La mancata notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario è irrilevante ove l'impugnazione sia prima facie infondata o inammissibile in quanto l'integrazione del contraddittorio si rileverebbe attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento ed in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
Massima
La mancata notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario è irrilevante ove l'impugnazione sia prima facie infondata o inammissibile in quanto l'integrazione del contraddittorio si rileverebbe attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento ed in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
Il difensore distrattario della parte vittoriosa nel giudizio assume la qualità di parte nel giudizio di gravame soltanto quando sorga controversia sulla distrazione e, in particolare, quando la sentenza impugnata non ha pronunciato sull'istanza o l'ha respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia di distrazione.
Il litisconsorzio necessario con tutti i danneggiati previsto sia dall'art. 140, comma 4, C.d.A., sia dall'art. 291, comma 4, C.d.A., riguarda esclusivamente i soggetti del processo e non anche l'oggetto del processo e le domande delle parti.
L'art. 140, comma 4, C.d.A. e l'art. 291, comma 4, C.d.A., conformemente all'esigenza di interpretare restrittivamente le previsioni di litisconsorzio necessario in quanto introducenti restrizioni alla libertà di azione, vanno intesi nel senso che il litisconsorzio necessario previsto ha natura solo processuale e non sostanziale e, pertanto, presuppone che il processo sia promosso da o contro più danneggiati (oltre che nei confronti dell'impresa di assicurazione e del responsabile civile, nell'ipotesi cui all'art. 140 C.d.A. o nei confronti dell'impresa designata dal F.G.V.S. e del responsabile civile, nell'ipotesi cui all'art. 291 C.d.A.) o in esso intervengano uno o più danneggiati - litisconsorzio facoltativo iniziale - e sussiste solo se venga proposta da alcuna delle parti domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale (vuoi di polizza, nell'ipotesi cui all'art. 140 C.d.A., vuoi di quello minimo di legge, nell'ipotesi cui all'art. 291 C.d.A.) e di conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo.
Il caso
In un sinistro stradale cagionato da un veicolo non assicurato perde la vita il conducente di un motoveicolo e la trasportata, sorella del conducente, subisce lesioni personali.
La moglie ed i figli del de cuius, con ricorso exart. 3, L. 21 febbraio 2006, n. 102 (articolo successivamente abrogato dall'art. 53, comma 1, L. 18 giugno 2009 n. 69 ma che continua ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge abrogativa), convengono in giudizio l'impresa designata dal F.G.V.S. ed i responsabili civili (proprietario e conducente del veicolo investitore) al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Nel corso del giudizio si costituiscono:
la madre e la sorella del de cuius, che spiegano intervento volontario adesivo autonomo, al fine di ottenere dalle stesse parti convenute il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del congiunto;
l'impresa designata che resiste e chiede la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello promosso dalla sorella del de cuius innanzi ad altro Tribunale nei confronti dell'impresa di assicurazione del motoveicolo condotto dal de cuius al fine di ottenere il risarcimento dei danni a persona subiti nel medesimo sinistro.
Il Tribunale accoglie la domanda e condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della moglie del de cuius dei danni patrimoniali e non patrimoniali e di tutti gli altri eredi e congiunti del de cuius dei danni non patrimoniali.
Tutti i danneggiati propongono appello al fine di ottenere un maggior risarcimento.
L'impresa designata propone appello incidentale in relazione al rigetto, da parte del primo giudice, della richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello promosso dalla sorella del de cuius innanzi ad altro Tribunale nei confronti dell'impresa di assicurazione del motoveicolo.
La Corte di Appello:
dichiara improcedibile l'appello incidentale in quanto solo depositato ma non anche notificato alle controparti, in violazione dell'art. 436, comma 3, c.p.c.;
accoglie l'appello principale e:
liquida agli eredi e congiunti del de cuius maggiori importi, rispetto a quelli liquidati dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale;
condanna l'impresa designata ed i responsabili civili, in solido tra loro, al pagamento degli importi liquidati;
limita la condanna dell'impresa designata fino alla concorrenza del massimale minimo di legge maggiorato dagli interessi legali dalla data di messa in mora al soddisfo.
L'impresa designata propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo con il quale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 102,354 c.p.c., 140, 283 e 291 C.d.A., con riferimento all'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.
Con tale motivo lamenta, sostanzialmente, la violazione del litisconsorzio necessario per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della sorella del de cuius che, quale altro soggetto danneggiato nel sinistro, è litisconsorte necessaria sotto profili differenti da quelli oggetto delle domande risarcitorie effettivamente formulate nell'ambito del giudizio, in quanto la stessa ha proposto le sue domande risarcitorie, per i danni a persona subiti, innanzi ad altro Tribunale.
