del potenziale conflitto d'interessi che potrebbe interessare i soci in occasione dell'assunzione delle delibere assembleari, una più puntuale protezione avverso il rischio di scalate ostili, essendo la titolarità delle partecipazioni nell'unica disponibilità del trust. Lo strumento si presenta anche più funzionale rispetto alla mera nomina del rappresentante comune delle quote cadute in comunione ereditaria, in primo poiché la controversia per la divisione giudiziale potrebbe paralizzare temporaneamente la capacità di voto dell'intero pacchetto, ed in parte perché, anche nell'ottimale situazione di accordo sul rappresentante comune, la volontà dei singoli comproprietari viene comunque manifestata in una sede anticipata rispetto alla assemblea, con votazioni a maggioranza, da effettuarsi ogniqualvolta la comproprietà sia chiamata ad esprimersi. I trusts, inoltre, nell'idea del legislatore avrebbero dovuto svolgere un ruolo molto importante anche nella composizione di liti relativa alla gestione di una società, soprattutto nell'ambito delle società di natura familiare. La previsione, difatti, inserita nell'art. 37 d.lgs. n. 5/2003 in materia di «Risoluzione di contrasti sulla gestione di società», enunciava tale possibilità: «Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società», lasciando quindi libertà ai soci di decidere in merito alla possibilità che un terzo, anche il trustee, intervenisse a sanare eventuali dissidi. Il fatto che tale disposizione fosse stata inserita nel corpus di regole relative al processo societario, oggi abrogato, non ha fatto altro che rendere più difficile una diffusione di questo istituto.

In conclusione, il trust di gestione del patrimonio è un istituto molto flessibile che permette una personalizzazione molto ampia in considerazione di quelle che sono le caratteristiche del patrimonio familiare e la volontà del disponente, pur presentando un'unica finalità. La breve rassegna dinanzi svolta non ha pretesa di essere esaustiva, né, d'altronde, potrebbe esserlo, dal momento che ogni trust che rispecchia la volontà del disponente di preservare ed amministrare con maggiore efficacia ed attenzione il patrimonio familiare potrebbe potenzialmente avere caratteristiche uniche o tanto vantaggiose da divenire un leading case. Si deve rammentare, inoltre, che, ad eccezione dei casi nei quali si intravedono possibili lesioni di diritti personali di terzi e/o ereditari, la mera gestione di un patrimonio familiare rientra agevolmente nel giudizio di meritevolezza dell'art. 1322, comma 2, c.c., rendendo più difficile una statuizione relativa alla sua nullità. In ogni caso, i rischi connessi ad una eventuale azione di terzi rendono questo istituto ancora poco diffuso nella pratica ed ostacolano il suo utilizzo se non in casi peculiari e residuali, in attesa di un favorevole intervento normativo.

Il trust per la gestione del patrimonio familiare nella giurisprudenza più recente

