L'impresa A, aggiudicatrice dei lavori, può chiedere una revisione prezzi alla luce del nuovo D.L. n. 4/2022?

Francesco Oliverio
25 Febbraio 2022

In merito ad una gara d'appalto espletata nel 2019, l'impresa A si vede aggiudicare i lavori. Dopo una serie di vicende giudiziarie presso il TAR, tra l'Ente appaltante, l'impresa A (aggiudicataria) e l'impresa B (seconda arrivata) che fa ricorso, nel dicembre 21 i lavori sono assegnati definitivamente all'Impresa A. La consegna dei suddetti lavori avviene dopo 5 mesi dalla sentenza di aggiudicazione...

In merito ad una gara d'appalto espletata nel 2019, l'impresa A si vede aggiudicare i lavori. Dopo una serie di vicende giudiziarie presso il TAR, tra l'Ente appaltante, l'impresa A (aggiudicataria) e l'impresa B (seconda arrivata) che fa ricorso, nel dicembre 21 i lavori sono assegnati definitivamente all'Impresa A. La consegna dei suddetti lavori avviene dopo 5 mesi dalla sentenza di aggiudicazione.

L'impresa A, aggiudicatrice dei lavori, può chiedere una revisione prezzi alla luce del nuovo D.L. n. 4/2022?

Il d. l. 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto Sostegni-ter) è intervenuto sul tema dell'aumento dei costi dei materiali da costruzione e, in particolare, sulla revisione dei prezzi negli appalti pubblici.

Più precisamente, e col dichiarato fine fronteggiare le ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria, il citato decreto ha stabilito, al comma 1 dell'art. 29 che per i bandi o gli avvisi pubblicati a partire dal 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 sarà obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici. In buona sostanza, pertanto, il legislatore ha disposto come obbligatoria la causa di revisione dei prezzi e non già, quindi, solo su base contrattuale come dispone l'art.106 del Codice. Come si evince dalla mera lettura della norma, tale obbligo si estende a tutte quelle gare i cui atti di indizione saranno pubblicati dal 27 gennaio 2022.

Da tale prima valutazione, dunque, il caso da lei sottoposto non sembra rientrare in tale perimetro applicativo.

Tuttavia, si evidenzia come il comma 1, lett. b) dell'art. 29 citato, abbia introdotto il c.d. meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione.

In forza di tale meccanismo (ed in deroga all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, Codice dei contratti pubblici) – che si applica a tutti i contratti di lavori – in presenza di variazioni annuali dei costi dei materiali superiori al 5%, la parte eccedente tale percentuale verrà assorbita per l'80% dalle stazioni appaltanti. Analogo meccanismo viene previsto in caso di riduzione dei costi dei materiali. Rispetto al regime precedente, quindi, si riducono significativamente gli oneri che l'impresa deve assumere a fronte di forti aumenti dei costi dei materiali.

Quanto alle concrete modalità operative, l'art. 29 d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 prevede che:

– entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, spetta al MIMS determinare con decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre;

– per ottenere il riconoscimento degli extra-costi in cantiere, il comma 4 dell'art. 29 d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 specifica che l'appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante, a pena di decadenza, l'istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta dei decreti MIMS con la determinazione delle variazioni subite dai prezzi dei materiali edili, a cui deve essere allegata adeguata documentazione comprovante gli aumenti subiti. Spetta poi al direttore dei lavori verificare l'effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore e che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma;

– sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.