Il ricorso è diretto anche nei confronti del difensore dei danneggiati, distrattario delle spese di lite e non viene non notificato al conducente responsabile che era stato evocato nei precedenti gradi di giudizio.
La Suprema Corte con sentenza del 30 dicembre 2021 n. 42073 rigetta il ricorso.
La questione
Le questioni giuridiche sono esclusivamente processuali e sono quattro.
La prima questione è relativa alla mancata notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario ove l'impugnazione sia prima facie infondata o inammissibile; in tal caso il giudice deve o meno ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso?
La seconda questione è relativa all'ammissibilità o meno del ricorso per cassazione proposto (anche) nei confronti del difensore distrattario della parte vittoriosa quando il gravame non investa la pronuncia di distrazione.
La terza questione è relativa all'istituto del litisconsorzio necessario con tutti i danneggiati previsto sia dall'art. 140, comma 4, C.d.A., sia dall'art. 291, comma 4, C.d.A. ed in particolare se l'integrità del contraddittorio va rapportata alla mera identità soggettiva delle parti presenti nel giudizio ovvero alle domande da questi avanzate.
La quarta questione è relativa all'istituto del litisconsorzio necessario con tutti i danneggiati previsto sia dall'art. 140, comma 4, C.d.A., sia dall'art. 291, comma 4, C.d.A. ed in particolare se tali norme prevedono:
un'ipotesi di litisconsorzio necessario inziale;
ovvero un'ipotesi di litisconsorzio iniziale solo facoltativo che diviene necessario solo nello svolgimento del processo in presenza di alcuni presupposti.
Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte, prima di esaminare l'unico motivo di ricorso, affronta due questioni rilevabili d'ufficio:
il primo, relativo alla mancata notifica del ricorso al conducente responsabile, litisconsorte necessario processuale;
il secondo, relativo all'ammissibilità del ricorso diretto nei confronti del difensore dei danneggiati.
La Suprema Corte, in relazione alla prima questione, rileva che la mancata notifica del ricorso ad un litisconsorte necessario è irrilevante ove, come nel caso in esame, il ricorso per cassazione sia prima facie infondato o inammissibile in quanto l'integrazione del contraddittorio sarebbe attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento ed in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
La Suprema Corte, in relazione alla seconda questione, rileva l'inammissibilità del ricorso diretto nei confronti del difensore dei danneggiati, atteso che:
il difensore distrattario della parte vittoriosa nel giudizio assume la qualità di parte nel giudizio di gravame soltanto quando sorga controversia sulla distrazione e, in particolare, quando la sentenza impugnata non ha pronunciato sull'istanza o l'ha respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia di distrazione;
l'unico motivo di ricorso, invece, non concerne la pronuncia di distrazione.
La Suprema Corte, risolte così le questioni preliminari, esamina l'unico motivo di ricorso, lo ritiene manifestamente infondato e rigetta il ricorso.
La Suprema Corte, in particolare, a sostegno dell'infondatezza del motivo ed in relazione alla terza questione, rileva che:
la sorella del de cuius, danneggiata nello stesso sinistro per cui è causa, ha partecipato al processo sin dal primo grado;
la tesi prospettata dall'impresa designata - secondo cui la non integrità del contraddittorio andrebbe rapportata non alla mera identità soggettiva della parte presente nel giudizio ma alle domande da questa avanzate (nel caso in esame innanzi ad altro Tribunale per danni diversi da quelli richiesti nel presente processo) - è priva di pregio in quanto la relativa problematica poneva soltanto un problema di connessione per coordinazione tra i due giudizi(artt. 40 e 103 c.p.c.) e non certo di integrità del contraddittorio che ha riguardo ai soggetti del processo, non al suo oggetto.
La Suprema Corte, seppur ritiene tale rilievo assorbente, “reputa…sia opportuno affrontare comunque - per finalità di nomofilachia - il problema della corretta interpretazione della invocata previsione di cui all'art. 140, comma 4, primo periodo, c.p.c.(rectius: C.d.A.) con l'avvertenza che le considerazioni che saranno svolte dovranno ritenersi riguardare anche ovviamente la previsione di cui all'art. 291 c.p.c. (rectius: C.d.A.)…di contenuto identico”.
