Rinnovazione della notificazione del ricorso di fallimento: il ruolo della cancelleria si esaurisce col primo tentativo di notifica via PEC

Redazione scientifica
24 Febbraio 2022

Se la notifica dell'udienza prefallimentare fatta dalla cancelleria all'indirizzo PEC del debitore non va a buon fine, l'onere di rinnovarla ricade sul solo ricorrente, senza che sia necessario un nuovo tentativo.

La Corte d'Appello revocava il fallimento di una s.n.c. e degli allora soci illimitatamente responsabili, per violazione dell'art. 15 l.fall. dovuta al mancato rispetto della

sequenza procedimentale prodromica alla convocazione della società in udienza prefallimentare. Nello specifico, la notifica, iniziata regolarmente con l'invio all'indirizzo PEC della società, aveva avuto esito negativo, ma, nonostante ciò, l'istituto di credito non aveva seguito il corretto procedimento per la convocazione della compagine all'udienza fallimentare: mentre la notifica telematica aveva riguardato il ricorso prefallimentare e il primo decreto di fissazione dell'udienza, quella per l'udienza appositamente differita dopo la constatazione dell'esito negativo della notifica era stata eseguita solo in base al ricorso e al provvedimento reso a verbale, con omissione del decreto di convocazione originario e senza nuovo tentativo di notifica telematica.
Per la Corte territoriale, dunque, l'iter doveva ricominciare da capo, in quanto in base al dato normativo la sequenza notificatoria postulava la permanenza e identità degli atti sulla cui base era stata fatta la richiesta di notifica.

La banca ricorre in Cassazione, lamentandosi del fatto che la Corte d'Appello sia giunta all'erronea conclusione secondo cui, in ogni caso in cui si imponga una rinnovazione della notifica alle parti resistenti del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione, con conseguente differimento dell'udienza, si debba sempre ricominciare tutto l'iter notificatorio.

Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che in materia di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 15 l.fall., una volta che la notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione ricade esclusivamente sul ricorrente. Pertanto, qualora sia stata disposta la rinnovazione della notificazione, essa va effettuata a cura del ricorrente senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (Cass. civ., n. 1051/2020).

Nello specifico, il d.l. n. 179/2012, intervenendo sull'art. 15 l.fall., ha previsto la notifica a mezzo PEC solo quale incombente di cancelleria: il relativo compito però si esaurisce all'atto della notificazione, con conseguente concretizzarsi, dopo l'impossibilità della notifica, del distinto onere previsto definitivamente a carico del creditore istante.

Ciò premesso, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto: «ai sensi dell'art. 15 l.fall., se la notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione ricade definitivamente sul solo ricorrente, e va assolto nello specifico modo previsto dalla legge; sicché la rinnovazione della notificazione, che sia stata disposta dal giudice, deve essere effettuata a cura del ricorrente medesimo senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione (a cura della cancelleria o di altri) all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore».

(Fonte:

Diritto e Giustizia.it

)

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