Il positivo giudizio di meritevolezza dell'art. 1322, comma 2, c.c., ritenuto superfluo dalla Cassazione da ultimo con la sentenza Cass. n. 9637/2018, pur facendo superare alla giurisprudenza ogni rilievo circa la nullità del trust per la gestione del patrimonio familiare, non ha reso meno impervia la sua efficacia pratica, atteso che, nonostante le molteplici pronunzie, poche si sono schierate in favore dell'efficacia e stabilità di tale istituto nei confronti dei terzi aventi diritto nei confronti del disponente. Esemplificativa, al riguardo, la pronunzia Cass. n. 9320/2019 della Suprema Corte: in questa pronunzia, non solo viene indicata l'irrilevanza, ai fini della qualificazione della gratuità del trust, dell'onorario riconosciuto al trustee, ma è stato anche stabilito che l'istituzione del trust non si traduce in un adempimento di un dovere giuridico.I beneficiari, dal punto di vista processuale, non sono solitamente parte in causa nel giudizio relativo all'inefficacia dell'atto dispositivo del bene nei confronti del trustee (Cass. sent. 29 maggio 2018 n. 13388), almeno in quanto non siano titolari di diritti attuali sui beni in trust. In verità, vi sono casi (Cass. 18061/2019) in cui gli Ermellini hanno addirittura mancato di sanzionare la partecipazione al giudizio del trustee; ciononostante, l'orientamento maggioritario è contrario (Cass. 9648/2020). Inoltre, la giurisprudenza ha evidenziato come, nel trust, benché l'atto di disposizione sia il negozio con il quale viene intestato al trustee il bene conferito, non è impedito ai creditori poter agire in revocatoria nei confronti dello stesso atto di istituzione del trust (Cass. 24212/2019): qualora ne ricorrano i presupposti, infatti, la revocatoria nei confronti dell'atto istitutivo appare comunque idonea a produrre l'inefficacia dell'atto dispositivo, essendo quest'ultimo consequenziale al primo (Cass. n. 25926/2019). Molteplici sono state anche le pronunzie in merito alla possibilità di ottenere il sequestro dei beni conferiti in un trust di gestione del patrimonio familiare: è stato ritenuto legittimo il sequestro conservativo dei beni conferiti dal disponente, imputato di bancarotta, in un trust familiare di cui egli è trustee insieme al coniuge in quanto i beni, rimanendo in ambito familiare, non escono dall'orbita di interesse del disponente stesso (Cass. 8041/2017); così anche nel caso di trust autodichiarato familiare, in quanto il disponente ha continuato a disporre di tali beni uti dominus, a nulla rilevando che l'incarico di trustee sia stato successivamente conferito ad una società professionale, (Cass. 6658/2017); è stato ammesso anche il sequestro preventivo dei beni che una persona, al fine di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte, ha trasferito ad un'altra persona, la quale, d'intesa con il cedente, li ha conferiti in un trust familiare (Cass. 269/2018). Per vero, gli unici vantaggi che sono stati riconosciuti, negli ultimi anni, al trust per la gestione familiare, sono stati di natura fiscale: il fatto che non vi sia un effettivo trasferimento di titolarità in capo al trustee se, da un certo punto di vista, ha ridotto la capacità di negozio idoneo a trasferire la proprietà fiduciariamente e a tutelarlo dai terzi, dall'altro ha rilevato senz'altro ai fini di una minore imposizione tributaria, quantomeno prima che il bene sia ritrasferito ai beneficiari. Così, il conferimento di partecipazioni societarie in un trust familiare è esente dall'imposta di donazione in quanto non realizza un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile (Cass. 16705/2019); allo stesso modo, il trasferimento di immobili (Cass. 16704/2019). L'unica, rilevante, tutela del trust per la gestione familiare risulta dalla più recente giurisprudenza di merito: vi è da segnalare, infatti, una recente sentenza del Tribunale di Napoli (che fa seguito ad alcune del Tribunale di Velletri), del 18 ottobre 2021, nella quale il Giudicante si è interrogato sull'eventus damni e sulla scientia damni a prescindere dalla natura del trust. In quest'ipotesi, il trust è stato dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. non per essere ex se gratuito, ma perché il disponente fosse privo di altri beni aggredibili: tale elaborazione rende maggior fede all'utilità del trust per la gestione del patrimonio familiare perché non va ad inficiare direttamente la sua costituzione ma solo il suo utilizzo fraudolento. In tal senso, in effetti, un disponente che voglia conferire dei beni in trust non si dovrà preoccupare di effettuare tale negozio, almeno fin quando i suoi eventuali creditori avranno altri beni da aggredire, e potrà gestire il suo patrimonio nella pienezza dell'istituto rappresentato.