La Suprema Corte, a tal fine ed in relazione alla quarta questione, rileva che:
l'art. 140, commi 1, 2 e 3, C.d.A. ripropone integralmente la disciplina dettata dall'art. 27, commi 1, 2 e 3, L. 24 dicembre 1969 n. 990 relativa al riparto proporzionale delle somme assicurate dal massimale tra tutti i danneggiati;
continuerà pertanto “ad operare il consolidato principio per cui l'assicuratore, in caso di pluralità non incolpevolmente ignorata di danneggiati in uno stesso sinistro, deve rispettare il criterio della proporzionalità e non può opporre a coloro che chiedono il risarcimento l'incapienza del massimale per aver già risarcito altri, ciò per l'appunto in quanto egli ha l'onere di rispettare in tal caso il principio della par condicio, anche provocando le rispettive richieste risarcitorie al fine di ripartire corrispondentemente il massimale”;
la giurisprudenza, nella vigenza dell'art. 27, L. 24 dicembre 1969 n. 990, oggi abrogato:
ha “affermato che l'assicuratore deve attivarsi pure con la congiunta chiamata in causa dei diversi danneggiati individuati con la normale diligenza per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta, con la conseguenza che l'assicuratore convenuto in giudizio con azione diretta da parte di uno dei danneggiati, non può opporre, al fine della riduzione dell'indennizzo, la somma già concordata e versata in sede stragiudiziale ad un altro danneggiato, pur nella consapevolezza che nel sinistro erano rimaste coinvolte più persone, dovendo imputare a propria negligenza il non avere provveduto - o richiesto che si provvedesse in sede giudiziale - alla congiunta disamina delle pretese risarcitorie dei danneggiati per la riduzione proporzionale dei correlativi indennizzi”;
ha sempre costantemente escluso “l'esistenza di un litisconsorzio necessario iniziale tra tutti i danneggiati…(v. Cass. 23/04/1991, n. 4377)”;
ha affermato che “al fine di “garantire la proporzionale riduttiva attribuzione delle somme assicurate” era l'impresa assicuratrice a doversi fare carico del litisconsorzio necessario (litisconsorzio necessario processuale, ai fini dell'applicazione del criterio della proporzionalità) (Cass. 22/02/1988, n. 1831)”.
La Suprema Corte, dopo aver richiamato il previgente quadro sistematico innanzi trascritto (che nella sua parte sostanziale è sostanzialmente riprodotto nell'art. 140, commi 1, 2 e 3, C.d.A.), esamina la previsione di cui all'art. 140, comma 4, primo alinea, C.d.A. che dispone “Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'art. 102 c.p.c.” al fine di verificare se e in che misura possa attribuirsi portata effettivamente innovativa alla stessa.
La Suprema Corte, dopo un lunghissimo excursus di non facile lettura in cui paventa varie ipotesi interpretative, ritiene sostanzialmente che:
“la scelta esegetica preferibile è che si verta in ipotesi in cui l'art. 102 c.p.c. è stato richiamato solo con riferimento al modo di svolgimento di un processo che veda proposta una domanda coinvolgente, per scelta di chi la fa, tutti o comunque alcuni danneggiati (comunque più d'uno)”;
il litisconsorzio, pertanto, è solo facoltativo inizialmente e diviene necessario solo nello svolgimento del processo in presenza contemporanea di due presupposti:
il primo soggettivo e, cioè, che nell'evento abbiano riportato danni più soggetti;
il secondo oggettivo e, cioè, che nel processo sia proposta una domanda di accertamento, positivo o negativo, del superamento del limite di massimale e di riduzione proporzionale degli indennizzi.
La Suprema Corte, pertanto, ritiene che per le esposte considerazioni:
vada confermato il suo unico precedente in materia che aveva affermato che “la norma dell'art. 140, ultimo comma, del d.lgs. n. 209 del 2005, là dove ha introdotto una fattispecie di litisconsorzio necessario stabilendo che “nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'art. 102 c.p.c.”(…)nella sua ambigua formulazione (posto che è certamente atecnica l'espressione “giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate”) va intesa, conforme all'esigenza di interpretare restrittivamente le previsioni di litisconsorzio necessario in quanto introducenti restrizioni alla libertà di azione, nel senso che il litisconsorzio sussiste solo se: a) l'assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere l'accertamento in confronto di tutti del massimale, come dimostra la stessa possibilità ad essa riconosciuta di effettuare deposito liberatorio; b) uno dei danneggiati, vistosi contestare l'esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati o non sussista o sussista in misura minore, chieda l'accertamento o della non sussistenza o delle rispettive quote” (Cass. 26 gennaio 2009 n. 1862);
vada enunciato, in continuità con il predetto arresto, il seguente principio di diritto:“l'art. 140 cod. ass., comma 4, primo periodo, conformemente all'esigenza di interpretare restrittivamente le previsioni di litisconsorzio necessario in quanto introducenti restrizioni alla libertà di azione, va inteso nel senso che il litisconsorzio necessario ha natura solo processuale e non sostanziale; esso dunque presuppone che il processo sia promosso da o contro o più danneggiati (oltre che nei confronti dell'assicuratore e del responsabile civile) o in esso intervenga uno o più altri danneggiati - litisconsorzio facoltativo iniziale - e sussiste solo se venga proposta da alcuna delle parti domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo”;
vada affermato identico principio “quanto all'interpretazione dell'identico l'art. 291 cod. ass., comma 4, primo periodo”.
