Deposito di una comparsa di risposta errata: è possibile depositarne una nuova?
28 Febbraio 2022
Ho depositato una comparsa conclusionale e mi sono accorto di aver commesso un errore nella redazione dell'atto. Posso depositare una nuova comparsa prima che scada il termine di cui all'art. 190 c.p.c.? Come posso evitare la duplicazione dei depositi?
La soluzione al quesito non è semplice, in assenza di espresse previsioni normative o di specifici precedenti giurisprudenziali. Va subito chiarito che non esiste alcun problema di natura tecnologica, sicché è teoricamente possibile depositare il medesimo atto più volte, salvo poi destare incertezze alla cancelleria che si troverebbe a dover accettare una tipologia di deposito già ricevuta e potrebbe essere indotta perciò al rifiuto dell'atto.
Sul tema della rinnovazione del deposito già effettuato si rinvengono orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Si registra infatti un orientamento più risalente secondo il quale “la presenza in giudizio di più difensori della stessa parte non autorizza i medesimi a moltiplicare gli atti tipici previsti dalla legge per la difesa dell'assistito, in quanto il potere di compiere l'atto si riferisce al diritto della parte di difendersi e contraddire, che è unico anche se la parte è assistita da più avvocati. Pertanto, il deposito della comparsa conclusionale ad opera di un difensore consuma il diritto della parte di compiere l'atto, che non può essere, quindi, duplicato dall'altro difensore della parte stessa, anche a tutela del diritto di difesa della controparte, la quale nutre la legittima aspettativa che la prima comparsa abbia esaurito le difese dell'avversario e che ad essa soltanto occorra rispondere con la memoria di replica” (Cass. civ., n. 21472/2012).
Secondo un orientamento più permissivo, riferito però al giudizio di Cassazione, si è ritenuto che “l'art. 380-bis, comma 1, c.p.c., consente alle parti di depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio, sicché non può intendersi preclusa alla medesima parte, nel rispetto dell'anzidetto termine, la presentazione di più memorie, senza che il deposito di una prima memoria implichi la consumazione del potere di difesa scritta” (Cass. civ., n. 18127/2020). Va però detto che si tratta di casistica specifica la cui applicazione analogica non appare scontata.
Pare dunque opportuno evitare la duplicazione dei depositi; laddove, peraltro, ci si vedesse costretti a procedere in tal senso è bene che si osservino cautele specifiche quali: • avviso alla controparte del nuovo deposito; • avviso alla cancelleria per evitare che il deposito successivo venga scartato.
Per completezza va altresì osservato che la giurisprudenza si dimostra assai più tollerante laddove si tratti di rinotifica di atti introduttivi. Con particolare riferimento al giudizio di Appello si è ad esempio affermato che “la regola dettata dall'art. 348, comma 1, c.p.c., secondo cui la mancata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 c.p.c., determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, non esclude che la parte costituitasi tardivamente possa proporre una seconda impugnazione, purché tempestiva, sempre che non sia già intervenuta una declaratoria di improcedibilità od inammissibilità, essendo invece incongrua una nuova notifica della originaria impugnazione” (Cass. civ., 4 febbraio 2016, n. 2165).
(Fonte: N. Gargano, L. Sileni, G. Vitrani, 100 e più casi pratici di procedure telematiche, 2021, Giuffrè Francis Lefebvre)
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