Altri istituti per la gestione del patrimonio familiare

Come già evidenziato, l'utilizzo del trust di gestione del patrimonio familiare viene spesso impiegato in sostituzione di figure affini, a causa della sua duttilità e della facilità di realizzazione rispetto ad altri istituti previsti dalla legge.
Alcuni fra gli strumenti alternativi al trust di gestione del patrimonio familiare, in effetti, sono i seguenti: società fiduciaria, la holding, la fondazione e l'impresa familiare. Tutti questi istituti prescindono dall'esistenza di un matrimonio, dal momento che il matrimonio non costituisce un prerequisito legale e molti istituti, come l'impresa familiare, si intendono riferiti alla famiglia in un senso più esteso, o quantomeno nella moderna accezione del termine.
Proprio l'impresa familiare è un istituto giuridico introdotto nel nostro ordinamento con la l. n. 151/1975 ed è regolato dall'art. 230-bis c.c. ss.: esso tutela il lavoro del familiare all'interno dell'impresa familiare, attribuendo all'individuo diritti sugli utili e partecipazione alle decisioni relative all'attività. Questa disposizione impone dei fondamentali vincoli all'imprenditore titolare di una impresa familiare, che potrà dunque servirsi del trust di gestione familiare per aggirare i limiti derivanti da questa disciplina. Da un punto di vista soggettivo, come si evince chiaramente dallo stesso art. 230-bis: «...Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo», mentre in base all'art. 230-ter, introdotto dalla recentissima l. n. 76/2016: «Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato». È evidente che questa normativa mira a tutelare i familiari e lo sfruttamento del lavoro gratuito spesso prestato dai membri della famiglia nelle imprese familiari, ma tende a garantire molto di più di una mera partecipazione agli utili: l'art. 230-bis, invero, prevede che «Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa». Ciò rende le imprese familiari, per loro natura, difficilmente amministrabili, dal momento che un numero elevato di persone debbono prendere parte alle decisioni in merito al futuro dell'impresa e le dinamiche familiari, spesso, non facilitano tale compito. Per un imprenditore, dunque, lo strumento del trust di gestione del patrimonio familiare garantisce un accentramento nelle mani di un singolo trustee delle decisioni da prendere per il futuro dell'impresa. Naturalmente l'utilizzo del trust in queste situazioni è parametrato al costo che ne deriva: in effetti, il trustee costituisce un costo non soltanto al momento della istituzione dello strumento ma anche costantemente, essendo una figura professionale retribuita, sia esso persona giuridica o persona fisica. Perciò, per il caso di impresa familiare, difficilmente si verificano le condizioni di applicabilità, perché se l'impresa assume connotati di redditività importante, viene esercitata sotto forma societaria e non più sotto forma di impresa individuale caratterizzata dalla partecipazione dei familiari.

La holding di famiglia, all'estremo opposto dell'impresa familiare, è una società che detiene partecipazioni in altre società; questa fattispecie, benché molto vantaggiosa da un punto di vista della sicurezza dell'amministrazione, è dispendiosa e viene attuata in caso di veri e propri gruppi societari, che differenziano le controllate in base alle attività che svolgono effettivamente, avendone perciò una operativa, una commerciale e una immobiliare, nella struttura basica. La holding è una società che, a fini di migliore gestione societaria ed imprenditoriale, possiede azioni o quote di altre società in quantità sufficiente per esercitare su queste ultime un controllo sull'amministrazione ai sensi dell'art. 2359 c.c.. L'attività di holding può essere esercitata attraverso differenti tipologie societarie, a seconda delle esigenze della famiglia e della tipologia di attività. Potendo presentarsi in qualunque forma societaria prevista dal nostro ordinamento, è uno strumento estremamente duttile, che può agevolmente sostituire il trust anche in relazione alle diverse finalità che può perseguire. Spesso viene utilizzata, in queste situazioni, una società in accomandita per azioni capogruppo, ovvero, la s.a.p.a., che si presta allo svolgimento del ruolo di holding in quanto, essendo i soci accomandatari di diritto amministratori, ed essendo altresì gli stessi titolari di un vero e proprio diritto di veto sulla scelta di eventuali nuovi managers, garantisce al gruppo di comando una protezione rilevante avverso tentativi di scalate ostili della società.

In tali casi, è ben possibile abbinare la struttura del gruppo al trust, conferendo le sole quote della holding nel trust, permettendo al titolare disponente di mantenere la governance sia della holding che delle controllate e lasciando sufficiente spazio operativo, all'interno della gestione delle società per verificare quale fra i discendenti si presenta maggiormente adatto a ricevere gli incarichi operativi, ben potendo lasciare la titolarità delle partecipazioni indivise in capo al trustee per quanto riguarda la holding e nella holding per le controllate o partecipate, con quote di partecipazione al capitale attribuite secondo le migliori necessità imprenditoriali a soci esterni alla famiglia ovvero come premi per la gestione ottimale dell'azienda.