Osservazioni
La decisione in commento è condivisibile per le soluzioni prospettate in relazione alle quattro questioni affrontate.
La soluzione prospettata in relazione alla prima questione - relativa allamancata notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario ed all'opportunità o meno di disporre o ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso - è perfettamente in linea:
con i principi costituzionali ed eurounitari del giusto processo e della sua ragionevole durata di cui agli artt. 111 Cost., 6, paragrafo 1, Convenzione EDU e 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
con l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità che, anche nel suo massimo consesso, ha costantemente affermato che in caso di impugnazione prima facie inammissibile o infondata è superfluo ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso atteso che tale ordine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un inutile allungamento dei tempi di definizione del giudizio in violazione del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo che impone al giudice di evitare e impedire comportamenti (anche dello stesso giudice) che siano di ostacolo ad una sollecita definizione del processo tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (conf., oltre alla decisioni indicate in sentenza, anche: Sez. Un. 27 gennaio 2022 n. 2480; Sez. Un. 13 novembre 2018 n. 29081; Sez. Un. 13 novembre 2018 n. 29080; Sez. Un. 23/9/2013 n. 21670).
La soluzione prospettata in relazione alla seconda questione - relativa all'ammissibilità o meno del ricorso per cassazione proposto (anche) nei confronti del difensore distrattario della parte vittoriosa quando il gravame non investa la pronuncia di distrazione - è perfettamente in linea:
con il disposto dell'art. 93 c.p.c. che - seppur consente al difensore, in presenza di alcuni presupposti, di chiedere la distrazione delle spese di lite - non autorizza a qualificare come vera e propria domanda l'istanza di distrazione tale da far assumere al difensore distrattario la qualità di parte (se non in alcuni casi limite);
con l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità che ha costantemente affermato che il difensore distrattario assume la qualità di parte, sia attivamente sia passivamente, solo quando sorga controversia sui presupposti in sé della distrazione e, cioè, quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione (conf., oltre alla decisioni indicate in sentenza, anche Cass. 9 giugno 2015 n. 11856; Cass. 11 dicembre 2014 n. 26089).
La soluzione prospettata in relazione alla terza questione - relativa all'istituto del litisconsorzio necessario con tutti i danneggiati previsto sia dall'art. 140, comma 4, C.d.A., sia dall'art. 291, comma 4, C.d.A. ed in particolare se l'integrità del contraddittorio va rapportata alla mera identità soggettiva delle parti presenti nel giudizio ovvero alle domande da questi avanzate - è perfettamente in linea:
con il disposto dell'art. 102 c.p.c. che nella parte in cui prevede che i litisconsorti necessari “debbono agire o essere convenute nello stesso processo”:
da un lato, rende assolutamente irrilevante la loro partecipazione al giudizio in qualità di attori o di convenuti o di interventori;
dall'altro lato, non prevede espressamente che tali parti debbano proporre nel giudizio ove sono chiamate tutte le loro domande;
con il disposto sia dell'art. 140, comma 4, C.d.A., sia dell'art. 291, comma 4, C.d.A. che nella parte in cui prevedono che nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e l'impresa di assicurazione designata, da un lato e le persone danneggiate, dall'altro lato, sussiste litisconsorzio necessario e si applica l'art. 102 c.p.c. non prevedono espressamente che tali parti danneggiate debbano proporre nel giudizio ove sono chiamate tutte le loro domande.
