Procedura negoziata: facoltà della Stazione appaltante di acquisire fornitura da operatore economico titolare di “diritti di proprietà intellettuale”

Redazione Scientifica
28 Febbraio 2022

La procedura di cui all'art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, d.lgs. n. 50/2016 costituisce eccezione alla regola generale dell'utilizzo delle “procedure aperte o ristrette, ...

La procedura di cui all'art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, d.lgs. n. 50/2016 costituisce eccezione alla regola generale dell'utilizzo delle “procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara” nell'aggiudicazione degli appalti pubblici e può essere utilizzata soltanto "quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63”.

La disposizione sancisce, in particolare, una facoltà (e non un obbligo) per la Stazione appaltante di acquisire la fornitura direttamente da colui che risulta essere titolare di “diritti di proprietà intellettuale”, tra cui rientra la titolarità di brevetti, adeguatamente motivata nella delibera o determina a contrarre dell'Amministrazione in cui devono essere evidenziati i “presupposti” del ricorso alla procedura eccezionale.

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