Vi sono, poi, ipotesi in cui sono state utilizzate impropriamente le fondazioni. Le fondazioni sono tradizionalmente utilizzate per scopo altruistico, e perciò si rivelano, in effetti, spesso inadeguate per la gestione di un patrimonio familiare dal momento che, una volta costituite, non consentono sufficiente controllo e partecipazione alla gestione del patrimonio. Le fondazioni di famiglia sono previste solo incidentalmente dall'ultimo comma dell'art. 28 c.c., ai sensi del quale: «le disposizioni del primo comma [trasformazione delle fondazioni] … non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate». La dottrina dominante (M. Rescigno, F. Galgano, G. Iudica) ritiene che la fondazione di famiglia sia ammissibile solo se costituita per la realizzazione di scopi di utilità sociale, come è confermato anche da una sentenza della Cassazione (Cass. sent. n. 3960/1979), datata ma ancora incontrastata, la quale ha espressamente stabilito che «l'imporre su beni vincoli di disponibilità tendenzialmente perpetui, come nel caso della fondazione, si giustifica unicamente con la sussistenza di un fine di pubblica utilità». Rispetto alla fondazione, il trust si caratterizza per l'assenza di personalità giuridica, essendo qualificabile come mero patrimonio destinato; il trust, garantisce, invece, rispetto alla fondazione, maggior controllo sulla gestione dei beni conferiti.

Vi è, poi, da fare un breve riferimento anche alle società fiduciarie. Queste ultime svolgono attività di intestazione fiduciaria, con separazione di tali beni dal patrimonio del titolare effettivo. Esse sono state inizialmente previste dalla l. n. 1966/1939 e n. 430/1986, mentre oggi sono regolate dal d. lgs. n. 415/1996 e dal d.lgs. n. 141/2010, con la previsione dell'inserimento nella denominazione sociale della dicitura “SIM” e della iscrizione al relativo albo, con estensione di tutte le regole applicate per la regolazione dei mercati finanziari. È importante, poi, comprendere la differenza tra le società fiduciarie con gestione dinamica e statica; le società dinamiche prevedono la valorizzazione del patrimonio conferito dal cliente attraverso l'effettuazione di una serie di operazioni volte ad accrescere il patrimonio iniziale, mentre le società fiduciarie statiche seguono puntualmente le indicazioni impartite dal cliente per la gestione e si limitano a conservare il patrimonio così come conferito. In particolare, le società fiduciarie prevedono espressamente le figure del private banker e del family office, ovvero di servizi di consulenza a tutto tondo per la gestione di grandi patrimoni familiari.

Il trust, a differenza delle società fiduciarie, non subisce restrizioni né limiti pubblicitari o finanziari connessi alla normativa in materia di società fiduciarie, soprattutto in relazione alla capitalizzazione iniziale e in relazione alla loro azione nei mercati finanziari regolamentati. Inoltre, il trustee ha sempre una maggiore libertà di scelta relativamente ai possibili investimenti del capitale o alle modalità di gestione dei beni conferiti in trust, mentre il fiduciario molto raramente esorbiterà i limiti di una mera gestione patrimoniale passiva. Eppure, nella pratica, i destini di questi due istituti si sono ripetutamente incrociati, sollevando anche molte discussioni in relazione all'opponibilità ai terzi dei due istituti. È stato sostenuto che la segregazione patrimoniale che avviene per entrambi gli istituti sia maggiormente efficace per il trust rispetto a quanto avviene con l'intestazione fiduciaria, e viceversa. Ciò potrebbe essere disceso dal fatto che molti Paesi prevedono una disciplina dei mandati fiduciari, maggiormente assimilabili ad un modello di trust piuttosto che al tradizionale istituto della proprietà fiduciaria, ma mutuando caratteristiche comuni ad entrambi gli istitituti. È da riportare l'esempio della Repubblica di San Marino, il cui ordinamento si basa su principi di diritto comune, ove ai contenuti del contratto fiduciario classico viene riconosciuta l'opponibilità ai terzi, ma risulta essere un ibrido tra trust ed intestazione fiduciaria piuttosto che uno strumento giuridico a sé stante.

Inoltre, la separazione delle fiduciarie è certamente meno forte, in considerazione del fatto che il titolare effettivo conserva il potere decisionale e gestionale, che si attua impartendo istruzioni vincolanti alla società fiduciaria; invece, nel trust, l'attività del trustee è autonoma e slegata rispetto alle sopravvenute volontà del disponente ed è connotata da discrezionalità anche nell'esecuzione delle istruzioni contenute nel regolamento del trust.

