Sul parere di precontenzioso dell’Anac

Redazione Scientifica
23 Febbraio 2022

Il parere di precontenzioso dell'ANAC, di cui all'art. 211 del d.lgs. n. 50/2016 «obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito»...

Il parere di precontenzioso dell'ANAC, di cui all'art. 211 del d.lgs. n. 50/2016 «obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito».

Se le parti hanno espresso il loro unanime consenso a vincolarsi al contenuto del parere dell'Anac e pur dovendo considerare il parere espresso dall'Autorità come non vincolante, non si può non tenere conto del fatto che il predetto parere di precontenzioso (che si esprima nel senso della illegittimità dell'atto), in ragione delle funzioni di vigilanza e controllo che la legge conferisce all'Autorità nel settore dei contratti pubblici (art. 213 del Codice dei contratti pubblici), determina l'attenuazione del dovere di motivare sulla sussistenza di un interesse pubblico specifico e concreto all'annullamento d'ufficio.

In queste ipotesi, infatti, l'amministrazione appaltante non deve argomentare in maniera diffusa sulla sussistenza di un interesse pubblico a procedere all'autoannullamento, dovendo, anzi, provvedere (sempre) ad annullare gli atti ritenuti illegittimi dall'Autorità, a meno che non emerga un interesse pubblico specifico e concreto a non provvedere all'autoannullamento dell'atto.

In altri termini, in questi casi, la valutazione che deve essere effettuata dall'amministrazione si volge non alla ricerca, in positivo, di una ragione di interesse pubblico per annullare in autotutela, ma alla ricerca, in negativo, di una ragione per non annullare.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.