Il principio di equivalenza è un corollario del favor partecipationis

Redazione Scientifica
23 Febbraio 2022

Il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, e risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità, ...

Il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, e risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e libertà d'iniziativa economica privata e, dall'altro, al principio di libera concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 febbraio 2022, n. 1006).

Il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato ad evitare che un'irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici precluda l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 65; Sez. IV, 7 giugno 2021, n. 4353).

Per giurisprudenza costante, l'interpretazione della lex specialis di gara deve essere, dunque, condotta secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, con la finalità di escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive ed anticoncorrenziali, e, in caso di dubbi interpretativi, deve essere sempre preferita la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara (Cons. Stato, Sez. V, 25 marzo 2020, n. 2090).

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