Per concludere, non meno importante, anche se molto più limitato e focalizzato sulla protezione del patrimonio familiare, appare l'istituto del fondo patrimoniale. Non è stato inserito tra gli istituti che condividono le finalità dei trusts di gestione del patrimonio familiare perché esso, per l'appunto, ha la precipua finalità di proteggere il patrimonio di una unica famiglia, intesa in senso nucleare, sia essa unita in matrimonio o per mezzo di una unione civile.
Vi è, tuttavia, da notare come anche il fondo patrimoniale, pur con i suoi limiti soprattutto relativi all'oggetto possibile, ben definito dal legislatore, può assolvere ad una circoscritta funzione di gestione del patrimonio familiare, in relazione ai bisogni dei figli e con tutte le difficoltà derivanti da un modello di gestione simile alla comunione legale ed alle molteplici ipotesi di scioglimento del fondo. In più, fatto molto importante, mentre il trust di gestione del patrimonio familiare è maggiormente aderente a realtà aziendali e/o imprenditoriali, il fondo patrimoniale è assolutamente inadatto a tale scopo, comportando una serie di problematiche sotto più punti di vista.Esso, pertanto, a differenza delle holding, delle fondazioni di famiglia, delle società fiduciarie, che rappresentano tutte una valida alternativa al trust di gestione del patrimonio familiare, non potrebbe mai essere una scelta valida per chi intende amministrare un ampio patrimonio; in effetti, i beni conferiti sono destinati ai bisogni della famiglia e la gestione unitaria non è ritenuto tale ai sensi della normativa contenuta negli art. 167 c.c. ss. inoltre, la crisi della famiglia e lo scioglimento della stessa comportino il venir meno del fondo, vanificando qualsiasi chance di impermeabilità dello strumento scelto rispetto alle vicende familiari, che maggiormente richiedono tutela.

Il trust di gestione del patrimonio familiare ed i beni culturali

I trusts consentono di creare un vero e proprio nuovo patrimonio su misura, una sorta di deposito "speciale" in cui possono essere custoditi e gestiti vari tipi di beni, ivi compresi i beni culturali ai sensi del d.lgs n. 42/2004. Diventa sempre più frequente, pertanto, l'istituzione di un trust per la gestione, e, quindi, la tutela e/o il trasferimento di opere d'arte, di collezioni o di detti beni. Tale figura va segnalata distintamente rispetto alle altre figure di trust di gestione del patrimonio familiare in virtù della confusione che può essere fatta con i simili trust di scopo per la gestione delle opere d'arte. Benché tale tipologia di trusts esuli concretamente dalla gestione di un patrimonio nell'interesse della famiglia, è ben possibile che il patrimonio familiare sia costituito anche in maniera consistente da opere d'arte, magari accumulate dal capostipite come investimento, come alternativa al tradizionale risparmio, od in previsione di una futura rivendita con relativa plusvalenza, per cui si atteggia come un qualunque trust nel quale vengono conferiti beni mobili, con alcune peculiarità.

Il trust per la gestione di opere d'arte si costituisce, invece, con un atto unilaterale, cui si affiancano uno o più atti di dotazione, e si presenta come un trust di scopo, ossia come preordinato al perseguimento di un determinato fine, quando i motivi che portano alla sua costituzione sono finalizzati ad attività benefiche e filantropiche. Il tipico esempio è quello di un soggetto intende donare una propria collezione ad una fondazione pubblica, con la sola condizione che quest'ultima si impegni ad allestire una mostra permanente aperta al pubblico ed ad effettuare tutte le attività di manutenzione e restauro necessarie a mantenere integre nel tempo le singole opere, oppure chi vuole devolvere opere d'arte ad enti pubblici o ecclesiastici per istituire un museo, o una mostra o una galleria con il fine di diffondere tali opere, anche per un tempo più o meno limitato. Quando, il motivo principale dell'istituzione del trust è la gestione delle opere d'arte in virtù della sua valorizzazione in favore di beneficiari appartenenti alla stessa famiglia, allora esso si configura come un trust di gestione del patrimonio familiare.

Nei casi aventi finalità filantropiche, il trustee esercita al meglio le proprie funzioni di scopo attraverso una più ampia, in termini di discrezionalità e libertà di movimento – purché ciò avvenga sempre nell'ambito dello scopo – anche in virtù del fatto che i beneficiari non sono precisamente individuati.

Viceversa, quando con il trust viene preservata l'integrità e la destinazione unitaria di un patrimonio artistico, ovvero ancora protetto tale patrimonio dalle pretese di creditori personali e/o dei propri eredi, gestendo al fine di garantire ai beneficiari un reddito da esso, il trustee avrà una minore libertà e sarà ancora più importante la figura del protector.