La soluzione prospettata in relazione alla quarta questione - relativa all'istituto del litisconsorzio necessario con tutti i danneggiati previsto sia dall'art. 140, comma 4, C.d.A., sia dall'art. 291, comma 4, C.d.A. ed in particolare se tali norme prevedono un'ipotesi di litisconsorzio necessario inziale ovvero un'ipotesi di litisconsorzio iniziale solo facoltativo che diviene necessario solo nello svolgimento del processo in presenza di alcuni presupposti - è perfettamente in linea:
con un'interpretazione non solo letterale ma anche e soprattutto logico-storico-sistematica e costituzionalmente orientata sia dell'art. 140, comma 4, C.d.A., sia dell'art. 291, comma 4, C.d.A.;
con la dottrina che ha ritenuto che “gli ostacoli al libero esercizio dei diritti hanno, nel vigente ordinamento processuale, carattere eccezionale, con la conseguenza che le norme che li pongono, come l'art. 140, comma 4, prima parte, C.d.A., nel dubbio, vanno interpretate restrittivamente”, ha, quindi, interpretato tale norma in maniera restrittiva e ciò nel pieno rispetto dei principi costituzionali del libero esercizio dei diritti desumibile dalle norme contenenti la c.detta clausola generale di giurisdizione e, cioè, di concreta ed effettiva azionabilità, per ogni persona, fisica o giuridica, che assuma la violazione di un diritto soggettivo, di agire o resistere in giudizio e della ragionevole durata del processo ed ha ritenuto che il litisconsorzio necessario previsto da tale norma tra tutte le persone danneggiate e l'impresa di assicurazione della R.C.A. obbligatoria (o l'impresa designata nell'ipotesi di cui all'art. 291 C.d.A.) sussiste solo in presenza dei seguenti presupposti:
che vi siano due o più danneggiati;
che - nella sola ipotesi di cui all'art. 140, comma 4, C.d.A. - sia stato eccepito ritualmente e tempestivamente il limite del massimale di polizza (e non anche nell'ipotesi di cui all'art. 291, comma 4, C.d.A. ove il limite del massimale minimo di legge è rilevabile d'ufficio dal giudice; conf. Cass. 17 giugno 2019, n. 16148; Cass. 10 giugno 2013, n. 14536; Cass. 13 dicembre 2012, n. 22893; Cass. 29 marzo 2006, n. 7247; Cass. 26 marzo 2003, n. 4485; Cass. 1° marzo 2001, n. 2991);
che il massimale sia incapiente (M. Liguori, Commentario al Codice delle Assicurazioni. R.C.A. - Tutela legale, Piacenza, II Ed., 2009, commento sub art. 140, par. XII, 435 e segg.; M. Liguori, Commentario al Codice delle Assicurazioni. R.C.A. - Tutela legale, Piacenza, 2008, commento sub art. 140, par. XII, 331 e segg.);
con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che nel suo unico precedente - preso in esame dalla Suprema Corte nella decisione in commento - ha condivisibilmente affermato “la norma dell'art. 140, ultimo comma, del d.lgs. n. 209 del 2005, là dove ha introdotto una fattispecie di litisconsorzio necessario stabilendo che “nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'art. 102 c.p.c.”(…) nella sua ambigua formulazione (posto che è certamente atecnica l'espressione “giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate”) va intesa, conforme all'esigenza di interpretare restrittivamente le previsioni di litisconsorzio necessario in quanto introducenti restrizioni alla libertà di azione, nel senso che il litisconsorzio sussiste solo se: a) l'assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere l'accertamento in confronto di tutti del massimale, come dimostra la stessa possibilità ad essa riconosciuta di effettuare deposito liberatorio; b) uno dei danneggiati, vistosi contestare l'esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati o non sussista o sussista in misura minore, chieda l'accertamento o della non sussistenza o delle rispettive quote. Ritenere, infatti, che il litisconsorzio concerna la domanda di risarcimento proposta da uno o più danneggiati contro l'assicuratore senza coinvolgimento di altri renderebbe la norma di dubbia costituzionalità, atteso che il singolo danneggiato può non sapere se e quali siano stati gli altri danneggiati che debbono concorrere sul massimale” (Cass. 26 gennaio 2009 n. 1862);
con i principi affermati dalla Consulta che ha confermato tale interpretazione dell'art. 140, comma 4, C.d.A., ha autorevolmente affermato che “i casi di litisconsorzio necessario, in quanto incidenti sulla libertà di agire in giudizio, devono formare oggetto d'interpretazione restrittiva” e, richiamando il precedente della Suprema Corte innanzi indicato (Cass. 26 gennaio 2009 n. 1862), ha avallato l'interpretazione della suddetta norma fornita dalla giurisprudenza di legittimità che “ha proposto un'interpretazione idonea a circoscrivere l'ambito applicativo della norma censurata, affermando la necessità del litisconsorzio esclusivamente se l'assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere l'accertamento nei confronti di tutti del massimale; o se uno dei danneggiati vistosi contestare l'esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati o non sussista o sussista in misura minore, chieda l'accertamento o della non sussistenza o delle rispettive quote” (Corte Cost. 24 giugno 2010, n. 230; conf. Corte Cost. 11 dicembre 2009, n. 329).
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