Il divieto di commistione tra criteri soggettivi ed oggettivi non è assoluto

Redazione Scientifica
23 Febbraio 2022

Il divieto di commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi afferenti la valutazione dell'offerta ai fini ...

Il divieto di commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi afferenti la valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione non risulta eluso o violato allorché gli aspetti organizzativi non sono destinati ad essere apprezzati in quanto tali, quindi in modo avulso dal contesto dell'offerta, come dato relativo alla mera affidabilità soggettiva, ma quale garanzia della prestazione del servizio secondo le modalità prospettate nell'offerta, cioè come elemento incidente sulle modalità esecutive dello specifico servizio e quindi come parametro afferente le caratteristiche oggettive dell'offerta.

Infatti, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti hanno il potere discrezionale – purché esercitato in osservanza dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza - di fissare nella lex specialis elementi dell'offerta che, pur riferendosi in senso lato a requisiti soggettivi dell'operatore concorrente, in attenuazione del generale divieto di commistione tra criteri soggettivi di qualificazione e oggettivi afferenti la valutazione dell'offerta, per la capacità di “illuminare” sulla qualità della stessa, rappresentano un elemento di quest'ultima, poiché esprimono la sua affidabilità (cfr. Cons. Stato, V, 20 giugno 2019, n. 4198).

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