Qualora, invero, siano conferiti in trust beni di natura artistica, qualificabili anche come beni culturali ex d.lgs. n. 42/2004, va rilevato che, in relazione ai vincoli disciplinati dal citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, per siffatti beni vi è obbligo di denuncia del trasferimento della proprietà o della detenzione del bene, ma non vi è la prelazione d'acquisto da parte dello Stato. Dal momento che l'atto di conferimento in trust è essenzialmente gratuito, esso, in quanto tale, non rientra nel vincolo di cui all'art. 60 d.lgs. n. 42/2004, per cui non vi sarà alcuna prelazione, ma solo comunicazione.

Chiunque, in questo modo, voglia acquistare opere d'arte, in seguito qualificate come beni culturali ex d.lgs. n. 42/2004, potrà spogliarsene senza problemi in favore di un trust con lo scopo della loro gestione per conto della famiglia, con il beneficio di accumulare beni in un patrimonio separato senza il rischio che lo Stato possa far valere la prelazione sugli stessi, consentendone la trasmissione ai propri eredi oppure il godimento in favore di questi ultimi anche dopo la propria morte.

Casistica

Natura del trust

«Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto» (v. Cass., sent. n. 10105/2014).

Revocabilità del trust familiare

È revocabile ex art. 2901 c.c. il trust familiare autodichiarato istituito su beni immobili dal disponente, fideiussore di una s.r.l. verso la banca creditrice agente in revocatoria, successivamente all'assunzione della fideiussione, desumendosi la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust, dalla circostanza che al momento dell'istituzione del trust il disponente sapeva che la società debitrice principale versava in una situazione finanziaria non rosea e sussistendo l'eventus damni per essersi il disponente liberato mediante l'istituzione del trust di tutti i propri beni immobili e non avere dimostrato la capienza del proprio patrimonio residuo (Trib Ravenna, 28 giugno 2017, n. 617).

La clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell'atto istitutivo di trust non vincola il terzo creditore del disponente. L'azione volta a far dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di conferimento in trust deve avere ad oggetto anche l'atto istitutivo, in quanto il conferimento trova la propria causa in esso, attesa la contestualità dei due atti. Colui che agisce per far dichiarare la simulazione del trust invocando che esso è stato istituito per sottrarre i beni alla garanzia dei creditori accredita la tesi secondo cui le parti volevano gli effetti dell'atto, sia pure per uno scopo diverso da quello dichiarato, e dunque non può dedurre la simulazione assoluta. È revocabile ex art. 2901 c.c. il conferimento di beni immobili in un trust familiare posto in essere dai disponenti, fideiussori della s.p.a. debitrice principale, successivamente al sorgere del credito, ravvisandosi l'eventus damni nella circostanza che i disponenti non hanno dimostrato di essere rimasti titolari di un patrimonio residuo idoneo a soddisfare la banca creditrice agente in revocatoria e desumendosi la scientia damni, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust, dal fatto che i disponenti non potevano non conoscere la difficilissima situazione finanziaria in cui versava la debitrice principale, in quanto erano soci della medesima, la quale aveva peraltro una base azionaria molto limitata, e uno di loro rivestiva la carica di amministratore unico (App. Brescia 28 febbraio 2017, n. 310).

Conferimento in trust e sproporzione con debito già esistente

Non è revocabile il conferimento di un bene immobile in un trust familiare, in quanto v'è una manifesta sproporzione tra il credito vantato dall'attore ed il valore di suddetto immobile e quindi non è credibile che a fronte di un credito di importo modesto si sia organizzato un costoso meccanismo negoziale (Trib Cassino, 2 maggio 2017, n. 551).

Azione revocatoria nei confronti dell'atto istitutivo del trust

Non comporta che la relativa domanda revocatoria debba essere necessariamente indirizzata negli immediati confronti di quest'atto, né che possa, perciò stesso, essere utilmente proposta pure nei confronti dell'atto istitutivo del trust (Cass., sent. 30 settembre 2019 n. 24212). Nel caso in cui all'istituzione del trust abbia fatto poi seguito l'effettiva intestazione del bene conferito al trustee, la domanda di revocatoria, che assume ad oggetto l'atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l'esito di inefficacia dell'atto dispositivo a cui propriamente tende la predetta azione (ove la dichiarazione di inefficacia potesse essere emessa anche in assenza dell'effettiva esistenza di un atto dispositivo, per contro, si fuoriuscirebbe senz'altro dalla funzione di conservazione patrimoniale che risulta specificamente connotare, nel sistema del codice civile, come ripreso anche nella sede della normativa fallimentare, lo strumento dell'azione revocatoria) (Cass. sent. 15 ottobre 2019 n. 25926).

Legittimazione passiva dei beneficiari

I beneficiari non sono legittimati passivi nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust qualora non siano titolari di diritti attuali sui beni in trust. (Cass. sent. 29 maggio 2018 n.13388).

Superfluità del giudizio di meritevolezza

La legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja sui trust rende superfluo che il giudice provveda di volta in volta a valutare se il singolo trust persegua interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. (Cass. sent. 19 aprile 2018 n. 9637).

Esenzione dall'imposta dell'atto di disposizione

Il conferimento di beni in un trust familiare è esente dall'imposta sulle successioni e donazioni in quanto non realizza un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile. Tale imposta sarà dovuta al momento della attribuzione finale dei beni in trust ai beneficiari. (Cass. sent. 18 luglio 2019 n.19319).

Litisconsorzio necessario del trustee

Il trustee è litisconsorte necessario nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust, essendo l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi. Il beneficiario di un trust familiare non è litisconsorte necessario nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust, essendo il beneficiario litisconsorte necessario soltanto nel caso in cui il trust sia stato posto in essere a titolo oneroso (Cass. 26 maggio 2020 n. 9648).

Trust e gratuità

Se il trust viene posto in essere in virtù di una spontanea determinazione volitiva del disponente e in mancanza di un vantaggio patrimoniale, l'atto costitutivo del trust deve essere considerato a titolo gratuito, come per l'appunto si verifica nel caso di trust familiare in esame (nel quale il disponente rivestiva anche la qualità di beneficiario). In ogni caso l'onerosità dell'atto di disposizione patrimoniale non può essere posta in relazione all'eventuale compenso stabilito per l'opera del trustee, in quanto l'onerosità dell'incarico affidato a quest'ultimo attiene (non al rapporto di trust, ma) all'eventuale remunerazione per il mandato conferito… L'istituzione di trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura – ai fini della revocatoria ordinaria – un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti. (Cass. 04 aprile 2019, n. 9320).

Obbligo del guardiano e trust familiare

Un trust familiare regolato dalla legge di Jersey non è invalido per via della mancata nomina del guardiano, in quanto tale nomina è prevista a pena di nullità solo se il trust è istituito per uno scopo non caritatevole. La presunta eccessiva ingerenza mantenuta da un disponente nella vita del trust non determina la nullità di un trust regolato dalla legge di Jersey, in quanto tale legge non prevede l'eccessiva ingerenza del disponente come motivo di invalidità del trust. Per lo scioglimento del trust occorre la volontà unanime dei beneficiari. Il beneficiario che agisca in giudizio lamentando che il trustee non abbia presentato il rendiconto deve indicare la specifica attività in relazione alla quale difetta il rendiconto (Trib. Milano, sez I, 16 giugno 2017, sent. 6776).

Carenza di presunzione assoluta di gratuità del trust

La simulazione assoluta di un trust non può essere dedotta dalla preesistenza, rispetto al relativo conferimento, del credito vantato dall'attore e dal rapporto di coniugio fra il disponente e il trustee. È revocabile ex art. 2901 c.c. il conferimento di un immobile in un trust familiare posto in essere dalla disponente successivamente alla conclusione di un contratto di appalto con cui la disponente commissionava opere edili alla società attrice: sussiste l'eventus damni per non essere la disponente proprietaria di alcun ulteriore bene immobile, mentre la scientia damni in capo alla disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust, si desume per essere la disponente a conoscenza dei costi dei lavori da lei commissionati. (Trib. Napoli, 18 ottobre 2021).

Trust e successione

«La clausola di proroga della giurisdizione inserita nell'atto costitutivo di un trust vincola, oltre al costituente, i gestori e i beneficiari del trust, pur non firmatari della clausola, ove vengano in rilievo diritti e obblighi inerenti al trust, mentre non vincola i soggetti che rispetto al trust sono in posizione di terzietà, come l'erede del fondatore, qualora si assuma leso nei diritti di legittimario» (v. Cass., S.U., sent. n. 14041/2014).

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